2010

Per consultare le varie annate

Sino al 2005 2006 2007 2008 2009

 

       Cassazione 4239/2009(..) Legittima la pubblicazione di sentenze con le generalità dei soggetti interessati. In tema di diffusione del contenuto delle sentenze o di altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria, è sempre lecita la pubblicazione integrale su internet, anche con l’indicazione delle generalità dei soggetti interessati, a meno che i soggetti medesimi non abbiano espressamente richiesto di omettere le proprie generalità ed ogni altro dato identificativo

 

31.12.2010 Consiglio di Stato "...Con ricorso proposto al TAR Lazio l'attuale appellante ####################, già appartenente al Corpo della Guardia di Finanza con il grado di vice brigadiere, impugnava il provvedimento con il quale il Comando generale - a seguito di coinvolgimento in indagini di polizia avviate dalla Procura della Repubblica di Roma per associazione criminosa finalizzata al traffico di stupefacenti, indagini concluse con richiesta di archiviazione accolta dal G.I.P. - gli aveva irrogato la sanzione della perdita del grado per rimozione, mettendolo a disposizione come soldato semplice del distretto militare di Roma...."

 

23.12.2010 Consiglio di Stato "...Il sig. #################### si è rivolto al T.A.R. Abruzzo -sede de L'Aquila, per ottenere l'annullamento del provvedimento riguardante la sua destituzione dal servizio che stava svolgendo nella Casa Circondariale di #################### nella vesta di agente penitenziario...."

 

20.12.2010 Consiglio di Stato "...I termini previsti dagli artt. 19, 20 e 21 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 che cadenzano il procedimento disciplinare del personale della Polizia di Stato non hanno natura perentoria con la conseguenza che la loro inosservanza non ha effetti invalidanti sulla sanzione assunta (Conferma della sentenza del Tar Lazio - Roma, sez. I ter n. 00501/2008)...."

 

06.12.2010 Consiglio di Stato "...L'art. 41 prevede al secondo comma che, qualora ricorra la applicazione del secondo comma dell'art. 26, la perdita del grado per le cause indicate ai numeri 6 e 7 dell'articolo 40 (rimozione disciplinare o condanna) decorre dalla data in cui il militare ha cessato dal servizio continuativo...."

 

04.12.2010 Consiglio di Stato "...non esiste preclusione a che l'Amministrazione sottoponga a nuova visita attitudinale il dipendente prima di riammetterlo in servizio dopo il periodo di assenza conseguente alla sua destituzione per motivi disciplinari, dal momento che si provvede all'instaurazione di un nuovo rapporto rispetto al quale ragioni di pubblico interesse, da valutarsi discrezionalmente da parte dell'Amministrazione dell'interno, possono imporre di verificare il persistere del requisito attitudinale occorrente per l'espletamento del servizio nella Polizia di Stato..."

 

03.12.2010 Consiglio di Stato "...Il carabiniere ############### veniva sanzionato nel 1997 con la perdita del grado per motivi disciplinari, con disposizione nei suoi confronti della cessazione dal servizio, per aver saltuariamente assunto sostanze stupefacenti, procurate, si è ritenuto, da confidenti. La vicenda, in sede penale, si era conclusa con l'archiviazione...."

 

02.12.2010 Consiglio di Stato "...non esiste preclusione a che l'Amministrazione sottoponga a nuova visita attitudinale il dipendente prima di riammetterlo in servizio dopo il periodo di assenza conseguente alla sua destituzione per motivi disciplinari, dal momento che si provvede all'instaurazione di un nuovo rapporto rispetto al quale ragioni di pubblico interesse, da valutarsi discrezionalmente da parte dell'Amministrazione dell'interno, possono imporre di verificare il persistere del requisito attitudinale occorrente per l'espletamento del servizio nella Polizia di Stato;..."

 

24.11.2010 Consiglio di Stato "...La fattispecie è curiosa: un allievo carabiniere si rende colpevole — dalla motivazione in fatto parrebbe in modo pacifico, avendo tardivamente ammesso il fatto — di un reato di appropriazione indebita, e viene cacciato dalla scuola. Giustamente, verrebbe da dire giudicando con il buon senso, che vede male tutore della legge chi per la legge abbia dimostrato scarsa considerazione...."

