Per consultare le varie annate |
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DICEMBRE |
NOVEMBRE |
OTTOBRE |
31.10.2009 |
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Consiglio di Stato (...) L’appuntato dei Carabinieri @@@@@@@ @@@@@@@ impugnava innanzi al TAR del Lazio la determinazione del 10 agosto 1998 con la quale il dirigente generale del personale militare del Ministero della Difesa gli aveva irrogato, previo giudizio della competente Commissione di disciplina, la sanzione disciplinare della “perdita del grado” e, per l’effetto, la cessazione dal servizio permanente, in quanto, in applicazione dell’art. 34 della legge n. 1168 del 1961, era risultato colpevole di essersi indebitamente appropriato, con artifizi e raggiri, della somma di lire 35 milioni, poi recuperata in favore di terza persona, spacciandosi per malavitoso. |
30.10.2009 |
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Consiglio di Stato (...) Il ricorrente, sovrintendente della Polizia di Stato, impugna il provvedimento con il quale il Ministero dell’Interno ne ha disposto il trasferimento, con effetto immediato, dalla Questura di @@@@@@@ alla Questura di @@@@@@@ per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 1982 n. 335. |
27.10.2009 |
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Consiglio di Stato (...) Massima - Ai sensi del D.P.R. n. 782/1985 (approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), il personale della Polizia di Stato deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, dovendosi astenere inoltre da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione; e ciò anche fuori dal servizio dovendo il personale mantenere sempre una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni. (Riforma della sentenza del T.A.R. Lombardia n. 7962/2003). |
22.10.2009 |
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TAR (..) Carabinieri - Trasferimento per incompatibilità ambientale - La parte ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, si duole che l’amministrazione di appartenenza lo abbia trasferito dalla sede di @@@@@@@ quale comandante della stazione, a quella di @@@@@@@, in qualità di “addetto”. |
22.10.2009 |
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Consiglio di Stato (...)
A seguito di tale sentenza veniva dalla
Guardia di Finanza disposta un’inchiesta formale che si concludeva con
il provvedimento n. @@@@@@@ del
25 gennaio 1997, con il quale il veniva inflitto al suddetto militare la
perdita del grado per rimozione.
(...)
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22.10.2009 |
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Consiglio di Stato (...) Quest’ultima decisione, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso di primo grado proposto da @@@@@@@ @@@@@@@, all’epoca vice sovrintendente della Polizia di Stato, contro il provvedimento del Capo della Polizia di Stato, recante la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, a seguito di condanna penale. (...) |
21.10.2009 |
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TAR (...) L’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza che viola i doveri specifici e generici del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti o conseguenti alla emanazione di un ordine, qualora i fatti non costituiscano reato, commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle sanzioni del richiamo orale, richiamo scritto, pena pecuniaria; deplorazione; sospensione dal servizio; destituzione. Le predette sanzioni devono essere graduate in relazione alla gravità delle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per la Amministrazione o per il servizio ed il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato (art.1). (..) |
14.10.2009 |
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Consiglio di Stato (...) Il provvedimento originariamente impugnato ha inflitto all’odierno appellante, finanziere in servizio permanente, la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione in quanto l’interessato ha fatto uso di sostanze stupefacenti (cocaina), consumo ravvisato incompatibile con le finalità istituzionali del Corpo di appartenenza nonché con la qualifica rivestita di Agente di PG, così denotando carenza di qualità morali, disciplinari e di carattere nel ricorrente, in contrasto con i doveri di correttezza e lealtà assunti con il giuramento prestato e con grave nocumento all’immagine ed al prestigio del Corpo nonché pregiudizio all’interesse pubblico. (...) |
14.10.2009 |
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Consiglio di Stato (...) Nel provvedimento di destituzione è, inoltre, fatto richiamo alle ipotesi di illecito disciplinare di cui all’art. 7, n. 1, 2 e 4 del d.P.R. n. 737/1981, che, rispettivamente, prendono in considerazione “atti che rivelino mancanza del senso dell’onore e del senso morale”; “atti in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento”; la “dolosa violazione dei doveri che abbia recato grave pregiudizio allo Stato e all’Amministrazione della pubblica sicurezza”. Ove si consideri l’ipotesi di reato per la quale è intervenuta la condanna (concussione) è agevole rilevare il contrasto della condotta serbata in servizio con i doveri e valori primari cui deve essere ispirata l’azione degli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, che è istituzionalmente preposto alla salvaguardia della sicurezza e dell’ordine pubblico ed alla repressione stessa delle attività “contra ius”.(...) |
12.10.2009 |
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Cassazione (...)
