2009

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       (..) Legittima la pubblicazione di sentenze con le generalità dei soggetti interessati. In tema di diffusione del contenuto delle sentenze o di altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria, è sempre lecita la pubblicazione integrale su internet, anche con l’indicazione delle generalità dei soggetti interessati, a meno che i soggetti medesimi non abbiano espressamente richiesto di omettere le proprie generalità ed ogni altro dato identificativo

 

DICEMBRE

 

30.12.2009 TAR (...) In particolare, nella predetta nota della Questura di Roma, risulta che <alle h 12.00 del giorno 8.8.1998 la @@@@@@@, comandata in servizio di o.p. dalle successive h 19.00 sino a cessate esigenze, contattava il Dirigente dell’Ufficio di appartenenza per comunicargli che, nonostante quanto previsto dall’Ordine di servizio, non avrebbe indossato l’uniforme. Al riguardo, il Dr. @@@@@@@ le ribadiva l’inderogabilità dell’uso dell’uniforme per quel tipo di servizio e lei affermava di non sentirsi a proprio agio in divisa, tanto che, piuttosto di indossarla, avrebbe chiesto visita medica. Alle h 19.00 la @@@@@@@ non si presentava omettendo anche di comunicare le relative diagnosi e prognosi nonché di produrre la certificazione medica>.......

 

20.12.2009 Consiglio di Stato (...) P.Q.M. il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, respinge l’appello principale, accoglie l’appello incidentale e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla gli atti oggetto del giudizio e condanna l’Amministrazione alla totale restitutio in integrum delle posizioni dell’appellante incidentale, nonché alla rifusione, in favore dello stesso, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida forfetariamente nella misura di Euro 7.000,00 ( settemila/00 ) complessive, di cui 3.000,00 ( tremila/00 ) per il primo grado ed Euro 4.000,00 (quattromila/00) per il grado di appello, già al netto della condanna alle spese della relativa fase cautelare, di cui all’Ordinanza n. 967/2005. 

 

20.12.2009 Consiglio di Stato (...) Il primo giudice ha annullato quest'ultimo provvedimento, in quanto ha ritenuto fondato il primo motivo di gravame, con il quale la ricorrente aveva denunciato la decadenza dall’azione disciplinare per superamento del termine di cui all’art. 119 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale di polizia ai sensi dell’art. 31 DPR 25 ottobre 1981, n. 737. Secondo tale norma" quando il decreto del Ministro che infligge la sanzione disciplinare sia annullato per l'accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facoltà dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato a partire dal primo degli atti annullati entro trenta giorni dalla data in cui sia pervenuta al Ministero la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell'art. 87 comma primo del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, ovvero dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto che accoglie il ricorso straordinario od entro trenta giorni dalla data in cui l'impiegato abbia notificato al Ministero la decisione giurisdizionale o lo abbia costituito in mora per la esecuzione del decreto che accoglie il ricorso straordinario. Decorso tale termine il procedimento disciplinare non può essere rinnovato".  Nel caso di specie, risulta agli atti che copia della decisione n. 1590/99 è stata trasmessa a cura della segreteria della quarta sezione al Ministero dell'Interno in data 15 ottobre 1999 ed è pervenuta alla direzione centrale del personale in data 25 ottobre 1999. Mentre la contestazione degli addebiti è pervenuta alla interessata in data 25 gennaio 2000. (...)

 

20.12.2009 Consiglio di Stato (...) L'articolo 20 del d.p.r. 25 ottobre 1981, n. 737, comma sette lett. b) dispone testualmente che " qualora nella votazione si manifestino più di due opinioni, i componenti il consiglio che hanno votato per la sanzione più grave si uniscono a quelli che hanno votato per la sanzione immediatamente inferiore fino a che venga a sussistere la maggioranza. In ogni altro caso, quando su una questione vi è parità di voti, prevale l'opinione più favorevole al giudicando. " Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, la norma non privilegia in senso assoluto l'incolpato, per cui il solo manifestarsi di più di due opinioni sulla sanzione imporrebbe di irrogare quella a lui più favorevole. Ma gli accorda un vantaggio solo in senso relativo, attraverso due strumenti che consentono comunque di pervenire ad una maggioranza di consensi, il primo aggregando via via i voti minoritari espressi per la sanzione più grave a quelli che seguono in ordine di gravità, il secondo facendo prevalere in caso di parità  l’opinione più favorevole per l’incolpato.  Entrambi gli strumenti, però, presuppongano che non sia stato possibile formare una maggioranza. (...)