 

18.11.2010 Consiglio di Stato "...Il sig. ###############, maresciallo ordinario del corpo della guardia di Finanza, impugnava in primo grado il provvedimento 29 agosto 2003 adottato dal Comandante Generale della Guardia di finanza, con il quale, all'esito del relativo procedimento disciplinare, gli è stata irrogata la sanzione della perdita di grado e la sua rimozione per violazione del giuramento, in quanto condannato per concussione alla pena (sospesa) di anni 1, mesi 2 e giorni 10 di reclusione ed all'interdizione temporanea dai pubblici uffici...."

 

16.11.2010 Consiglio di Stato "...L'Agente di Polizia Penitenziaria ############### in relazione ad un procedimento penale che lo vedeva imputato per il reato di detenzione illegale di munizionamento di armi da guerra veniva dall'Amministrazione di appartenenza sospeso dal servizio a titolo obbligatorio prima e poi fatto oggetto di sospensione cautelare facoltativa...."

 

13.11.2010 Consiglio di Stato "...Con il ricorso proposto ############### chiede la revocazione della sentenza con cui il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso proposto dal Ministero dell'Interno, ha annullato la sentenza del giudice di primo grado, recante annullamento del decreto di destituzione emesso in danno del ############### dal Capo della Polizia di Stato in data 25 ottobre 2000...."

 

30.10.2010 Consiglio di Stato "...Polizia - Trasferimento per incompatibilità ambientale - Condanna dell'Amministrazione ..."

 

30.10.2010 Cassazione "...Sì al licenziamento disciplinare anche se cadono gli addebiti definiti «più gravi» dal datore ..."

 

22.10.2010 Cassazione "...Contestazione disciplinare valida anche se fatta dal datore dopo la condanna penale del lavoratore. Licenziamento legittimo. Nessuna violazione del principio dell'immediatezza: nel caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del dipendente, infatti, l'azienda può differire la contestazione all'esito del giudizio..."

 

18.10.2010 TAR "...Polizia di Stato - Sanzione disciplinare - Accesso al fascicolo ..."

 

18.10.2010 Consiglio di Stato "...In materia di procedimento disciplinare, risulta legittima la destituzione dal servizio previa sentenza di patteggiamento che, in base a quanto disposto dall'art. 445, comma 1 bis, c.p.p., in riferimento ai giudizi civili ed amministrativi, deve equipararsi ad una sentenza di condanna, a seguito di un regolare procedimento disciplinare ed in virtù di un'autonoma valutazione dei fatti, per cui l'Amministrazione ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 449 del 1992 che giustificano l'adozione di una siffatta sanzione disciplinare. Ciò premesso, nel caso concreto, si è ritenuta legittima la destituzione dal servizio del ricorrente, quale agente di polizia penitenziaria, atteso che si era provato come i fatti addebitati a quest'ultimo (concorso in rapina a danno di una prostituta) fossero stati oggetto di un'autonoma valutazione dell'Amministrazione competente, la quale li aveva ritenuti incompatibili con i compiti affidati agli agenti di Polizia Penitenziaria e prevalenti su altri elementi pur favorevoli al ricorrente, quali la sua personalità ed il suo impeccabile stato di servizio...."

 

06.10.2010 Consiglio di Stato  "...In materia di procedimento disciplinare, risulta legittima la destituzione dal servizio previa sentenza di patteggiamento che, in base a quanto disposto dall'art. 445, comma 1 bis, c.p.p., in riferimento ai giudizi civili ed amministrativi, deve equipararsi ad una sentenza di condanna, a seguito di un regolare procedimento disciplinare ed in virtù di un'autonoma valutazione dei fatti, per cui l'Amministrazione ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 449 del 1992 che giustificano l'adozione di una siffatta sanzione disciplinare. Ciò premesso, nel caso concreto, si è ritenuta legittima la destituzione dal servizio del ricorrente, quale agente di polizia penitenziaria, atteso che si era provato come i fatti addebitati a quest'ultimo (concorso in rapina a danno di una prostituta) fossero stati oggetto di un'autonoma valutazione dell'Amministrazione competente, la quale li aveva ritenuti incompatibili con i compiti affidati agli agenti di Polizia Penitenziaria e prevalenti su altri elementi pur favorevoli al ricorrente, quali la sua personalità ed il suo impeccabile stato di servizio...."