No alla sospensione dal servizio per il
carabiniere ignaro della perquisizione "truccata" dal collega. Annullata
l'ordinanza che aveva disposto la
misura cautelare anche nei confronti di un maresciallo, perché il suo
compagno di lavoro aveva inserito soldi falsi nell'auto di un uomo che
voleva incriminare: la motivazione è suppositiva e priva di riscontri
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SETTEMBRE |
29.09.2009 |
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Consiglio di Stato (..) Per tale disposizione, quando un appartenente ai ruoli dell’amministrazione della pubblica sicurezza (della Polizia di Stato) “viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il procedimento disciplinare deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato”. |
18.09.2009 |
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Cassazione (...) Condizioni per la contestazione disciplinare al lavoratore. "La contestazione disciplinare per essere considerata legittima deve presentare il carattere della “immediatezza” e tale carattere essenziale trova fondamento nell'art. 7, terzo e quarto comma, della legge n. 300/1970 che riconosce al lavoratore incolpato il diritto di difesa da garantirsi nella sua effettività al fine di consentirgli l'allestimento del materiale difensivo (pronto riscontro delle accuse con eventuali testimonianze e documentazione) in tempi ad immediato ridosso dei fatti contestati ed in modo che lo stesso lavoratore possa contrastare più efficacemente il contenuto delle contestazioni mossegli dal datore di lavoro, dovendosi anche considerare (nella valutazione del rilievo del cennato carattere) il “giusto affidamento” del prestatore, nel caso di ritardo nella contestazione, che il fatto incriminabile possa non avere rivestito una connotazione “disciplinare”, dato che l'esercizio del potere disciplinare non è, per il datore un obbligo, bensì una facoltà. |
17.09.2009 |
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Consiglio di Stato (..) Con il ricorso n... proposto innanzi al TAR della Lombardia, l’agente scelto della Polizia di Stato sig, @@@@@@@ @@@@@@@ chiedeva l’annullamento - con tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti - del decreto del Capo della Polizia 20.5.2000 n.... con il quale era stata irrogata nei suoi confronti, ai sensi dell’art.6 n.1, in relazione all’art.4, n.10 e 18, del D.P.R. 25.10.1981 n.737, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di due mesi; e ciò su conforme proposta del Consiglio provinciale di disciplina che aveva ritenuto fondati gli addebiti di molestie sessuali mossi nel confronti del predetto agente scelto. |
16.09.2009 |
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Consiglio di Stato (..) Con la sentenza gravata, il TAR per il Veneto ha accolto il ricorso proposto dall’appellato, agente di Polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa circondariale di @@@@@@@, avverso il provvedimento di destituzione dal servizio n .... del 10 agosto 2000 (con decorrenza dal 12.8.1997, data di sospensione dal servizio), a seguito di sentenza penale patteggiata, emessa il 21 marzo 2000. |
16.09.2009 |
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Consiglio di Stato (..) La sentenza riportata in epigrafe, ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante, Maresciallo f.v. della Guardia di Finanza, proposto per ottenere l’annullamento del provvedimento con cui il Comandante della Guardia di Finanza, gli ha inflitto la sanzione della perdita del grado per rimozione. |
09.09.2009 |
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Consiglio di Stato (..) Con la sentenza n. .. del 2003 il Tar della @@@@@@@, sede di Catanzaro, ha accolto il ricorso del sovrintendente della Polizia stradale @@@@@@@ @@@@@@@ avverso il provvedimento del Dirigente del Compartimento di polizia stradale per la @@@@@@@ del 23.3.2001, con il quale il dipendente era stato sospeso dal servizio “sino all’esito del procedimento penale” relativo al delitto di concussione continuata in concorso. |
08.09.2009 | Consiglio di Stato (..) Sicché, correttamente l’appello è stato proposto dal solo Ministro dell’interno, ed è stato notificato solo al @@@@@@@. Non c’era alcuna necessità che il Ministro dell’interno notificasse l’appello a Questore, Capo della Polizia, Commissione di disciplina, perché si sarebbe trattato di inutile attività processuale di notifica a sé stesso. | |
04.09.2009 |
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Consiglio di Stato (..) Con ricorso al TAR Campania, il sig @@@@@@@ @@@@@@@, all’epoca dei fatti finanziere scelto, esponeva di essere stato sottoposto a procedimento disciplinare, avviato dal Comandante di Legione. La vicenda originava da accertamento dei militari dell’Arma dei Carabinieri che avevano colto il @@@@@@@ in compagnia di persona pregiudicata per reato di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti; peraltro, successivamente al fatto, a seguito di accertamenti sanitari il dipendente era risultato positivo a “drug test”. |
03.09.2009 |
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Consiglio di Stato (..) L’appuntato dei Carabinieri @@@@@@@ @@@@@@@ impugnava innanzi al TAR del Lazio la determinazione del 10 agosto 1998 con la quale il dirigente generale del personale militare del Ministero della Difesa gli aveva irrogato, previo giudizio della competente Commissione di disciplina, la sanzione disciplinare della “perdita del grado” e, per l’effetto, la cessazione dal servizio permanente, in quanto, in applicazione dell’art. 34 della legge n. 1168 del 1961, era risultato colpevole di essersi indebitamente appropriato, con artifizi e raggiri, della somma di lire 35 milioni, poi recuperata in favore di terza persona, spacciandosi per malavitoso.... |
01.09.2009 | Consiglio di Stato (...) Quanto al procedimento disciplinare, dai relativi atti (Consiglio di disciplina del 13.3.2006) risulta che “non è stata comprovata” la esistenza di rapporti di amicizia o di frequentazione del dipendente con il pregiudicato, essendosi il primo limitato a dare un passaggio in macchina al secondo in un’unica circostanza che sarebbe avvenuta nel marzo 2005. |