 

20.12.2009 Consiglio di Stato (...) Al riguardo, e premesso che nella fattispecie non vengono in rilievo le analoghe questioni postesi per i procedimenti disciplinari nei confronti di personale diverso dagli agenti di polizia penitenziaria, deve premettersi che la norma invocata (art. 7, comma 6, del d.l.vo citato) non ha costituito nella specie la fonte del contestato procedimento disciplinare, il quale come già esposto in fatto, è stato invece emesso ai sensi dell’art. 6, che quindi costituisce l’imprescindibile  fonte normativa cui riferirsi. Ciò chiarito, se si esamina il testo dei commi 3 e 4, si rileva agevolmente che il primo indica espressamente, alla lett. a, tra i fatti per i quali può essere irrogata la destituzione all’esito di procedimento disciplinare, la condanna per ricettazione; la seconda disposizione poi recita testualmente che “ La destituzione per le cause di cui al comma 3 è inflitta all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza “. La tesi per la quale il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza è pertanto esclusa da una applicazione correlata delle due cennate disposizioni. (...)

 

20.12.2009 Consiglio di Stato (..) In particolare, sono trascorsi più di novanta giorni tra la contestazione degli addebiti (13 novembre 1996) e l’adozione della deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina (13 maggio 1997) ed tra quest’ultima ed il decreto finale di destituzione (1 settembre 1997).(...)

 

14.12.2009 Circolare n. 9/2009 della Funzione Pubblica - D.L.vo 150/2009 disciplina in tema di procedimento disciplinare e rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale Prime indicazioni circa l'applicazione delle nuove norme. Procedimenti disciplinari nel pubblico impiego: i chiarimenti della funzione pubblica
12.12.2009 Consiglio di Stato (...) Il provvedimento originariamente impugnato ha inflitto all’odierno appellante, finanziere in servizio permanente, la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione in quanto l’interessato ha fatto uso di sostanze stupefacenti (cocaina), consumo ravvisato incompatibile con le finalità istituzionali del Corpo di appartenenza nonché con la qualifica rivestita di Agente di PG, così denotando carenza di qualità morali, disciplinari e di carattere nel ricorrente, in contrasto con i doveri di correttezza e lealtà assunti con il giuramento prestato e con grave nocumento all’immagine ed al prestigio del Corpo nonché pregiudizio all’interesse pubblico.  (...)

 

02.12.2009 Indicazioni relative alla nuova disciplina del procedimento disciplinare introdotta dal d.lgs. n. 150/09, con particolare riferimento al periodo transitorio.
In attesa della registrazione da parte della Corte dei Conti
 

 

NOVEMBRE

25.11.2009

Corte Costituzionale (...) Diffamazione militare: è illegittima la disciplina che non prevede l'applicazione della causa di non punibilità della cosiddetta "exceptio veritatis"

 

19.11.2009 Cassazione (...) Il procedimento disciplinare sospeso in attesa del giudizio penale potrà essere riattivato solo quando la sentenza sarà irrevocabile

 

16.11.2009 Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (...) L’attuale appellante, il quale - vice questore aggiunto della Polizia di Stato - venne sospeso in via cautelare dal servizio e dalla frequenza al dodicesimo corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica di primo dirigente, in pendenza di un procedimento penale nei suoi confronti e successivamente e, con provvedimento del 21 maggio 1997, sospeso obbligatoriamente dalla funzione e dall’ufficio a seguito del rinvio a giudizio, era, poi, stato collocato a riposo, su sua domanda, a decorrere dal 3 giugno 1997.(...)Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore dell’appellante delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano in € 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA e CPA, come per legge.

 

16.11.2009 Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (...) Il signor @@@@@@@ @@@@@@@, con decreto del Capo della Polizia del 20/9/95, era destituito con decorrenza 4/10/95.      L’interessato con ricorso n. 5073/95 adiva il T.A.R. di Palermo che, con ordinanza n. 57/96, accoglieva la domanda cautelare.     In esecuzione della misura sospensiva l’appellato, con decreto del 14/8/96, era riammesso in servizio dal 19 agosto 1996 al 30 giugno 1999, data di collocamento a riposo a domanda.