 

05.10.2010   "Sanzione disciplinare e audizione del lavoratore"

 

04.10.2010 Cassazione "...Nel procedimento disciplinare il diritto di difesa prevale sulla tutela della riservatezza..."

 

01.10.2010 Consiglio di Stato "...La motivazione del provvedimento inflittivo della sanzione così recita: "(l'incolpato) dipendente della Polizia di Stato svolgeva, talvolta in uniforme, accertamenti in nome e per contro di un'Agenzia di investigazioni privata, ponendo in essere attività incompatibile con il proprio status di appartenente all'Amministrazione della P.S., mantenendo, fuori servizio, comportamento non conforme al decoro delle proprie funzioni"...."      

 

     
     
21.09.2010 Consiglio di Stato "...Polizia di Stato - Azione disciplinare - Natura giuridica, effetti. I termini previsti dagli artt. 19, 20 e 21 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 che cadenzano il procedimento disciplinare del personale della Polizia di Stato non hanno natura perentoria con la conseguenza che la loro inosservanza non ha effetti invalidanti sulla sanzione assunta ..."

 

21.09.2010 Consiglio di Stato "...Vero è infatti che il ricorrente è venuto a conoscenza alle ore 18,45 dell'ordine di servizio che lo vedeva impegnato alle ore diciannove dello stesso giorno 13 novembre 2004, ma è anche vero che il breve lasso di tempo che è stato ritenuto da questo TAR giustificativo del ritardo nel prendere servizio, è stato determinato dal comportamento del ricorrente che non ha tempestivamente contattato il proprio ufficio dopo essere stato dichiarato idoneo ai servizi interni a decorrere dallo stesso giorno 13/11/04, a seguito di visita medica cui si era sottoposto alle ore dieci dello stesso giorno, la cui certificazione è stata ricevuta dall'ufficio alle ore 12,40..."

 

14.09.2010 Consiglio di Stato "...Il Ministero dell'interno riferisce che con atto in data 5 settembre 1996 il Questore di ##################### ebbe a promuovere un'azione disciplinare a carico dell'odierno appellato (all'epoca dei fatti, agente di P.S.), assumendo che lo stesso avesse prestato attività privata in favore di un'agenzia privata di investigazioni...."

 

02.09.2010 TAR "..."Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, del d.p.r. 25.10.1981 n. 737; violazione e/o falsa applicazione art. 14 DPR 28.10.1985 n. 782. Ancora: eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; sviamento di potere; disparità di trattamento, irragionevolezza, sproporzione ed ingiustizia manifesta; difetto di motivazione; carenza di istruttoria; violazione del giusto procedimento"...."

 

02.09.2010 Consiglio di Stato "...Il Ministero dell'interno chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar della Calabria ha accolto il ricorso proposto dall'agente scelto della Polizia di Stato @@@@@@@ per l'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di un mese, irrogata con decreto del Capo della Polizia in data 8 ottobre 2001 in relazione alla contestata assunzione di sostanze stupefacenti..."

 

Agosto 2010

11.08.2010  

Min.Lavoro: il collegio arbitrale (ex art. 7 Legge 300/70) non si applica ai pubblici dipendenti 

La Direzione Generale delle Risorse Umane e Affari Generali, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato la circolare n. 28 del 2 agosto 2010, con la quale ha chiarito che la procedura di impugnazione delle sanzioni disciplinari, di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 7, della Legge n. 300/70, non si applica ai dipendenti pubblici.

Il chiarimento arriva dopo il parere espresso, al Ministero del Lavoro, dal Dipartimento della Funzione Pubblica (parere n. 7 del 22 luglio 2010) (LINK DIRETTO AL SITO DELL'AUTORE)

 

Luglio 2010

31.07.2010   TAR "...Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la preventiva contestazione degli addebiti e senza che sia stato sentito l'interessato..."

 

22.07.2010 Consiglio di Stato "...Polizia di Stato - destituzione - Giochi erotici - ..."

 

21.07.2010 Consiglio di Stato "...condanna il Ministero appellante a rifondere a ...’@@@@@@@ @@@@@@@ le spese di costituzione e difesa nel presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro quattromila/00 per onorari e spese processuali, più spese accessorie e generali...."

 

13.07.2010

Cassazione "...Il delitto di violenza sessuale commesso con minaccia ed abuso della qualifica di pubblico ufficiale..."