GIUGNO |
30.07.2009 |
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Consiglio di Stato (...) Il comandante non può rimuovere il
sottufficiale se la Commissione ha già escluso la sanzione
espulsiva. Accertata l'illegittimità di parte dell'articolo 75 della
legge 599/54, è indubbio che in tutti i corpi militari, che svolgano o
meno funzioni di polizia, l'organo monocratico può disattendere quello
collegiale solo in senso più favorevole all'incolpato
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17.07.2007 | Consiglio di Stato (..) Con ricorso n. 507/2003 il sig. @@@@@@@ @@@@@@@, ispettore superiore della polizia di Stato, adiva il TAR del Piemonte, impugnando il decreto 23.1.2003, n. 28099.8/RIS, emesso dal dirigente superiore del Compartimento della polizia ferroviaria del Piemonte e Valle d’Aosta, con cui veniva disposta nei suoi confronti la sanzione disciplinare della deplorazione ai sensi dell’art.5, nn.3 e 4, del D.P.R. n.737/1981, nonché il verbale della riunione in data 22.1.2003 della Commissione di disciplina | |
12.07.2009 | Corte Costituzionale (..) Né può pervenirsi a diversa conclusione, secondo il tribunale rimettente, in base alla sentenza n. 182 del 2008 di questa Corte, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione che precludeva la facoltà di ricorrere ad un avvocato del libero foro agli agenti della polizia di Stato sottoposti a procedimento disciplinare. | |
10.07.2009 | Consiglio di Stato (..) Con detta sentenza il TAR della Lombardia osservava, in particolare, che il funzionario istruttore non si era limitato, nel caso in esame “ad un’oggettiva esposizione dei fatti”, ma aveva formulato “un vero e proprio giudizio di responsabilità a carico del ricorrente”, esprimendo anche valutazioni sul comportamento del medesimo ed inoltre, che il funzionario istruttore stesso non si era “attenuto a quanto previsto dal citato art.19 in merito alle modalità di redazione della relazione finale, incorrendo nella violazione della lettera e della ratio della suindicata disposizione per aver formulato giudizi in grado di influenzare negativamente il Consiglio di disciplina”, le cui conclusioni dovevano ritenersi, peraltro, affette da palese carenza di motivazione, risolvendosi in affermazioni generiche e non sufficienti per pervenire ad un giudizio di piena colpevolezza del ricorrente | |
07.07.2009 | Consiglio di Stato (..) Il sig. @@@@@@@, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, impugnava in prime cure il provvedimento con il quale era stata disposta la sua cessazione dal servizio permanente per “scarso rendimento”, deducendone la illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere per le seguenti ragioni: | |
27.06.2009 |
Corte dei Conti (..) Esponeva, il requirente, che con sentenza ex
art. 444 c.p.p., n.449/07, del 05 – 08 giugno 2007, irrevocabile al
31 luglio 2007, il Tribunale Ordinario di @@@@@@@, Sezione del
Giudice per le Indagini Preliminari, applicava, all’assistente
della Polizia di Stato,
@@@@@@@ @@@@@@@, la pena di anni uno e mesi sei di reclusione,
nonché la multa di € 400,00, per essersi appropriato di un telefono
cellulare, di munizioni da guerra e di armi comuni da sparo, per
avere detenuto illegalmente e portato in luogo pubblico le munizioni
e le armi da sparo, nonché per avere ceduto a terzi il
munizionamento da guerra, fattispecie criminose legate dal vincolo
della continuazione, poste in essere approfittando della posizione
di operatore di polizia addetto al Corpo di Guardia del
Commissariato @@@@@@@.
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26.06.2009 | Consiglio di Stato (..) Come questo Consiglio di Stato ha più volte ribadito (cfr, per tutte Sez. VI, n. 624 del 2008), in presenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna non trova applicazione per gli appartenenti alla polizia di Stato lo speciale regime di cui alla legge n. 737 del 1981, ed in particolare l’art. 9 comma 6 che indica per l’inizio del procedimento disciplinare il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza stessa; la norma appena citata trova invece applicazione nel caso di assoluzione e, nel regime antecedente l’entrata in vigore della legge 27 marzo 2001, n. 97 (che ha modificato gli artt. 653 e 445 del codice di procedura penale, equiparando, per quanto qui interessa, la condanna patteggiata a quella emessa a seguito di dibattimento) di condanna pronunciata a seguito di accordo tra le parti (conformemente a quanto ritenuto dall’ Adunanza Plenaria nella decisione n. 10 del 2006). | |
24.06.2009 | Consiglio di Stato (..) La sentenza in epigrafe riguarda il ricorso che l’odierno appellante, vice brigadiere della Guardia di Finanza, ha promosso per ottenere l’annullamento del decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza, in data 31 agosto 1996, con il quale, a partire da tale data, è stata disposta la cessazione dal servizio permanente per perdita del grado per rimozione, e contestualmente è stato posto a disposizione del Distretto militare competente come soldato semplice. | |
18.06.2009 | Consiglio di Stato (..) Il sig. @@@@@@@ @@@@@@@, ispettore capo della Polizia di Stato, adiva (con ricorso n.355/2000) il TAR del Friuli Venezia Giulia, impugnando la sanzione disciplinare del richiamo orale irrogata nei suoi confronti in data 29.4.1999, nonché il decreto del Capo della Polizia del 15.3.2000, che aveva di dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico avverso detto provvedimento disciplinare, in quanto non presentato all’organo gerarchicamente superiore a quello che aveva inflitto la sanzione stessa. | |
18.06.2009 | Consiglio di Stato (..) Con la sentenza n. 1365 del 2003 il Tar della Calabria, sede di Catanzaro, ha accolto il ricorso del sovrintendente della Polizia stradale @@@@@@@ @@@@@@@ avverso il provvedimento del Dirigente del Compartimento di polizia stradale per la Calabria del 23.3.2001, con il quale il dipendente era stato sospeso dal servizio “sino all’esito del procedimento penale” relativo al delitto di concussione continuata in concorso. | |
