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Associazione
CIVES - CAMPAGNA ABBONAMENTI ANNO 2007
20 dicembre 2006 Consiglio di Stato 572/2006 (..) Il ...OMISSIS...., maresciallo della Guardia di Finanza, sostiene di essere stato coinvolto in un episodio di concussione, a causa del collega maresciallo ...OMISSIS...., di maggiore età ed esperienza, che avrebbe esercitato una influenza negativa.
18 dicembre 2006 Consiglio di Stato 4103/2006 (..) L’attuale appellato impugnava (per violazione degli artt. 4, nn. 8, 10 e 18, e 14, d.P.R. n. 737/1981, e dell’art. 3, legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per genericità della contestazione di addebiti e del provvedimento sanzionatorio, carenti presupposti, travisamento e difetto di motivazione, errore di fatto, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e sviamento di potere), dinanzi al T.a.r. Sardegna, il provvedimento disciplinare di cui in epigrafe.
13 dicembre 2006.
Consiglio di Stato. Non è facile destituire il poliziotto che patteggia
Nonostante la condanna l'amministrazione deve motivare in particolare sulla
proporzionalità della sanzione rispetto al danno arrecato e in relazione al
"grado di partecipazione" al reato contestato
03 dicembre 2006 Consiglio di Stato 2131/2006 (..) In data 20 gennaio 1988 il vicebrigadiere dei carabinieri ...OMISSIS.... ...OMISSIS.... veniva tratto in arresto dalla polizia ticinese a Mendrisio (Svizzera), per detenzione di arma da guerra (la pistola d’ordinanza), furto e possesso di targhe automobilistiche, ricettazione, furto di benzina, atti preparatori di rapina.
03 dicembre 2006 Consiglio di Stato 4841.2006(..) Il Tribunale militare di Torino, con la sentenza n. 730 del 21 luglio 1997, divenuta irrevocabile il 6 ottobre 1997, applicava, ai sensi dell’articolo 444 c.c.p., su richiesta congiunta delle parti, al finanziere ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., imputato di furto militare in danno dell’amministrazione militare (art. 230 co. 2 e 47, n. 2 c.p.m.p., per essersi impossessato nel mese di dicembre 1996, al fine di trarne profitto, n. 2 blocchetti di buoni benzina in dotazione al Gruppo Interprovinciale della Guardia di Finanza di Genova, ove prestava servizio, custoditi all’interno dell’Ufficio Comando), la pena di mesi tre di reclusione militare, sostituita con la sanzione della multa di lire 6.750.000 (da pagarsi in trenta rate mensili).
03 dicembre 2006. Consiglio di Stato 2310.2006 (..) Con atto notificato il 29 marzo 2005, e depositato il successivo 15 aprile, il Ministero dell’economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di finanza, ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. II, n. 16627/04, che aveva accolto il ricorso del maresciallo della Guardia di finanza …… OMISSIS ….. inteso all’annullamento della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, irrogatagli con atto del Comando generale n. ...OMISSIS.... in data 16 marzo 2000.
03 dicembre 2006. Consiglio di Stato 3661.2006 (..) Le parti controvertono sulla legittimità del provvedimento con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza ha disposto la cessazione dal servizio del Capitano ...OMISSIS...., a seguito dell’applicazione, da parte della Corte d’Assise d’Appello di Milano, della pena accessoria militare della rimozione dal grado (nell’ambito di un procedimento penale nel quale il militare interessato era stato condannato alla pena di anni quattro, mesi due e giorni venti di reclusione per omicidio volontario, commesso nel corso di un’operazione di polizia).
04 novembre 2006. TAR Lazio 3661/2006 (..) Le parti controvertono sulla legittimità del provvedimento con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza ha disposto la cessazione dal servizio del Capitano ...OMISSIS...., a seguito dell’applicazione, da parte della Corte d’Assise d’Appello di Milano, della pena accessoria militare della rimozione dal grado (nell’ambito di un procedimento penale nel quale il militare interessato era stato condannato alla pena di anni quattro, mesi due e giorni venti di reclusione per omicidio volontario, commesso nel corso di un’operazione di polizia).
01 novembre 2006. Consiglio di Stato 5592.2006 (..) Con la sentenza impugnata, il TAR per il Veneto ha annullato l’atto con cui il Capo della Polizia ha inflitto all’appellato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi.
28 ottobre 2006.
Consiglio di Stato I termini del procedimento disciplinare dipendono dal reato.