 

03.11.2009 Consiglio di Stato (...) Con il ricorso n.../00 proposto innanzi al TAR della Lombardia, l’agente scelto della Polizia di Stato sig, @@@@@@@ @@@@@@@  chiedeva l’annullamento - con tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti - del decreto del Capo della Polizia 20.5.2000 n.333-D/88848, con il quale era stata irrogata nei suoi confronti, ai sensi dell’art.6 n.1, in relazione all’art.4, n.10 e 18,  del D.P.R. 25.10.1981 n.737, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di due mesi; e ciò su conforme proposta del Consiglio provinciale di disciplina che aveva ritenuto fondati gli addebiti di molestie sessuali mossi nel confronti del predetto agente scelto.

 

OTTOBRE

31.10.2009 Consiglio di Stato (...) L’appuntato dei Carabinieri @@@@@@@ @@@@@@@ impugnava innanzi al TAR del Lazio la determinazione del 10 agosto 1998 con la quale il dirigente generale del personale militare del Ministero della Difesa  gli aveva irrogato, previo giudizio della competente Commissione di disciplina, la sanzione disciplinare della “perdita del grado” e, per l’effetto, la cessazione dal servizio permanente, in quanto, in applicazione dell’art. 34 della legge n. 1168 del 1961, era risultato colpevole di essersi indebitamente appropriato, con artifizi e raggiri, della somma di lire 35 milioni, poi recuperata in favore di terza persona, spacciandosi per malavitoso.
30.10.2009 Consiglio di Stato (...) Il ricorrente, sovrintendente della Polizia di Stato, impugna il provvedimento con il quale il Ministero dell’Interno ne ha disposto il trasferimento, con effetto immediato, dalla Questura di @@@@@@@ alla Questura di @@@@@@@ per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 1982 n. 335.
27.10.2009 Consiglio di Stato (...) Massima - Ai sensi del D.P.R. n. 782/1985 (approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), il personale della Polizia di Stato deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, dovendosi astenere inoltre da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione; e ciò anche fuori dal servizio dovendo il personale mantenere sempre una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni. (Riforma della sentenza del T.A.R. Lombardia n. 7962/2003).
22.10.2009 TAR (..) Carabinieri - Trasferimento per incompatibilità ambientale - La parte ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, si duole che l’amministrazione di appartenenza lo abbia trasferito dalla sede di @@@@@@@ quale comandante della stazione, a quella di @@@@@@@, in qualità di “addetto”.
22.10.2009 Consiglio di Stato (...) A seguito di tale sentenza veniva dalla Guardia di Finanza disposta un’inchiesta formale che si concludeva con il provvedimento n. @@@@@@@ del 25 gennaio 1997, con il quale il veniva inflitto al suddetto militare la perdita del grado per rimozione. (...)

 

22.10.2009 Consiglio di Stato (...) Quest’ultima decisione, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso di primo grado proposto da @@@@@@@ @@@@@@@, all’epoca vice sovrintendente della Polizia di Stato, contro il provvedimento del Capo della Polizia di Stato, recante la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, a seguito di condanna penale. (...)
21.10.2009 TAR (...) L’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza che viola i doveri specifici e generici del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti o conseguenti alla emanazione di un ordine, qualora i fatti non costituiscano reato, commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle sanzioni del  richiamo orale, richiamo scritto, pena pecuniaria; deplorazione; sospensione dal servizio; destituzione. Le predette sanzioni devono essere graduate in relazione alla gravità delle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per la Amministrazione o per il servizio ed il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato (art.1). (..)
14.10.2009 Consiglio di Stato (...) Il provvedimento originariamente impugnato ha inflitto all’odierno appellante, finanziere in servizio permanente, la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione in quanto l’interessato ha fatto uso di sostanze stupefacenti (cocaina), consumo ravvisato incompatibile con le finalità istituzionali del Corpo di appartenenza nonché con la qualifica rivestita di Agente di PG, così denotando carenza di qualità morali, disciplinari e di carattere nel ricorrente, in contrasto con i doveri di correttezza e lealtà assunti con il giuramento prestato e con grave nocumento all’immagine ed al prestigio del Corpo nonché pregiudizio all’interesse pubblico.  (...)
14.10.2009 Consiglio di Stato (...)  Nel provvedimento di destituzione è, inoltre, fatto richiamo alle ipotesi di illecito disciplinare di cui all’art. 7, n. 1, 2 e 4 del d.P.R. n. 737/1981, che, rispettivamente, prendono in considerazione “atti che rivelino mancanza del senso dell’onore e del senso morale”; “atti in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento”; la “dolosa violazione dei doveri che abbia recato grave pregiudizio allo Stato e all’Amministrazione della pubblica sicurezza”. Ove si consideri l’ipotesi di reato per la quale è intervenuta la condanna (concussione) è agevole rilevare il contrasto della condotta serbata in servizio con i doveri e valori primari cui deve essere ispirata l’azione degli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, che è istituzionalmente preposto alla salvaguardia della sicurezza e dell’ordine pubblico ed alla repressione stessa delle attività “contra ius”.(...)
12.10.2009