03.06.2009 | Consiglio di Stato (..) Giunge alla decisione del Collegio l’appello proposto dal Ministero dell’Interno avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio con cui è stato accolto il ricorso proposto da un’agente di Polizia destituita dal servizio in sede disciplinare a seguito di una condanna definitiva per concorso in concussione (artt. 110 e 317 cod. pen.) e, per l’effetto, è stato annullato il provvedimento di destituzione per l’asserito superamento dei termini procedimentali di cui al comma 3 dell’art. 10 della l. 27 marzo 2001, n. 97 (recante Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche). | |
MAGGIO |
30 maggio 2009 Consiglio di Stato (..) Forma oggetto dell’odierno appello la sentenza del TAR del Piemonte 19.6.2003, n.922, con la quale è stato accolto il ricorso dell’ispettore superiore della Polizia di Stato sig. @@@@@@@ @@@@@@@, proposto avverso la sanzione della deplorazione al medesimo irrogata (in relazione ad un episodio, verificatosi in @@@@@@@ il 25.9.2002, in cui, a seguito di uno scambio di opinioni tra il ricorrente, l’assistente della Polizia di Stato sig.a @@@@@@@ e l’agente sig. @@@@@@@, l’assistente predetta aveva riportato una contusione al braccio sinistro, derivata dalla presa operata sull’arto della medesima dal parte dell’ispettore superiore predetto), dopo che l’Amministrazione, raccolte le informazioni preliminari, con atto 16.10.2002 a firma del dirigente superiore dott. @@@@@@@ @@@@@@@, aveva contestato gli addebiti all’interessato, osservando, tra l’altro, che “quanto sopra descritto” con riguardo al suo comportamento configurava gravi mancanze, “disciplinarmente sanzionate dall’art. 5, punto 3 e 4, del dpr 737/81…”, concernente appunto la deplorazione.
28 maggio 2009 Consiglio di Stato (..) Al termine di queste vicende contenziose resta ferma la sospensione cautelare dal servizio del sovrintendente di polizia, essendosi confermata la natura particolarmente grave del reato e l’esigenza della p.a. di allontanare dal servizio il soggetto il cui comportamento è stato giudicato lesivo per il prestigio dell’istituzione; non va sottaciuto che in sede penale, alla prima scarcerazione ha fatto seguito (v. relazione del Ministero depositata in primo grado) il provvedimento del 4.4.2001 con il quale il Tribunale della libertà ha sostituito la custodia in carcere con la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio di sovrintendente della polizia di Stato e ciò costituisce elemento impeditivo della possibile ed auspicata revoca della sospensione cautelare adottata dalla p.a.; difatti, al pari della custodia in carcere, la nuova misura irrogata dal giudice penale non consente che il soggetto continui a svolgere il servizio che gli è affidato, con la conseguenza che l’atto cautelativo emesso dall’amministrazione di appartenenza non poteva essere modificato.
27 maggio 2009 Consiglio di Stato (..) Con decreto del 03.04.1998, a firma del Capo della Polizia, Direttore generale della pubblica sicurezza, era disposto, ai sensi dell’ art. 55, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 335/1982, il trasferimento del vice ispettore della Polizia di Stato @@@@@@@ @@@@@@@ dall’ Ufficio polizia di frontiera marittima ed aerea di @@@@@@@ alla Questura di @@@@@@@ per motivi di opportunità e di incompatibilità ambientale......A motivazione del trasferimento era fatto rinvio a nota del Servizio aereo e marittimo della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale del 25.02.1998 che, con richiamo ad un utilizzo improprio da parte del @@@@@@@ della pistola di ordinanza durante il servizio in mare su motovedetta a tre miglia dalla costa (esplosione di due colpi al fine di verificare la funzionalità dell’ arma, senza preavviso e generando panico fra i componenti dell’ equipaggio), rilevava l’ inaffidabilità del @@@@@@@ per lo svolgimento dei compiti di istituto che, per la loro delicatezza e peculiarità, richiedono senso di responsabilità nell’ esercizio del comando di unità navale, unitamente ad un indiscusso rapporto di fiducia con il personale addetto........ Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in motivazione in euro 3000,00 (tremila/00) in favore del signor @@@@@@@ @@@@@@@.
27 maggio 2009 Consiglio di Stato (..) Il sig. @@@@@@@ @@@@@@@, ispettore capo della Polizia di Stato, adiva (con ricorso n.355/2000) il TAR del Friuli Venezia Giulia, impugnando la sanzione disciplinare del richiamo orale irrogata nei suoi confronti in data 29.4.1999, nonché il decreto del Capo della Polizia del 15.3.2000, che aveva di dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico avverso detto provvedimento disciplinare, in quanto non presentato all’organo gerarchicamente superiore a quello che aveva inflitto la sanzione stessa.
23 maggio 2009 Consiglio di Stato (..) L'articolo 20 del d.p.r. 25 ottobre 1981, n. 737, comma sette lett. b) dispone testualmente che " qualora nella votazione si manifestino più di due opinioni, i componenti il consiglio che hanno votato per la sanzione più grave si uniscono a quelli che hanno votato per la sanzione immediatamente inferiore fino a che venga a sussistere la maggioranza. In ogni altro caso, quando su una questione vi è parità di voti, prevale l'opinione più favorevole al giudicando. " Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, la norma non privilegia in senso assoluto l'incolpato, per cui il solo manifestarsi di più di due opinioni sulla sanzione imporrebbe di irrogare quella a lui più favorevole. Ma gli accorda un vantaggio solo in senso relativo, attraverso due strumenti che consentono comunque di pervenire ad una maggioranza di consensi, il primo aggregando via via i voti minoritari espressi per la sanzione più grave a quelli che seguono in ordine di gravità, il secondo facendo prevalere in caso di parità l’opinione più favorevole per l’incolpato. Entrambi gli strumenti, però, presuppongano che non sia stato possibile formare una maggioranza.