Novanta giorni per avviarlo solo se si tratta di concussione, corruzione e
peculato. Per tutti gli altri l'amministrazione ha 180 giorni. Bacchettato il
Tar Lazio che aveva accolto il ricorso di un poliziotto condannato per droga
24 ottobre 2006. Cassazione 29406.2006 (..) Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Venezia ha confermato, in sede di riesame, quella del G.I.P. del Tribunale di Padova del 23 marzo 2006, con la quale è stata sostituita la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di D.P.A. con quella degli arresti domiciliari: il D.P. era indagato, insieme con altri (tra i quali l'assistente capo della polizia di stato C.D., non ricorrente in questa sede), in ordine ai reati di cui agli art. 81, 319, 321 c.p.; art. 81 c.p.p., art. 326 c.p.p., comma 3; art. 81 c.p., art. 615 ter c.p., commi 1, 2, n. 1) e 3. Il D.P., quale titolare dell'agenzia privata di ...OMISSIS... "...OMISSIS... ...OMISSIS... ...OMISSIS... s.r.l.", era, infatti, accusato di avere corrotto il C. perchè gli fornisse notizie, dietro compenso in denaro, richiedenti l'accesso illegittimo al sistema informatico protetto da misure di sicurezza in uso alle forze di polizia (SDI). Il D.P. era accusato di servirsi del C. anche perchè quest'ultimo facesse richieste ai gestori di utenze telefoniche dei tabulati di telefonate che il C. consegnava al corruttore: si trattava, in ogni caso, di notizie tutte relative a intestazione di utenze telefoniche ovvero relative ad altri dati segreti su varie persone fisiche, anche di carattere particolarmente "sensibili" di interesse politico (in (OMISSIS)).
20 ottobre 2006.
Consiglio di Stato
Lavorare con lentezza (provocatoria) legittima una sanzione disciplinare
pecuniaria. Respinto il ricorso di una assistente capo della Polizia che,
ai richiami del superiore, aveva anche reagito accusandolo di molestie
sessuali smentite poi dagli accertamenti
17 ottobre 2006. Consiglio di Stato 4499/2006 (..) Con ricorso notificato il 5 luglio 1994, il sig. ...OMISSIS... ...OMISSIS..., agente della Polizia di Stato, impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il decreto ministeriale n. 333-D/29710 dell’8 marzo 1994, con il quale era stata confermata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi due, inflittagli dal Capo della Polizia con decreto del 12 marzo 1993, per l’avvenuto accertamento, in occasione di un concorso pubblico ad allievo commissario in prova, della presenza, in un campione di urina, di metaboliti dei preparati di cannabis.
10 ottobre 2006. Consiglio di Stato 4841/2006 (..) Il Tribunale militare di Torino, con la sentenza n. 730 del 21 luglio 1997, divenuta irrevocabile il 6 ottobre 1997, applicava, ai sensi dell’articolo 444 c.c.p., su richiesta congiunta delle parti, al finanziere ...OMISSIS... ...OMISSIS..., imputato di furto militare in danno dell’amministrazione militare (art. 230 co. 2 e 47, n. 2 c.p.m.p., per essersi impossessato nel mese di dicembre 1996, al fine di trarne profitto, n. 2 blocchetti di buoni benzina in dotazione al Gruppo Interprovinciale della Guardia di Finanza di ...OMISSIS..., ove prestava servizio, custoditi all’interno dell’Ufficio Comando), la pena di mesi tre di reclusione militare, sostituita con la sanzione della multa di lire 6.750.000 (da pagarsi in trenta rate mensili).
10 ottobre 2006. Consiglio di Stato 5759/2006 (..) ..OMISSIS... ...OMISSIS..., Maresciallo della Guardia di Finanza in forza al Comando Gruppo Aeroporti Guardia di Finanza di ...OMISSIS..., con ricorso al TAR Lazio, sede di Roma, impugnava il provvedimento del Comandante Generale della Guardia di Finanza n....OMISSIS... in data 14 settembre 2002, recante la perdita del grado per rimozione.
23 settembre 2006. Cassazione 23828/2006 (..) Le censure sono basate sull'incensuratezza del P., che secondo l'assunto della difesa, fu assolto da un reato militare, e non condannato, come si legge nell'ordinanza impugnata, e sulla mancanza dei presupposti di attualità e certezza delle esigenze cautelari: tuttavia si tratta nel primo caso di un elemento non decisivo, perchè il pericolo di reiterazione dei reati ( art. 274 c.p.p., lett. c), è motivato anzitutto sorto il profilo delle modalità e delle circostanze della condotta (sistematica e violenta, coinvolgendo sempre il Ma. nelle azioni di intimidazione), e, per quanto attiene alla personalità dell'autore, in considerazione del fatto che il ricorrente agiva per il recupero di crediti di terzi di cui veniva a conoscenza in ragione della sua appartenenza alla Polizia di Stato. Quanto al secondo aspetto, la censura non appare sorretta da ragioni specifiche, in fatto o in diritto ( art. 581 c.p.p.).