 

07.07.2010 TAR "...Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di @@@@@@@, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla il decreto nr. 24/09 del 15.04.2009 del Dirigente della -- zona di Polizia di Frontiera di @@@@@@@.
Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in Euro. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in favore del Sig. @@@@@@@...."

 

02.07.2010 Cassazione "...Destituzione dal servizio, natura e termini del procedimento disciplinare ..."

 

GIUGNO  2010

25.06.2010

Consiglio di Stato "...Il ricorrente appella ritenendo la sentenza sbrigativa, illegittimo il procedimento per omessa contestazione delle norme di servizio oggetto della contestazione, carente l'istruttoria per mancata valutazione delle difese del ricorrente, assolto dal procedimento penale perché il fatto non sussiste, sproporzionata la sanzione irrogata dal Questore, pur a fronte di una proposta, avanzata dalla Commissione Consultiva, di applicazione della più lieve sanzione della pena pecuniaria...."

 

25.06.2010 TAR "...Il ricorrente, dipendente della Polizia di Stato, è stato coinvolto, per motivi connessi al servizio, quale imputato in un procedimento penale all'esito del quale è stato assolto "perché il fatto non sussiste".
Di talché, ha inoltrato una specifica richiesta di rimborso delle spese legali sostenute a fronte della quale l'amministrazione resistente ha ritenuto di ammettere a rimborso la somma complessiva di lire 50.000.000 rispetto al maggiore importo richiesto di lire 100.983.784...."

 

25.06.2010 Consiglio di Stato "...Con la decisione in epigrafe appellata il Tar ha accolto il ricorso di primo grado con il quale era stato chiesto dall' odierna parte appellata -in qualità di sovrintendente di Polizia in servizio presso la Questura di @@@@@@@ - l'annullamento del decreto di destituzione..."

 

23.06.2010 Consiglio di Stato "...Nel caso in esame l'odierno appellato ha assunto la qualità di imputato solo dopo la conclusione del procedimento disciplinare, per cui l'unico motivo d'appello deve essere condiviso.Il Collegio deve quindi procedere all'esame dei motivi del ricorso di primo grado assorbiti dai primi giudici e riproposti dall'appellato in questa fase del giudizio...."

 

22.06.2010 Consiglio di Stato "...Infatti: a) ai sensi dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, applicabile anche ai giudizi disciplinari del personale della Polizia di Stato, i previsti termini, di 180 giorni, per l'inizio del procedimento a decorrere dalla notizia della sentenza irrevocabile di condanna, e dei successivi 90, per la sua conclusione, sono tra loro cumulabili, decorrendo quindi il termine per la conclusione del procedimento non dal suo effettivo avvio ma dalla scadenza dei suddetti 180 giorni, per un periodo complessivo di 270 giorni dalla notizia della sentenza..."

 

18.06.2010 TAR "...Polizia - Congedo ordinario - Mancata concessione - Invio certificazione medica per indisponibilità ..."

 

04.06.2010 Consiglio di Stato "...L’art. 11 D.P.R. 737/81 stabilisce che “Quando l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato”...."

 

02.06.2010 Consiglio di Stato "....Avverso tale sentenza è stato interposto l'odierno appello con il quale il sig. .., da una parte, deduce l'erroneità della gravata pronuncia in quanto la Polizia di Stato è ad ordinamento civile e non appartiene alla Forze Armate ed in quanto non può equipararsi un trasferimento per incompatibilità ambientale di un agente di P.S. ad un ordine di autorità proprio dell'ordinamento militare; mentre, dall'altra, rileva la omissione di pronuncia da parte del T.a.r. in ordine ai restanti motivi del ricorso originario (dichiarati assorbiti), motivi meglio sopra specificati e riprodotti nell'odierno gravame integralmente, secondo i quali, in sintesi:..."

 

01.06.2010 CGAS "...con il quale gli veniva inflitta la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 2/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo per avere commesso l'infrazione di cui all'art. 10 n. 4 e n. 18 del D.P.R. 25.10.1981 n. 731,..."

 

MAGGIO   2010

21.05.2010 Consiglio di Stato "...L’accoglimento del gravame era motivato “per la decisiva censura di violazione del termine di avvio del procedimento disciplinare esposta nel primo profilo dedotto”, termine ricavabile dall’art. 9, sesto comma, del d.p.r. n. 737 del 1981, di 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza ovverosia, nel caso in esame, dal deposito del decreto di revoca delle condanne subite, in precedenza non conosciute dall’Amministrazione...."