14 maggio 2009 Consiglio di Stato (..) Con atto di appello notificato il 17.7.2004 il Ministero dell’Interno contestava la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. I, n. 1547/04 del 19.5.2004, notificata il 9.6.2004, con la quale veniva accolto il ricorso proposto dall’Ispettore di polizia @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@, avverso la reiezione del ricorso gerarchico relativo al provvedimento disciplinare n. 2.8/2270-01 del 17.4.2001 (pena pecuniaria nella misura di 5/30 dello stipendio per una mensilità).
29 aprile 2009
Cassazione (..) Nel procedimento disciplinare la comunicazione delle
giustificazioni via fax può essere ritenuta valida
28 aprile 2009 Consiglio di Stato (..) Risulta agli atti che con atto in data 3 novembre 2005 il Superiore gerarchico dell’odierno appellante ebbe a segnalare al Questore quanto avvenuto il precedente 3 ottobre, allorquando il sig. @@@@@@@ ebbe a dichiarare all’Agente @@@@@@@ (a tanto preposto per ordine superiore) che non avrebbe sottoscritto una nota avente ad oggetto ‘Dichiarazione di completezza SDI per i mesi di giugno, luglio, agosto 2005’ (con la sottoscrizione della nota in questione, ciascun operatore dichiarava di avere – o non avere – ottemperato a quanto di propria competenza in ordine agli inserimenti informatici nel Sistema di Indagine Interforze di Polizia / SDI).
27 aprile 2009 Consiglio di Stato (..) Con nota in data 22 settembre 1999, veniva contestato al vice ispettore della polizia di Stato sig. @@@@@@@ @@@@@@@ che, il giorno 16 agosto 1999, nel quale avrebbe dovuto prestare servizio "in qualità di capo-pattuglia e coordinatore di turno, con orario 00.00 – 07.00, sul tratto della strada statale @@@@@@@ alle ore 5.00 veniva trovato dal vice dirigente di settore polizia di frontiera di @@@@@@@ nei locali della mensa sita nella caserma stessa. " Acquisite le giustificazioni dell'incolpato, che, tra l'altro, ha sostenuto come il rientro in caserma fu originato da "un malessere di tipo fisiologico" che avrebbe colpito l'autista dell’autopattuglia e che la decisione, da lui presa di trattenersi alcuni minuti presso i locali della mensa, fu dovuta al necessità di "consentire all'autista di riprendersi un attimo", onde evitare che "un'eventuale distrazione potesse portare a dannose conseguenze", il dirigente della terza zona della Polizia di frontiera di Bolzano, con provvedimento in data 10 novembre 1999, ha inflitto all'incolpato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di cinque trentesimi dello stipendio. Il provvedimento, nel ricostruire la condotta dell’incolpato, sottolinea, tra l'altro, come il capopattuglia, una volta constatato il malessere dell'autista, "non provvedeva ad avvisare il responsabile dell'ufficio per un eventuale sostituzione", e, dopo aver ribadito come il personale dell'autopattuglia veniva trovato nei locali della mensa e "non nella zona 2 assegnata" conclude nel senso che "tale comportamento ha causato una grave interruzione del servizio e le giustificazioni adottate non appaiono convincenti per cui, verosimilmente, si possono ipotizzare le diverse dinamiche dell'accaduto. "
23 aprile 2009 Consiglio di Stato (..) Il ministero dell’interno chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar della Toscana ha accolto il ricorso presentato da @@@@@@@ @@@@@@@ per l’annullamento del provvedimento in data 3 dicembre 2002 di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi, in dipendenza del comportamento tenuto in ordine alla fruizione di un periodo di congedo straordinario per cure termali, in relazione al quale è stato sottoposto anche a procedimento penale per il reato di truffa
23 aprile 2009 TAR Lazio (..) Nessuna verifica per il poliziotto riammesso in servizio. Illegittimi gli accertamenti attitudinali dei dipendenti in assenza di valida giustificazione. I dipendenti pubblici, destituiti e successivamente riammessi in servizio, non possono essere sottoposti a visite attitudinali in assenza di specifiche circostanze che abbiano fatto emergere la necessità di procedere ad una nuova valutazione della loro idoneità psico-fisica e attitudinale
22 aprile 2009 Consiglio di Stato (..) Polizia di Stato. Richiesta acquisizione conversazione 113 per attivazione difesa disciplinare (..) Con ricorso al Tribunale Amministrativo della Lombardia, sede di Milano, il sig. @@@@@@@ @@@@@@@, assistente della Polizia di Stato, impugnava la nota n. 7 div. 1 cat.2.10 ACC/2008 in data 12/6/2008 con la quale il Questore di @@@@@@@ gli aveva negato l’accesso alle conversazioni telefoniche sull’utenza 113 intercorse in data 28 aprile 2008 dalle ore 15 e 45 alle ore 16 e 30, da lui richieste per utilizzarle nel corso di un procedimento disciplinare a suo carico.