22 settembre 2006. Impiego pubblico – Procedimento disciplinare – Contestazione degli addebiti – Specificità - Ratio – (articolo del Dr. Luca Busico)
18 settembre 2006. Consiglio di Stato 2754/2006 (..) l’atto di destituzione sarebbe affetto da eccesso di potere per ingiustizia manifesta e sproporzione tra la contestazione e la sanzione, poiché il comportamento valutato dall’Amministrazione sarebbe qualificabile come ‘irriguardoso’ nei confronti delle frequentanti, tale da non giustificare la valutazione dell’assenza dell’onore e la severità della misura adottata
18 settembre 2005. Consiglio di Stato Le regole per i procedimenti disciplinari nella Polizia. Con decisione depositata lo scorso 26 giugno, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e' intervenuta, su richiesta della Sezione Sesta, per dirimere alcune questioni relative ai termini del procedimento disciplinare nei confronti del personale appartenente alla Polizia di Stato.
08 settembre 2006. Consiglio di Stato 3062/2006 (..) Con decreto impugnato in data 2 gennaio 1992 il Capo della Polizia ha confermato, a seguito di ricorso gerarchico, la sanzione disciplinare di 2/30 di una mensilità di stipendio e degli assegni a carattere fisso e continuativo inflitta all’assistente della Polizia di Stato ...OMISSIS... ...OMISSIS..., ai sensi dell’art. 4 n. 18 del d.p.r. n. 737/1981.
08 settembre 2006 Consiglio di Stato 2863.2006 (..) Con l’impugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto da ...OMISSIS......OMISSIS..., agente della Polizia di Stato, avverso il decreto del Capo della Polizia in data 2.4.2001 n.333-D/62701 con il quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della destituzione, ai sensi dell’art.7 nn.1), 4) e 6) del D.P.R. 25 ottobre 1981 n.737, con decorrenza 25.10.1999.
13 luglio 2006. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza 27 giugno 2006 numero 10 Le regole per i procedimenti disciplinari nella Polizia. (..)In via prioritaria, va precisato che l’ambito del quesito sottoposto all’esame dell’ Adunanza plenaria attiene all’applicabilità, o meno, al personale della Polizia di Stato del termine di 90 giorni previsto dall’art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, per la conclusione del procedimento disciplinare.La questione del rispetto del termine iniziale, pure sollevata dal ricorso di primo grado, è stata ritenuta infondata dal primo giudice sul rilievo che il procedimento disciplinare era stato promosso tempestivamente nel rispetto del termine di 120 giorni, stabilito dall’art. 9, comma 6 DPR n. 737 del 1981, dalla conoscenza della sentenza della Corte di Cassazione del 23 marzo 1995, e non è stata riproposta in questa sede dall’amministrazione appellante.
11 luglio 2006. Consiglio di Stato 2624/2006 (..) Formatosi il giudicato, il Questore di ...OMISSIS... riavviava in data 4 marzo 1998 il procedimento disciplinare iniziato nell’aprile 1997 e con decreto 9 febbraio 1999 nominava il funzionario istruttore; seguiva il rinvio dinanzi al Consiglio provinciale di disciplina per la seduta del 29 settembre 1999, rinviata per legittimo impedimento del ...OMISSIS... (stato ansioso-depressivo, come da certificazione medica) al19 gennaio 2000 e poi (per analoghi motivi) al 21 febbraio 2000, nella quale circostanza non veniva accolta un’ennesima richiesta di rinvio, per cui il Consiglio concludeva proponendo la sanzione disciplinare della destituzione, che il Capo della Polizia infliggeva (con decorrenza 27 ottobre 1996) all’incolpato con provvedimento 10 aprile 2000, ex art. 7, nn. 1, 2 e 4, d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, per mancanza di senso dell’onore e di senso morale, grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento e dolosa violazione degli stessi, con grave pregiudizio per la Polizia di Stato.