Cassazione (...) No alla sospensione dal servizio per il carabiniere ignaro della perquisizione "truccata" dal collega. Annullata l'ordinanza che aveva disposto la misura cautelare anche nei confronti di un maresciallo, perché il suo compagno di lavoro aveva inserito soldi falsi nell'auto di un uomo che voleva incriminare: la motivazione è suppositiva e priva di riscontri

 

 

 

 

SETTEMBRE

 

29.09.2009 Consiglio di Stato (..) Per tale disposizione, quando un appartenente ai ruoli dell’amministrazione della pubblica sicurezza (della Polizia di Stato) “viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il procedimento disciplinare deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato”.
18.09.2009 Cassazione (...)  Condizioni per la contestazione disciplinare al lavoratore. "La contestazione disciplinare per essere considerata legittima deve presentare il carattere della “immediatezza” e tale carattere essenziale trova fondamento nell'art. 7, terzo e quarto comma, della legge n. 300/1970 che riconosce al lavoratore incolpato il diritto di difesa da garantirsi nella sua effettività al fine di consentirgli l'allestimento del materiale difensivo (pronto riscontro delle accuse con eventuali testimonianze e documentazione) in tempi ad immediato ridosso dei fatti contestati ed in modo che lo stesso lavoratore possa contrastare più efficacemente il contenuto delle contestazioni mossegli dal datore di lavoro, dovendosi anche considerare (nella valutazione del rilievo del cennato carattere) il “giusto affidamento” del prestatore, nel caso di ritardo nella contestazione, che il fatto incriminabile possa non avere rivestito una connotazione “disciplinare”, dato che l'esercizio del potere disciplinare non è, per il datore un obbligo, bensì una facoltà.
17.09.2009 Consiglio di Stato (..) Con il ricorso n... proposto innanzi al TAR della Lombardia, l’agente scelto della Polizia di Stato sig, @@@@@@@ @@@@@@@  chiedeva l’annullamento - con tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti - del decreto del Capo della Polizia 20.5.2000 n.... con il quale era stata irrogata nei suoi confronti, ai sensi dell’art.6 n.1, in relazione all’art.4, n.10 e 18,  del D.P.R. 25.10.1981 n.737, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di due mesi; e ciò su conforme proposta del Consiglio provinciale di disciplina che aveva ritenuto fondati gli addebiti di molestie sessuali mossi nel confronti del predetto agente scelto.
16.09.2009 Consiglio di Stato (..) Con la sentenza gravata, il TAR per il Veneto ha accolto il ricorso proposto dall’appellato, agente di Polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa circondariale di @@@@@@@, avverso il provvedimento di destituzione dal servizio n .... del 10 agosto 2000 (con decorrenza dal 12.8.1997, data di sospensione dal servizio), a seguito di sentenza penale patteggiata, emessa il 21 marzo 2000.
16.09.2009 Consiglio di Stato (..) La sentenza riportata in epigrafe, ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante, Maresciallo f.v. della Guardia di Finanza, proposto per ottenere l’annullamento del provvedimento con cui il Comandante della Guardia di Finanza, gli ha inflitto la sanzione  della perdita del grado per rimozione.
09.09.2009 Consiglio di Stato (..) Con la sentenza n. .. del 2003 il Tar della @@@@@@@, sede di Catanzaro, ha accolto il ricorso del sovrintendente della Polizia stradale @@@@@@@ @@@@@@@ avverso il provvedimento del Dirigente del Compartimento di polizia stradale per la @@@@@@@ del 23.3.2001, con il quale il dipendente era stato sospeso dal servizio “sino all’esito del procedimento penale” relativo al delitto di concussione continuata in concorso.
08.09.2009   Consiglio di Stato (..) Sicché, correttamente l’appello è stato proposto dal solo Ministro dell’interno, ed è stato notificato solo al @@@@@@@. Non c’era alcuna necessità che il Ministro dell’interno notificasse l’appello a Questore, Capo della Polizia, Commissione di disciplina, perché si sarebbe trattato di inutile attività processuale di notifica a sé stesso.
04.09.2009 Consiglio di Stato (..) Con ricorso al TAR Campania, il sig @@@@@@@ @@@@@@@, all’epoca dei fatti finanziere scelto, esponeva di essere stato sottoposto a procedimento disciplinare, avviato dal Comandante di Legione. La vicenda originava da accertamento dei militari dell’Arma dei Carabinieri che avevano colto il @@@@@@@ in compagnia di persona pregiudicata per reato di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti; peraltro, successivamente al fatto, a seguito di accertamenti sanitari il dipendente era risultato positivo a “drug test”.
03.09.2009 Consiglio di Stato (..) L’appuntato dei Carabinieri @@@@@@@ @@@@@@@ impugnava innanzi al TAR del Lazio la determinazione del 10 agosto 1998 con la quale il dirigente generale del personale militare del Ministero della Difesa  gli aveva irrogato, previo giudizio della competente Commissione di disciplina, la sanzione disciplinare della “perdita del grado” e, per l’effetto, la cessazione dal servizio permanente, in quanto, in applicazione dell’art. 34 della legge n. 1168 del 1961, era risultato colpevole di essersi indebitamente appropriato, con artifizi e raggiri, della somma di lire 35 milioni, poi recuperata in favore di terza persona, spacciandosi per malavitoso....
01.09.2009   Consiglio di Stato (...) Quanto al procedimento disciplinare, dai relativi atti (Consiglio di disciplina del 13.3.2006) risulta che “non è stata comprovata” la esistenza di rapporti di amicizia o di frequentazione del dipendente con il pregiudicato, essendosi il primo limitato a dare un passaggio in macchina al secondo in un’unica circostanza che sarebbe avvenuta nel marzo 2005.