21 aprile 2009 Consiglio di Stato (..) Il problema dell’individuazione del momento nel quale il pubblico dipendente assume la qualità di imputato, per cui il procedimento disciplinare eventualmente aperto nei suoi confronti per gli stessi fatti deve essere sospeso, è stato recentemente risolto dall’Adunanza Plenaria che, con decisone n. 1 in data 30 gennaio 2009, ha stabilito che l’esercizio dell’azione penale, ai sensi degli artt. 60 e 405 del codice di procedura penale, si realizza con la richiesta del Pubblico Ministero di rinvio a giudizio a norma dell’art. 416 dello stesso codice e con gli altri atti con i quali si chiede al giudice di decidere sulla pretesa punitiva.
20 aprile 2009
Cassazione (..)
sanzioni disciplinari annullate se risultano applicate con intento di
mobbing
19 aprile 2009 Consiglio di Stato (..) La questione sottoposta all’esame del Collegio è quella della legittimità di una sanzione disciplinare (riduzione dello stipendio), emessa nei confronti di un ispettore della Polizia di Stato, coinvolto in una vicenda penale conclusa con l’archiviazione, ma ritenuta comunque rivelatrice di una condotta censurabile, sotto il profilo dei doveri connessi al rapporto di servizio, intercorrente fra il medesimo soggetto e l’Amministrazione. La predetta sanzione (confermata in sede di ricorso gerarchico) veniva contestata sotto diversi profili – tutti nuovamente dedotti in appello – con accoglimento, in primo grado di giudizio, delle argomentazioni difensive riferite a superamento del termine (ritenuto perentorio) per la contestazione degli addebiti, effettuata con atto notificato in data 22.2.2001, dopo che sulla vicenda era intervenuto in sede penale decreto di archiviazione, depositato il 26.5.2000 e comunicato via fax il 18.1.2001, a fronte di quanto prescritto per l’avvio del procedimento disciplinare dall’art. 9, comma 6 del D.P.R. 25.10.1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti); in base alla predetta norma, infatti, “ quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze, che rendano l’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione di pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all’Amministrazione”.
18 aprile 2009 Consiglio di Stato (..) Il sig. @@@@@@@ @@@@@@@, sottufficiale appartenente alla Guardia di finanza, veniva sottoposto a procedimento penale presso il Tribunale di @@@@@@@ per il reato di concussione, per avere, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, indotto un imprenditore soggetto a verifica fiscale a consegnarli indebitamente la somma di 10 milioni di lire.
28 marzo 2009 Consiglio di Stato (..) Guardia di Finanza (..) Per altro verso, essendo detta valutazione funzionale, come s’è detto, all’atto di apertura del procedimento disciplinare ( ch’è rappresentato dalla contestazione degli addebiti, che, come fatto palese dalla sua stessa denominazione oltre che dalla sua naturale funzione, è un atto, i cui effetti si producono solo in quanto esso è portato a conoscenza del lavoratore ), un tale rilievo può attribuirsi, nel procedimento disciplinare di cui si tratta, solo all’atto di contestazione in data 25 agosto 1998 (intervenuto dunque a circa 22 mesi di distanza dall’adozione del decreto penale di archiviazione, a circa 19 mesi di distanza dalla data di conoscenza del decreto stesso da parte dell’Amministrazione ed a circa 11 mesi di distanza dalla intervenuta acquisizione del provvedimento stesso e del suo fascicolo), la precedente contestazione degli addebiti in data 16 gennaio 1998 risultando travolta dall’annullamento in autotutela del procedimento, in cui essa era inserita ( v. determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 140949 in data 6 luglio 1998 ), la fase relativa al quale non può non essere considerata, ad avviso del Collegio, in sede di valutazione della legittimità dell’azione amministrativa, che ha portato al contestato provvedimento espulsivo, dal punto di vista della necessità di una sollecita definizione dell’inchiesta disciplinare.
27 marzo 2009 Consiglio di Stato (..) L’art. 120 comma primo del T.U. n. 3 del 1957 – applicabile al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in virtù del rinvio disposto dall’art. 24 comma 5 del D. L.vo n. 449 del 1992 – prevede che il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall’ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato adottato.
26 marzo 2009 Consiglio di Stato (..) @@@@@@@ @@@@@@@, Assistente della Polizia di Stato, è stato destituito dall’Amministrazione con il provvedimento impugnato perché, in servizio di piantonamento ad un noto pregiudicato, gli era stato contestato di avere disimpegnato, in più circostanze, i compiti di istituto con grave negligenza. Il TAR ha respinto il ricorso di primo grado, all’esito di un esame delle censure di incompetenza; decorso del termine massimo previsto per la conclusione del procedimento disciplinare; omessa istruttoria (il processo penale si era concluso con la sua assoluzione e dunque i fatti oggetto di esso non avrebbero potuto essere presi a base del provvedimento sanzionatorio), contraddittorietà con precedenti atti dell’amministrazione intimata che aveva ritenuto meritevole, il ricorrente, in passato, di elogi e di riconoscimenti.
25 marzo 2009 Corte Costituzionale (..) Disciplina - illegittimità costituzionale sulla facoltà del Ministro della Difesa di intervenire in senso peggiorativo rispetto alla determinazione della Commissione di Disciplina nei procedimenti disciplinari di stato tendenti alla perdita del grado per rimozione.