07 luglio 2006. Consiglio di Stato 589/2006 (..) Rilevato che con la decisione appellata il T.A.R. della Puglia, sezione di Lecce, ha annullato il provvedimento (n.215491, notificato il 25 ottobre 1994) con cui il Comandante Generale della Guardia di Finanza aveva disposto la perdita del grado per rimozione, nei confronti del ricorrente ...OMISSIS... ...OMISSIS... (finanziere del mare), giudicandolo viziato dalla violazione dell’art.97, comma 3, d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, per essere stato iniziato il procedimento disciplinare oltre la scadenza del termine di 180 giorni dalla data di archiviazione del procedimento penale al quale era stato preventivamente sottoposto l’interessato;
04 luglio 2006. Consiglio di Stato 3215/2006 (..) rilevato che con la sentenza appellata il Primo Giudice ha accolto il ricorso per ottemperanza proposto dall’odierno appellato, assistente capo della Polizia di Stato, ai fini della ricostruzione della posizione economica spettante a seguito del precedente dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento di destituzione
04 luglio 2006. Consiglio di Stato 3306.2006 (..) Col ricorso proposto al TAR per il Lazio, il sig. ...OMISSIS... assistente della Polizia di Stato, impugnava - chiedendone, previa sospensione, l’annullamento - il decreto n.333-D/81583 del 17.12.2003, con cui il Capo della Polizia aveva inflitto nei suoi riguardi la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, essendo risultato, in sede di accertamento medico-sanitario, positivo alla ricerca della cocaina e del suo principale metabolita: la benzoilecgonina
20 giugno 2006. 20 giugno 2006. Consiglio di Stato 2310/2006 (..) Con atto notificato il 29 marzo 2005, e depositato il successivo 15 aprile, il Ministero dell’economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di finanza, ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. II, n. 16627/04, che aveva accolto il ricorso del maresciallo della Guardia di finanza …… OMISSIS ….. inteso all’annullamento della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, irrogatagli con atto del Comando generale n. 388263 in data 16 marzo 2000.
20 giugno 2006.
Cassazione (..)
ispettore della Polizia di Stato, in ordine ai delitti di concorso con il
pregiudicato ...OMISSIS...., alla cui sorveglianza era addetto, nella
ricettazione e nel porto di un fucile a canne mozze provento di furto e
nell'acquisto di cinque banconote da centomila lire contraffatte; ha
confermato altresì la dichiarazione di colpevolezza di ...OMISSIS... e di
...OMISSIS... e ...OMISSIS...., assistenti della Polizia di Stato, in ordine
al delitto di falso ideologico in atto pubblico, per la falsa attestazione in
un verbale datato 4 luglio 1990 del rinvenimento in seguito a segnalazione
anonima in località (OMISSIS) dell'arma e delle banconote false procurate
invece da ...OMISSIS.... e su sua indicazione sequestrate nel comune di
(OMISSIS).
14 giugno 2006. TAR Lazio sul ricorso n. 3311/99 (..) Con il ricorso in esame, depositato in data 11 marzo 1999, il Sig. (omissis), agente della Polizia di Stato, ha chiesto l’annullamento del provvedimento, specificato in epigrafe, con il quale il Questore di Roma gli ha inflitto la sanzione disciplinare delle deplorazione, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R.. 25 ottobre 1981 n. 737.
08 giugno 2006. Consiglio di Stato 3223/2006 (..) Con la sentenza in epigrafe, il Tar della Calabria ha accolto il ricorso proposto dall’agente della Polizia di Stato (omissis) avverso il decreto del Capo della Polizia del 13 maggio 1999, con cui gli era stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi, con correlata deduzione dall’anzianità per un periodo corrispondente. Riteneva il Tribunale che la singolarità della circostanza a base del comportamento contestato al ricorrente- richiesta di identificazione da parte di un collega che lo conosceva, avendo di recente prestato servizio insieme a lui- non fosse stata tenuta nel debito conto, essendosi applicata col provvedimento impugnato una sanzione sproporzionata ed eccessiva, tenuto conto del comportamento oggettivamente provocatorio posto in essere dagli agenti che avevano proceduto all’identificazione in parola
01 giugno 2006. Consiglio di Stato 6357/2005 (..) Rilevato che la vertenza ha ad oggetto la legittimità del provvedimento con il quale il Capo della Polizia di Stato, sul rilievo della sottoposizione del vice Ispettore di polizia (omissis) a procedimento penale per i reati di falsità ideologica, falsa testimonianza e calunnia, ha sospeso, in attesa della definizione del procedimento penale, l’attribuzione dell’encomio e del premio in denaro di L. 200.000 disposta a in favore dello stesso dalla commissione per le ricompense nella seduta del 24 giugno 1998
31 maggio 2006.
Cassazione (..)