 

21.05.2010 Consiglio di Stato "...Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal Sovrintendente della Polizia di Stato @@@@@@@ @@@@@@@ avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione staccata di Lecce con cui è stato respinto il ricorso avverso il decreto di destituzione dal servizio adottato a suo carico, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 25 ottobre 1981 (in tema di ‘Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti’)...."

 

17.05.2010 Consiglio di Stato "...Con ricorso al Tribunale Amministrativo per il Lazio il sig. @@@@@@@ @@@@@@@, dipendente della Polizia di Stato, impugnava il decreto in data 13 settembre 2001 con il quale il Capo della Polizia gli aveva irrogato la sanzione della destituzione per avere omesso di presentare i prescritti certificati medici in occasione di alcune assenze dal lavoro per malattia e per non essersi fatto trovare presso la propria abitazione in occasione di una visita fiscale...."

 

15.05.2010 Consiglio di Stato "...nonché il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in ordine a "comportamenti anomali posti in essere da alcuni appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria" ivi in servizio. In particolare; la relazione riservata n. 27.98 metteva in luce fatti di sesso e droga, commessi in luoghi all'interno dell'Istituto, da appartenenti al Corpo. ..."

 

15.05.2010 Consiglio di Stato "...Ora, come sopra accennato, il Giudice adito ha annullato la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio disposta nei confronti  dell’interessato dal Capo della Polizia, ritenendo, nella sostanza, che al momento dell’inizio del procedimento il potere disciplinare si fosse già estinto a causa del superamento dei termini previsti dall’art. 9, comma 6, del DPR n. 737/1981, norma secondo la quale, appunto, “quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione”...."

 

11.05.2010 Consiglio di Stato "...La destituzione non può conseguire di diritto a seguito di condanna penale, ma occorre un’approfondita e reale valutazione della personalità del dipendente e della sua idoneità a proseguire lo svolgimento del servizio. Sia in sentenza che negli atti impugnati sussiste l’omessa valutazione della mera occasionalità, era la prima ed unica volta che al ricorrente era stato contestato l’uso e comunque era stata la prima e unica volta che il medesimo non aveva fatto uso terapeutico di stupefacenti; era possibile una diversa interpretazione della condotta censurata e dei precedenti di servizio, non è stata chiarita l’incidenza della condotta censurata sul servizio, quali possibili e non accertate circostanze attenuanti...."

 

11.05.2010 Consiglio di Stato "...Il sig. @@@@@@@ @@@@@@@, già appartenente al Corpo di polizia penitenziaria e addetto alla Casa circondariale di @@@@@@@, con il ricorso proposto in I grado ha chiesto l’annullamento del decreto n. 054364/03  di destituzione dal servizio e la condanna della P.A. al pagamento della retribuzione dovuta durante la sospensione dal servizio, inclusa in essa indennità di buonuscita, pensione ed ogni altra spettanza. ..."

 

07.05.2010 Cassazione "...in caso di condanna penale con interdizione dai pubblici uffici, l'impiegato può essere destituito senza il previo esperimento del procedimento disciplinare..."

 

07.05.2010 Cassazione "...il lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare ha l'onere di contestare specificatamente gli addebiti..."

 

06.05.2010 Consiglio di Stato "...Tanto premesso, con decisioni n. 4 del 25 gennaio 2000 e n. 1 del 14 gennaio 2004, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che il termine perentorio di novanta giorni comincia a decorrere non già dall'avvio del procedimento disciplinare, ma dalla scadenza virtuale del termine di centottanta giorni, fissato dall'art. 9, legge n. 19/1990, per l'inizio del procedimento stesso e decorrente "dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna". ..."

 

06.05.2010 Consiglio di Stato "...Con decreto del 20.06.2003 a firma del Capo della Polizia era disposta la destituzione dall’ Amministrazione della Pubblica Sicurezza, con decorrenza 23.04.2003. dell’ Assistente Capo della Polizia di Stato @@@@@@@ @@@@@@@ ricorrendo i presupposti dell’ illecito disciplinare rubricato all’ art. 7, n. 1, del d.P.R. 25.10.1981, n. 737 (aver compiuto atti che “rivelino mancanza del senso dell’ onore e del senso morale”)..."