 

GIUGNO

 

     
30.07.2009

Consiglio di Stato (...) Il comandante non può rimuovere il sottufficiale se la Commissione ha già escluso la sanzione espulsiva. Accertata l'illegittimità di parte dell'articolo 75 della legge 599/54, è indubbio che in tutti i corpi militari, che svolgano o meno funzioni di polizia, l'organo monocratico può disattendere quello collegiale solo in senso più favorevole all'incolpato

 

 

17.07.2007   Consiglio di Stato (..) Con ricorso n. 507/2003 il sig. @@@@@@@ @@@@@@@, ispettore superiore della polizia di Stato, adiva il TAR del Piemonte, impugnando il decreto 23.1.2003, n. 28099.8/RIS, emesso  dal dirigente superiore del Compartimento della polizia ferroviaria del Piemonte e Valle d’Aosta, con cui veniva disposta nei suoi confronti la sanzione disciplinare della deplorazione ai sensi dell’art.5, nn.3 e 4, del D.P.R. n.737/1981, nonché il verbale della riunione in data 22.1.2003 della Commissione di disciplina
12.07.2009   Corte Costituzionale (..) può pervenirsi a diversa conclusione, secondo il tribunale rimettente, in base alla sentenza n. 182 del 2008 di questa Corte, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione che precludeva la facoltà di ricorrere ad un avvocato del libero foro agli agenti della polizia di Stato sottoposti a procedimento disciplinare.
10.07.2009   Consiglio di Stato (..) Con detta sentenza il TAR  della Lombardia osservava, in particolare, che  il funzionario istruttore non si era limitato, nel caso in esame “ad un’oggettiva esposizione dei fatti”, ma aveva formulato “un vero e proprio giudizio di responsabilità a carico del ricorrente”, esprimendo anche valutazioni sul comportamento del medesimo ed inoltre, che il funzionario istruttore stesso non si era “attenuto a quanto previsto dal citato art.19 in merito alle modalità di redazione della relazione finale, incorrendo nella violazione della lettera e della ratio della suindicata disposizione per aver formulato giudizi in grado di influenzare negativamente il Consiglio di disciplina”, le cui conclusioni dovevano ritenersi, peraltro, affette da palese carenza di motivazione, risolvendosi in affermazioni generiche e non sufficienti per pervenire ad un giudizio di piena colpevolezza del ricorrente
07.07.2009   Consiglio di Stato (..) Il sig. @@@@@@@, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, impugnava in prime cure il provvedimento con il quale era stata disposta la sua cessazione dal servizio permanente per “scarso rendimento”, deducendone la illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere per le seguenti ragioni:
27.06.2009  
Corte dei Conti (..) Esponeva, il requirente, che con sentenza ex art. 444 c.p.p., n.449/07, del 05 – 08 giugno 2007, irrevocabile al 31 luglio 2007, il Tribunale Ordinario di @@@@@@@, Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, applicava, all’assistente della Polizia di Stato, @@@@@@@ @@@@@@@, la pena di anni uno e mesi sei di reclusione, nonché la multa di € 400,00, per essersi appropriato di un telefono cellulare, di munizioni da guerra e di armi comuni da sparo, per avere detenuto illegalmente e portato in luogo pubblico le munizioni e le armi da sparo, nonché per avere ceduto a terzi il munizionamento da guerra, fattispecie criminose legate dal vincolo della continuazione, poste in essere approfittando della posizione di operatore di polizia addetto al Corpo di Guardia del Commissariato @@@@@@@.