dichiarazione di colpevolezza di (omissis)., ispettore della Polizia di Stato,
in ordine ai delitti. (..) Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di
Venezia ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di (omissis)., ispettore della Polizia
di Stato, in ordine ai delitti di concorso con il pregiudicato (omissis)., alla cui
sorveglianza era addetto, nella ricettazione e nel porto di un fucile a canne
mozze provento di furto e nell'acquisto di cinque banconote da centomila lire
contraffatte; ha confermato altresì la dichiarazione di colpevolezza di
(omissis). e
di (omissis) e A. O., assistenti della Polizia di Stato, in ordine al delitto di
falso ideologico in atto pubblico, per la falsa attestazione in un verbale
datato 4 luglio 1990 del rinvenimento in seguito a segnalazione anonima in
località (OMISSIS) dell'arma e delle banconote false procurate invece da
(omissis). e su sua indicazione sequestrate nel comune di (OMISSIS)
20 maggio 2006. CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 9591 del 27/04/2006. Se il procedimento amministrativo ha ad oggetto l’irrogazione di sanzioni non è applicabile il termine di trenta giorni per la sua conclusione
12 maggio 2006. Consiglio di Stato 378.2006 (..) Il sig. (omissis) (omissis), agente della Polizia di Stato, adiva il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendo l’annullamento del decreto del Capo della Polizia in data 26 febbraio 1999, con il quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi sei, ai sensi dell’art. 6, n. 1, in relazione all’art. 4, n. 18, del D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, perché, “evidenziando grave mancanza di correttezza nel comportamento, aggravata dall’esistenza di precedenti disciplinari di rilievo, anche se non a carattere specifico, veniva a diverbio con i propri genitori procurando loro lesioni e costringendo il padre a chiedere l’intervento di una volante”
12 maggio 2006. Consiglio di Stato 509/2006 (..) Il ricorrente in primo grado (omissis), in servizio presso il Commissariato di P.S. di (omissis) in data 15 ottobre 1996 veniva fermato per un controllo nei pressi del carcere di Spoleto dove si era recato a prelevare il cognato, ivi recluso, che doveva fruire di un permesso premio da trascorrere in famiglia a San Giorgio a Cremano. Tale episodio determinava l’avvio di un procedimento disciplinare a carico del ricorrente, conclusosi con un provvedimento di sospensione dal servizio, irrogato per violazione dell’art. 6 n. 1 in relazione all’art.4 n. 3 del d.p.r. n. 737/1981 (che censura come illecito disciplinare il fatto dell’agente o funzionario che gravemente e/o reiteratamente e/o abitualmente “mantiene relazioni con persone che non godono di pubblica estimazione o … non confacenti al proprio stato”).
12 maggio 2006. TAR Lazio 1087/2006 (..) Considerato che il ricorrente, Appuntato dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il provvedimento meglio epigrafato con il quale la resistente Amministrazione ha determinato la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ai sensi dell’art. 34, n. 6, della legge 18.10.1961, n. 1168, e per l’effetto ne ha disposto la cessazione dal servizio permanente ai sensi dell’art. 12, lett. f) della citata legge 1168/1961, per i motivi nello stesso provvedimento indicati;
02 maggio 2006 Consiglio di Stato 175/2006 (..) Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso avverso il decreto di destituzione 6 ottobre 1998, proposto dal sovrintendente di Polizia (omissis) (omissis); l’adito Tribunale riteneva fondato il 2° motivo di ricorso, in quanto il procedimento disciplinare non si era concluso nel termine perentorio di 90 giorni previsto dall’art. 9, comma 2, della l. 7 febbraio 1990 n. 19 (valevole per la pronuncia di destituzione fondata su sentenza irrevocabile di condanna in sede penale)
27 aprile 2006. Consiglio di Stato 6167/2005 (..) Con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Piemonte, l’agente scelto della Polizia di Stato (omissis) (omissis) chiedeva l’annullamento, con gli atti ad esso connessi, del decreto n.33-D/31402 in data 15.6.1994, notificato il 1°.8.1994, con il quale il Capo della Polizia aveva disposto nei suoi confronti l’irrogazione della sanzione della destituzione (avverso la quale egli aveva già interposto, senza alcun esito, istanza di riesame ex art. 25 D.P.R. 25.10.1981, n.737, con conseguente formazione del silenzio rigetto da parte dell’Amministrazione)
23 aprile 2006.
Giurisdizione di merito TAR.
Poliziotto ambientalista (purché fuori servizio). Giurisdizione di Merito.
Annullata la sanzione comminata dal questore di Rovigo a un agente "reo" di
aver scritto un articolo sulla realizzazione di un ente parco prendendo
"posizione politica"
22 aprile 2006. Corte di cassazione, sezioni unite civili, 8 marzo 2006, n. 4893. Procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche: il processo penale sospende quello disciplinare
21 aprile 2006. TAR Lazio sul ricorso 6964/2004 (..) L’atto impugnato ha irrogato alla ricorrente la sanzione in epigrafe per la seguente mancanza: “comandata in servizio di vigilanza, in qualità di coordinatore, veniva colta da un superiore mentre s’intratteneva all'interno di un esercizio pubblico, unitamente ad altro personale, per acquistare alcuni generi alimentari. Nella circostanza indossava abiti civili anziché la divisa”
19 aprile 2006.