 

05.05.2010 Consiglio di Stato "...I termini previsti dagli artt. 19, 20 e 21 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 che cadenzano il procedimento disciplinare del personale della Polizia di Stato non hanno natura perentoria con la conseguenza che la loro inosservanza non ha effetti invalidanti sulla sanzione assunta ..."

 

 

APRILE   2010

26.04.2010 TAR "...Il ricorrente è stato sanzionato per non aver dato "adeguate disposizioni" all'agente @@@@@@@ (addetta al centralino del Commissariato di @@@@@@@), che lo ha contattato durante il suo turno di reperibilità della notte del 19 ottobre 1999, per la risoluzione del problema insorto in ordine alla sostituzione dell'agente @@@@@@@, il quale aveva comunicato la sua indisposizione per malattia. Si contesta, in buona sostanza, al ricorrente di essersi dichiarato incompetente, abbandonando a sé stessa la giovane agente che si era a lui rivolta nella sua qualità di ufficiale di P.G. reperibile...."

 

19.04.2010

 

Consiglio di Stato "...sospensione del procedimento disciplinare per il personale di pubblica sicurezza"

 

 

 

 

16.04.2010 Cassazione "...Con ricorso n. 1509/2002 presentato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Catania, il sig. @@@@@@@, agente scelto della polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di @@@@@@@, impugnava e chiedeva l'annullamento del provvedimento del Questore di @@@@@@@ n. @@@@@@@ cat. 1.2.8, del 28.1.2002, notificato il 2.3.2002, con il quale gli veniva inflitta la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 2/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo per avere commesso l'infrazione di cui all'art. 10 n. 4 e n. 18 del D.P.R. 25.10.1981 n. 731, in quanto, nella qualità di operatore C.O.T., avendo ricevuto sull'utenza 113 segnalazione di incendio di autovettura a bordo della quale vi era una donna con due bambini, invece di attivarsi sollecitando l'intervento dei Vigili del fuoco, rispondeva di essere incompetente e polemizzava con la cittadina richiedente dicendole di selezionare il 115 dei Vigili del fuoco, che, a seguito della chiamata, prontamente si recavano sul posto unitamente ad una pattuglia dei Carabinieri...."

 

11.04.2010

TAR "...Ispettore SUPS - Comportamento scorretto verso un proprio superiore - Sanzione disciplinare..."

 

 

 

03.04.2010 Consiglio di Stato "...Con sentenza in data 3 maggio 2000, la Corte d’appello di Genova riformava la sentenza della Pretura circondariale di Sanremo favorevole al sig. @@@@@@@ @@@@@@@ e, per l’effetto, giudicava lo stesso (già Ispettore Superiore S.U.P.S. della Polizia di Stato) colpevole dei reati di appropriazione indebita e simulazione di reato, condannandolo alla pena di un anno ed otto mesi di reclusione. Ciò in quanto in data 21 dicembre 2004, dopo aver riscosso presso un istituto di credito di @@@@@@@ il corrispettivo di una vincita al gioco del Totocalcio per un importo pari ad oltre centoventi milioni di lire, egli aveva simulato uno scippo con la complicità della moglie, al fine di omettere la ripartizione del ricavato della vincita con gli altri dieci giocatori ed appropriarsi in modo indebito ed esclusivo della vincita....."

 

01.04.2010 Consiglio di Stato "...Dall’esame della parte motiva del provvedimento è dato apprendere che il procedimento disciplinare conclusosi con l’adozione della sanzione destituiva era stato avviato in quanto, dal contenuto di alcune intercettazioni effettuate su utenze telefoniche a sua disposizione, “è emersa l’assidua frequentazione, senza ombra di dubbio, con un appartenente ad una associazione a delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, con il quale il dipendente intratteneva rapporti fiduciari e professionali, fornendo informazioni riservate relative ad attività di servizio e fissando con il predetto pluripregiudicato appuntamenti durante l'orario di servizio”...."