20 marzo 2009 Consiglio di Stato (..) Il Ministero della Giustizia ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio, accogliendo il ricorso proposto dal sig. @@@@@@@ @@@@@@@, assistente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, ha annullato il decreto con il quale a quest’ultimo era stata inflitta la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio.
17 marzo 2009 Corte Costituzionale (..) Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Militari - Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - Procedimento disciplinare - Previsione della facolta', per l'organo competente ad irrogare le sanzioni disciplinari di Stato, di discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina anche a sfavore dell'incolpato - Eccezione di inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie ridondante in difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Reiezione. - Legge 31 luglio 1954, n. 599, art. 75. - Costituzione, artt. 3 e 97. Militari - Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - Procedimento disciplinare - Previsione della facoltà, per l'organo competente ad irrogare le sanzioni disciplinari di Stato, di discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina anche a sfavore dell'incolpato - Eccezione di inammissibilità della questione per la possibilità di una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata sotto il profilo della asserita disparità di trattamento - Reiezione. - Legge 31 luglio 1954, n. 599, art. 75. - Costituzione, artt. 3 e 97. Militari - Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - Procedimento disciplinare - Previsione della facoltà, per l'organo competente ad irrogare le sanzioni disciplinari di Stato, di discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina anche a sfavore dell'incolpato - Manifesta irragionevolezza della norma ridondante in violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento dell'ulteriore motivo di censura. - Legge 31 luglio 1954, n. 599, art. 75. - Costituzione, artt. 3 e 97. (GU n. 10 del 11-3-2009 ) (link diretto al sito dell'autore)
14 marzo 2009 Consiglio di Stato (..) Guardia di Finanza - Provvedimento disciplinare - Amministrazione soccombente (..) il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, respinge l’appello principale, accoglie l’appello incidentale e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla gli atti oggetto del giudizio e condanna l’Amministrazione alla totale restitutio in integrum delle posizioni dell’appellante incidentale, nonché alla rifusione, in favore dello stesso, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida forfetariamente nella misura di Euro 7.000,00 ( settemila/00 ) complessive, di cui 3.000,00 ( tremila/00 ) per il primo grado ed Euro 4.000,00 (quattromila/00) per il grado di appello, già al netto della condanna alle spese della relativa fase cautelare, di cui all’Ordinanza n. 967/2005.
04 marzo 2009 Consiglio di Stato (..) Con il ricorso introduttivo del primo giudizio, il sig. @@@@@@@ @@@@@@@ esponeva di aver prestato servizio presso la Polizia di Stato sino alla data del 24 aprile 1992, allorquando era stato destituito dal servizio con decreto del Capo della Polizia per un fatto di rilievo penale (impossessamento di carburanti di proprietà dell’Amministrazione) valutato in sede disciplinare come meritevole della sanzione espulsiva.
28 febbraio 2009
Cassazione (..) Legittimo il licenziamento disciplinare contestato a
distanza di quattro mesi dai fatti addebitati. Nessuna violazione del
principio di immediatezza della contestazione: confermata la massima
sanzione ad un dipendente di un'azienda telefonica per l'uso privato e
continuativo del cellulare di servizio
24 febbraio 2009 Consiglio di Stato (..) L’art. 16, comma 3 disp. att. Cpp. Stabilisce che “fuori delle trasgressioni di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria rimangono soggetti alle sanzioni disciplinari previste dai propri ordinamenti”. Il comma 1 contempla illeciti sanzionati con la censura o, nei casi più gravi, con la sospensione dall’impiego. Ne consegue che le trasgressioni punite con la destituzione non rientrano in detta previsione, e sono regolate dall’ordinamento di appartenenza dell’agente di polizia giudiziaria, cioè, nella specie, appunto dal D.P.R. 737/81.
21 febbraio 2009 Consiglio di Stato (..) Detta sanzione era stata inflitta all’interessato in quanto, per evitare di controllare un pericoloso pregiudicato sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, avrebbe posto in essere azioni dilatorie e si sarebbe opposto all’ordine legittimo del superiore gerarchico deducendo motivazioni pretestuose; sicché il medesimo avrebbe evidenziato un comportamento negligente di particolare gravità, ponendo in essere atti contrari ai doveri derivanti dalla subordinazione.
17 febbraio 2009
Consiglio di Stato (..) Necessità di contestazione e pendenza di
procedimento penale. Qualora le vicende che hanno occasionato l'avvio del
procedimento disciplinare nei confronti dell'appartenente alla
Polizia di Stato,
pur già oggetto di esame durante una visita ispettiva effettuata da un
Dirigente, si rivelino, poi, oggetto di un procedimento penale
caratterizzato da aspetti particolarmente delicati, va considerato
pienamente conforme ai normali criteri di prudenza, che l'organo competente
all'avvio dell'azione disciplinare non avvii subito questa ma attenda la
definizione del procedimento in sede penale. Ne consegue che appare corretto
il comportamento degli organi locali della Polizia che, una volta conosciuto
l'esito della vicenda penale, abbiano informato il Capo della Polizia degli
esiti, quest'ultimo affidando, poi, al funzionario istruttore, in un termine
congruo, la valutazione delle risultanze della vicenda penale, nonché gli
atti in proprio possesso, al fine di decidere se avviare o meno l'azione
disciplinare. L'avvio, quindi, dell'azione disciplinare a meno di tre mesi
dal momento in cui il Capo della Polizia ha avuto la suddetta comunicazione
è termine che non appare indice della violazione dei principi normativi a
tutela dei quali è stato posto l'art. 103 del D.P.R. n. 3/1957, ma di
cautela e attenta valutazione e ponderazione preliminare delle risultanze
fascicolari.