Cassazione
LAVORO PUBBLICO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – TERMINE – INERZIA DELLA PA -
CONSEGUENZE. Con decisione per la quale non constano precedenti, la Corte
ha statuito che, in tema di sanzioni disciplinari nei rapporti di lavoro
pubblico privatizzato, il procedimento disciplinare si estingue, ai sensi
dell’art.120, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, ove l’ inerzia
dell’amministrazione si protragga oltre i novanta giorni (non rilevando in
alcun modo le giustificazioni dell’impiegato, fra l’altro soltanto
facoltative, né costituendo, detta iniziativa del dipendente, un atto del
procedimento).
15 aprile 2006. Consiglio di Stato 325/2006 (..) Con ricorso notificato il 5 luglio 2003, il sig. (omissis) (omissis), vice sovrintendente della Polizia di Stato, impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il decreto 29 maggio 2003, con il quale il Capo della Polizia gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, per essere stato trovato, durante un controllo effettuato dai militari della Guardia di Finanza, in possesso di 9 grammi di hashish
15 aprile 2006. Consiglio di Stato 572/2006 (..) Con ricorso al primo giudice l’odierno appellante impugnava il provvedimento di destituzione adottato nei suoi confronti a seguito di procedimento disciplinare derivante da sentenza di condanna patteggiata ad un anno e otto mesi di reclusione in ordine al reato di concussione (artt. 81, 110 e 317 c.p (..)Il (omissis), maresciallo della Guardia di Finanza, sostiene di essere stato coinvolto in un episodio di concussione, a causa del collega maresciallo (omissis), di maggiore età ed esperienza, che avrebbe esercitato una influenza negativa.
30 marzo 2006. Consiglio di Stato 869/2006 (..) on sentenza n. 1125 del 20.12.1999 il T.A.R. adito accoglieva il ricorso sul rilievo che il procedimento disciplinare, pur tempestivamente attivato con atto del 18.10.1997 in osservanza del termine di 180 giorni dalla conoscenza della sentenza di condanna definitiva del dipendente per il reato di cui all’art. 314 cod. pen., quale stabilito dall’art. 9, secondo comma, della legge 07.02.1990, n. 19, si era tuttavia concluso con il decreto di destituzione del 03.02.1998, oltre il termine perentorio di novanta giorni – previsto dalla disposizione medesima - dalla data di contestazione dell’addebito
29 marzo 2006. Consiglio di Stato sentenza 377/2006 (...) L’odierno appellante, vice Sovrintendente di P.S. presso la Questura di macerata, impugna la sentenza con la quale il Primo Giudice ha respinto, previa riunione, i ricorsi proposti in prime cure avverso gli atti del procedimento disciplinare culminato con il provvedimento di destituzione di cui al decreto 26.7.1999, n. 333-D/28642 del Capo della Polizia.
23 marzo 2006. Consiglio di Stato 2705.05 (..) Con ricorso al TAR del Lazio, Sezione staccata di Latina, (omissis) impugnava il decreto ministeriale in data 2 luglio 2002, recante la sua destituzione dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza per avere reiteratamente acquistato dosi di cocaina unitamente ad altro appartenente alla Polizia di Stato, denotando mancanza di senso dell’onore e della morale in relazione alla sua qualità di tutore dell’ordine, e recando, quindi, grave pregiudizio all’Amministrazione.
18 marzo 2006. Consiglio di Stato 6502/05 (..) Il signor (omissis) (omissis), agente scelto della polizia di Stato, proponeva due ricorsi innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce. Con il primo (n. 3139/94) impugnava il decreto del capo della polizia 18 aprile 1994, n. 333-D/29837, di annullamento degli atti del procedimento disciplinare instaurato a carico del medesimo, a partire dal verbale della seconda riunione del consiglio di disciplina di Taranto (avvenuta il 21 febbraio 1994).
12 marzo 2006.
Consiglio di Stato 689/2006 (..) Equo indennizzo, vincolante il parere del
Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Nei danni da lavoro, la
perizia della Commissione medica ospedaliera territoriale è indicativa, ma non
determinante
12 marzo 2006. Consiglio di Stato 421/2006 (..) Fermo amministrativo, la competenza "ordinaria" può essere recuperata anche in appello. Palazzo Spada controlla d'ufficio se la controversia rientri o meno nella giurisdizione amministrativa, uniformandosi alla decisione dell'Adunanza plenaria
12 marzo 2005. Consiglio di Stato 6944/2005 (..) Aderendo alla prospettazione del ricorrente il primo giudice ha sostenuto la illegittimità della destituzione per violazione dell’art. 7, n. 4 del D.P.R. n. 737/1981 dal momento che la motivazione addotta a sostegno della sanzione irrogata sarebbe carente in relazione alla gravità del provvedimento disciplinare, ed anche incongrua non risultando dimostrata la dolosità del comportamento del ricorrente nella violazione dei doveri d’ufficio. Sussisterebbe inoltre una oggettiva sproporzione tra i fatti addebitati e la sanzione applicata anche in considerazione del fatto che i procedimenti penali risultavano soltanto avviati.(..)