26.06.2009   Consiglio di Stato (..) Come questo Consiglio di Stato ha più volte ribadito (cfr, per tutte Sez. VI, n. 624 del 2008), in presenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna non trova applicazione per gli appartenenti alla polizia di Stato lo speciale regime di cui alla legge n. 737 del 1981, ed in particolare l’art. 9 comma 6 che indica per l’inizio del procedimento disciplinare il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza stessa; la norma appena citata trova invece applicazione nel caso di assoluzione e, nel regime antecedente l’entrata in vigore della legge 27 marzo 2001, n. 97 (che ha modificato gli artt. 653 e 445 del codice di procedura penale, equiparando, per quanto qui interessa, la condanna patteggiata a quella emessa a seguito di dibattimento) di condanna pronunciata a seguito di accordo tra le parti (conformemente a quanto ritenuto dall’ Adunanza Plenaria nella decisione n. 10 del 2006).
24.06.2009   Consiglio di Stato (..) La sentenza in epigrafe riguarda il ricorso che l’odierno appellante, vice brigadiere della Guardia di Finanza, ha promosso per ottenere l’annullamento del decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza, in data 31 agosto 1996, con il quale, a partire da tale data, è stata disposta la cessazione dal servizio permanente per perdita del grado per rimozione, e contestualmente è stato posto a disposizione del Distretto militare competente come soldato semplice.
18.06.2009   Consiglio di Stato (..) Il sig. @@@@@@@ @@@@@@@, ispettore capo della Polizia di Stato, adiva (con ricorso n.355/2000) il TAR del Friuli Venezia Giulia, impugnando la sanzione disciplinare del richiamo orale irrogata nei suoi confronti in data 29.4.1999, nonché il decreto del Capo della Polizia del 15.3.2000, che aveva di dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico avverso detto provvedimento disciplinare, in quanto non presentato all’organo gerarchicamente superiore a quello che aveva inflitto la sanzione stessa.
18.06.2009   Consiglio di Stato (..) Con la sentenza n. 1365 del 2003 il Tar della Calabria, sede di Catanzaro, ha accolto il ricorso del sovrintendente della Polizia stradale @@@@@@@ @@@@@@@ avverso il provvedimento del Dirigente del Compartimento di polizia stradale per la Calabria del 23.3.2001, con il quale il dipendente era stato sospeso dal servizio “sino all’esito del procedimento penale” relativo al delitto di concussione continuata in concorso.
03.06.2009   Consiglio di Stato (..) Giunge alla decisione del Collegio l’appello proposto dal Ministero dell’Interno avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio con cui è stato accolto il ricorso proposto da un’agente di Polizia destituita dal servizio in sede disciplinare a seguito di una condanna definitiva per concorso in concussione (artt. 110 e 317 cod. pen.) e, per l’effetto, è stato annullato il provvedimento di destituzione per l’asserito superamento dei termini procedimentali di cui al comma 3 dell’art. 10 della l. 27 marzo 2001, n. 97 (recante Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche).
     
     

 

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