16 febbraio 2009 Consiglio di Stato (..) Con la sentenza appellata il TAR ha riunito i ricorsi nn. 547/2001 (proposto per l’annullamento del decreto del 6 agosto 2001, con il quale il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha disposto il trasferimento del ricorrente ai sensi dell’art. 55, IV e V comma, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale dalla Questura di @@@@@@@ alla Questura di @@@@@@@; nonché degli atti prodromici e connessi) e n. 52/02 (proposto per l’annullamento del decreto 13 novembre 2001, con il quale lo stesso Capo della Polizia ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione; e della presupposta deliberazione del Consiglio Provinciale di Disciplina dell’11 settembre 2001); ha accolto quest’ultimo, mentre ha respinto il primo
14 febbraio 2009 Tribunale (..) Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto in considerazione dell’assorbente primo motivo di doglianza con cui il ricorrente lamenta che la misura disciplinare odiernamente impugnata sarebbe stata adottata in pendenza del procedimento penale d’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza di condanna di primo grado, ossia in assenza di una sentenza irrevocabile di condanna, con conseguente violazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 737 del 1981.
31 gennaio 2009
Cassazione (..) Legittimo il licenziamento disciplinare anche a distanza di
quattro mesi dalla fine del processo penale . La tempestività della
contestazione va intesa in senso relativo. Nessuna violazione quindi per il
datore che attende la definizione del procedimento per irrogare la massima
sanzione
27 gennaio 2009 Corte Costituzionale (..) Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti
22 gennaio 2009 Tribunale (..) Tanto premesso – ed impregiudicata la circostanza che lo stesso ricorrente riconosce (tant’è che evoca specifiche esimenti della propria responsabilità) che al momento del rientro a ... il peso complessivo del velivolo eccedeva quello limite di Sicurezza Volo stabilito dalla Casa costruttrice – la ricostruzione offerta dal @@@@@@@@ si rivela, alla luce degli atti di causa, non corretta; e tanto anche avvalendosi dei più benevoli parametri forniti dallo stesso in ordine al peso del 1° e 2° pilota (kg.160 in luogo di kg. 180) ed in ordine al consumo di carburante per 10 min di rullaggio (kg.4 in luogo di kg. 2,88 relativi al consumo di 4 lt di carburante come rilevato nella perizia dell’Ispettore capo di cui si è sopra detto).
20 gennaio 2009 Tribunale (..) La signora @@@@@@@@ @@@@@@@@ espone di avere presentato al Dirigente del Compartimento della Polizia postale per il Trentino - Alto Adige la richiesta di quattro giorni di riposo compensativo per lavoro straordinario prestato per un totale di 24 ore nelle settimane precedenti; che, a seguito della contestazione da parte di questi di un’asserita mancanza di preventiva autorizzazione, nonchè di un’imprecisa annotazione delle attività svolte durante le proprie prestazioni, ella ha risposto nell’ufficio del suddetto Dirigente, affermando di non avere “la mente disonesta”.(..) Condanna l’Amministrazione dell’Interno alla rifusione delle spese di causa a favore della ricorrente, liquidandole in €. 2.500,00 per diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.
19 gennaio 2009 Tribunale (..) Se la sospensione dalla qualifica viene inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una sanzione minore o se il procedimento si conclude con il proscioglimento dell'impiegato, debbono essere corrisposti all'impiegato tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, per il tempo eccedente la durata della punizione o per effetto della sospensione.
12 gennaio 2009
Cassazione (..) LA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE
E' TEMPESTIVA SE AVVIENE QUANDO I FATTI APPAIONO RAGIONEVOLMENTE SUSSISTENTI
- In base all'art. 7 St. Lav.
06 gennaio 2009
Consiglio di Stato (..) Polizia di Stato - Disciplina - Termine per la
conclusione del supplemento di istruttoria: - ambito applicativo (..)
Il termine di cui all'art. 113 del D.P.R. n. 3/1957 per la conclusione del
supplemento di istruttoria, ai sensi della clausola di completamento di cui
all'art. 31 del D.P.R. n. 737/1981, è disposizione che va considerata
inapplicabile al procedimento disciplinare nei confronti dell'appartenente
alla Polizia di Stato,
essendo, il suo procedimento, disciplinato in modo dettagliato e con normativa
speciale (e non necessitante di integrazione sul punto), dall'art. 20 del
suddetto D.P.R. del 1981.
01 gennaio 2009
Consiglio di Stato (..)
Polizia di Stato - Destituzione in genere (..) La sanzione
disciplinare comminata nei confronti di un Agente della
Polizia di Stato,
adottata mediante mera applicazione dell'art. 7, nn. 1, 2, 4 del D.P.R. n.
737/1981 (il quale configura l'omessa denuncia connessa alla conoscenza della
cessione abituale di stupefacenti da parte di un determinato soggetto, presso
il quale si riforniva l'Agente stesso per uso personale), è da considerarsi
illegittima in quanto, nella valutazione di graduazione della sanzione da
applicarsi, non si è tenuto conto della complessiva personalità dell'incolpato
e, in aggiunta, della condotta successiva alla commissione del fatto
(concretizzatasi, in particolare, nello svolgimento di uno specifico programma
psicoterapeutico di recupero). La predetta valutazione, infatti, potrebbe
condurre all’emanazione di una sanzione in concreto più favorevole per il
soggetto colpevole.