08 marzo 2006. Consiglio di Stato 3192 (..) Per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata n.920 del 18 dic. 2001, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione sul ricorso contro il decreto n.46/Ris del 12 ottobre 2000, adottato dal Capo del Coordinamento distrettuale del Corpo Forestale dello Stato di Rionero in Vulture, con il quale è stata irrogata la sanzione disciplinare della censura; l’atto di contestazione degli addebiti n.17/Ris del 18 maggio 2000; gli atti preordinati, connessi e conseguenti a detti provvedimenti
08 marzo 2006. Consiglio di Stato sentenza 7608/2005 (..) Con ricorso depositato il 30.7.2004 al TAR per il Lazio, l’agente scelto della Polizia di Stato (omissis) (omissis)chiedeva l’annullamento - con gli atti ad esso connessi - del decreto ministeriale in data 9.3.2004, di rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio irrogata nei suoi confronti dal Capo della Polizia, con provvedimento del 26.4.1993, a conclusione del procedimento disciplinare scaturito da una “nota informativa” della Squadra mobile della Questura di Roma del 18.9.1992, a seguito di denuncia di tre cittadine extracomunitarie per episodi nello stesso giorno verificatisi in loro danno, fatti che avevano determinato anche l’avvio di un procedimento penale a carico del predetto in relazione al reato di rapina aggravata in concorso
28 febbraio 2006. TAR Calabria sentenza 98/2005 (..) Un carabiniere ha fatto ricorso contro una sanzione disciplinare di tre giorni di consegna, con provvedimento del comandante della compagnia.
24 febbraio 2006. Consiglio di Stato sentenza 5907/2005 (..) Col ricorso di primo grado n. 1027 del 1998 (proposto al TAR per la Liguria), il signor (omissis) ha chiesto l’annullamento del provvedimento di destituzione e l’accertamento del suo diritto a vedere riconosciuto ai fini giuridici (pensionistici, previdenziali e assistenziali) il periodo di sospensione dal servizio, sofferto dal 13 ottobre 1988 al 12 ottobre 1993
22 febbraio 2006. Consiglio di Stato sentenza 7607/05 (..) Con ricorso depositato il 30.7.2004 al TAR per il Lazio, l’agente scelto della Polizia di Stato (omissis) (omissis) chiedeva l’annullamento - con gli atti ad esso connessi - del decreto ministeriale n. 333-D/58047 in data 9.3.2004, di rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio irrogata nei suoi confronti dal Capo della Polizia, con provvedimento del 26.4.1993, a conclusione del procedimento disciplinare scaturito da una “nota informativa” della Squadra mobile della Questura di Roma del 18.9.1992, a seguito di denuncia di tre cittadine extracomunitarie per episodi nello stesso giorno verificatisi in loro danno, fatti che avevano determinato anche l’avvio di un procedimento penale a carico del predetto in relazione al reato di rapina aggravata in concorso
15 febbraio 2006. Consiglio di Stato 5053.2005 ( ... ) FATTO Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Lombardia l’agente scelto della Polizia di Stato (omissis) (omissis) chiedeva l’annullamento del decreto in data 9.4.1997 con il quale il Capo della Polizia aveva disposto nei suoi confronti l’irrogazione della sanzione della destituzione, a decorrere dal 14.4.1997, ai sensi dell’art.7, n.6, del D.P.R. 25.10.1981, n.737, su proposta del Consiglio provinciale di disciplina di Como in data 10.2.1997, che lo aveva ritenuto responsabile della mancanza contestatagli “essendo stata evidenziata a suo carico, a seguito di analisi di laboratorio, una positività di metaboliti urinari di cannabinoidi, sostanza di cui alla tabella II dell’art. 12 della legge 22.12.1975 n.685”.
15 febbraio 2006. Consiglio di Stato 7095/2005 ( ... ) FATTO Con ricorso notificato il 10 giugno 1998, il sig. (omissis) (omissis), agente scelto della Polizia di Stato in servizio presso il distaccamento della Polstrada di (omissis) di (omissis), impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in data 10 maggio 1998, che aveva disposto la sua destituzione, all’esito del procedimento disciplinare instaurato per essere stato sorpreso, nella notte del 27 maggio 1997, nell’atto di prelevare circa 10 litri di benzina super dall’erogatore di carburante in uso presso la sede di servizio.
07 febbraio 2006.
Cassazione penale - provvedimento di destituzione dal corpo di polizia
penitenziaria. (...) che, essendo egli stato raggiunto da un provvedimento
di destituzione dal corpo di
polizia penitenziaria ed essendo la di lui condotta legata alla specifica sua
qualifica di agente di polizia penitenziaria, erano venute meno le condizioni
di fatto e di diritto per una reiterazione della condotta criminosa specifica
26 gennaio 2006. Consiglio di Stato sentenza 5015/2004 ( ... ) Con l’appello in esame il ricorrente, vice questore aggiunto presso la Questura di Roma, chiede l’annullamento della sentenza n. 6201/02 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, il quale – investito del ricorso proposto dallo stesso avverso il provvedimento del Capo della Polizia, notificatogli il 18 agosto 1997, con il quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di cinque trentesimi di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, in ragione del fatto ch’egli non aveva indicato, in una istanza di congedo a suo tempo avanzata, la località ove intendeva risiedere durante il godimento dello stesso - lo ha respinto
23 gennaio 2006. Consiglio di Stato sentenza 1045/2005 (...) Con l’appello in esame il ricorrente, vice questore aggiunto presso la Questura di Roma, chiede l’annullamento della sentenza n. 6201/02 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, il quale – investito del ricorso proposto dallo stesso avverso il provvedimento del Capo della Polizia, notificatogli il 18 agosto 1997, con il quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di cinque trentesimi di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, in ragione del fatto ch’egli non aveva indicato, in una istanza di congedo a suo tempo avanzata, la località ove intendeva risiedere durante il godimento dello stesso - lo ha respinto. ( ...) P.Q.M. Condanna il Ministero dell’Interno alle rifusione di spese ed onorarii del doppio grado di giudizio in favore dell’appellante, liquidandoli in Euro 5.000,00=, oltre I.V.A. e C.P.A
16 gennaio 2006.
TAR Lazio
sul ricorso n. 8989/1999. ( ... )Per
l'annullamento del decreto del Capo della
polizia di approvazione della
graduatoria relativa alla quarta selezione, per la promozione alla qualifica
di ispettore superiore - sostituto ufficiale di p.s., come da decreto dello
stesso Capo della polizia, in data 3.2.1999
15 gennaio 2006. TAR Abruzzo N° 83/05 Reg. Ricorsi ( ... ) FATTO Il ricorrente in servizio quale pilota di elicotteri al reparto volo della polizia di stato, impugna la sanzione disciplinare inflittagli con il provvedimento impugnato per essersi allontanato dall’aeromobile senza il permesso dei superiori e consentendo tale infrazione anche al copilota dell’aeromobile stesso ( ... ) P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione di Pescara, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
13 gennaio 2006. Tar Emilia Romagna, Sezione seconda, sentenza n.2098/05.Accesso limitato per il procedimento disciplinare: chi non è parte resta fuori (anche il denunciante (...) Il ricorrente, già in servizio per circa 40 anni nell’Arma dei Carabinieri, premette in fatto alcune vicende - avvenute negli anni 2001/2002 in Comune di (omissis) (BO) e riguardanti, oltre a sé medesimo, la propria consorte - in esito alle quali ha inviato, in data 24 febbraio 2005 un esposto al Ministero della Difesa, nel quale chiedeva che il Comandante della Stazione C.C. di (omissis) fosse “avvicendato nella sede e destinato ad altro incarico
07 gennaio 2006. TAR Lazio su ricorso 8179/1997 ( ... ) Nel ricorso in esame, depositato in data 16 giugno 1997, il Sig. (omissis), agente della Polizia di Stato, chiede l’annullamento del decreto 27 gennaio 1997, con il quale il Capo della Polizia gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi (...) P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione Prima Ter- accoglie il ricorso proposto come in epigrafe da (omissis) e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato
05 gennaio 2006.
Consiglio di Stato
5421/2005. (...) L’art. 11 del d.P.R.
25.10.1981, n. 737, recante norme in tema di sanzioni e di procedimento
disciplinare del personale della Polizia
di Stato, stabilisce
che “quando l’appartenente ai
ruoli della Pubblica Sicurezza viene sottoposto per gli stessi fatti a
procedimento penale il primo deve essere sospeso fino alla definizione del
procedimento penale con sentenza passata in giudicato”.
01 gennaio 2006. TAR Veneto sentenza 1447/2005 ( ... ) del provvedimento n. 45816 del 20 maggio 1992, con il quale, a seguito del procedimento disciplinare è stata inflitta al ricorrente la sanzione della perdita del grado per rimozione a decorrere dal 16 ottobre 1991, nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente ( ... ) Il ricorrente, (omissis), che ricopriva il grado di maresciallo maggiore della Guardia di Finanza è stato condannato con sentenza del 10 ottobre 1991 del Tribunale di Padova emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per il reato di cui agli artt. 110 e 317 c.p