 

 

 

MARZO  2010

23.03.2010 Consiglio di Stato..."Nel caso in esame la violazione dedotta col primo motivo del ricorso originario deve ritenersi, dunque, sussistente in punto di fatto, come giustamente rilevato dal TAR Lazio, ove si consideri che il decorso del termine di cui all’art. 9, comma 6, del  D.P.R. 737/1981 presuppone l’irrevocabilità della sentenza penale emessa nei confronti del dipendente (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, 22.6.2004, n. 4464); e poiché la sentenza di condanna sopra menzionata è divenuta irrevocabile il 29.12.1999, l’instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti dell’agente @@@@@@@, intervenuta mediante contestazione degli addebiti il 29.5.2000, risulta intempestiva, in quanto successiva alla scadenza del 120° giorno dalla data in cui la sentenza anzidetta era divenuta irrevocabile...."

 

22.03.2010 TAR..." La destituzione non può conseguire di diritto a seguito di condanna penale, ma occorre un’approfondita e reale valutazione della personalità del dipendente e della sua idoneità a proseguire lo svolgimento del servizio. Sia in sentenza che negli atti impugnati sussiste l’omessa valutazione della mera occasionalità, era la prima ed unica volta che al ricorrente era stato contestato l’uso e comunque era stata la prima e unica volta che il medesimo non aveva fatto uso terapeutico di stupefacenti; era possibile una diversa interpretazione della condotta censurata e dei precedenti di servizio, non è stata chiarita l’incidenza della condotta censurata sul servizio, quali possibili e non accertate circostanze attenuanti...."

 

20.03.2010 Consiglio di Stato..."In particolare l’ art. 4, comma primo, punto 2), qualifica come infrazione suscettibile di sanzione pecuniaria “il mantenimento, al di fuori di esigenze di servizio, di relazioni con persone che notoriamente non godono in pubblico di estimazione o la frequenza di locali o compagnie non confacenti al proprio stato”. L’ art. 6, terzo comma, n. 7, prevede l’ inflizione della misura della sospensione dal servizio nei casi “di assidua frequenza, senza necessità di servizio ed in maniera da suscitare pubblico scandalo, di persone dedite ad attività immorale o contro il buon costume, ovvero di pregiudicati”."

 

20.03.2010 Consiglio di Stato..." Rimozione dal grado....L’appellante, finanziere dipendente della Guardia di Finanza, in data 24 febbraio 2001 ha esploso un colpo della pistola di dotazione, mentre si trovava da solo nella sua casa di abitazione.....P.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), previa declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti, accoglie l’appello n. 7956 del 2004 e, in parziale riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado n. 9518 del 2002 e annulla l’atto n. 182194 de 23 maggio 2002.Condanna le Amministrazioni appellate al pagamento di euro 3.000 (tremila) in favore dell’appellante, per spese ed onorari dei due gradi del giudizio...."

 

19.03.2010

Consiglio di Stato..."Sì alla destituzione del poliziotto che frequenta siti Internet "gay", "chat line" e si presta a giochi erotici in uniforme. Il comportamento dell'agente contrasta non solo con il comune sentire della collettività ma anche con il decoro, il prestigio e il senso di affidabilità che il pubblico ufficiale deve nutrire presso i cittadini"

 

 

18.03.2010 Consiglio di Stato..."Il maresciallo della Guardia di Finanza @@@@@@@ @@@@@@@ chiesto al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia l’annullamento della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza in data 15 agosto 2003, con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, oltre ad ogni altro presupposto, ivi compresi i verbali della Commissione di disciplina con la relativa relazione finale e la relazione conclusiva dell’Ufficiale inquirente"

 

16.03.2010 Consiglio di Stato..."la sentenza di I grado non avrebbe motivatamente risposto alla censura di carenza di motivazione del parere della Commissione di disciplina e del provvedimento finale, che non darebbero conto in maniera espressa delle ragioni per le quali è stata inflitta la più grave delle sanzioni disciplinari (rimozione dal grado), affidandosi ad una mera clausola di stile;..."

 

13.03.2010 Consiglio di Stato..."Con nota @@@@@@@/RIS del 2 novembre 1998, la Direzione della Casa Circondariale di @@@@@@@ informava la locale Procura della Repubblica, nonché il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in ordine a "comportamenti anomali posti in essere da alcuni appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria" ivi in servizio. In particolare; la relazione riservata n. 27.98 metteva in luce fatti di sesso e droga, commessi in luoghi all'interno dell'Istituto, da appartenenti al Corpo. "

 

12.03.2010 Consiglio di Stato..."L’appellante, finanziere dipendente della Guardia di Finanza, in data 24 febbraio 2001 ha esploso un colpo della pistola di dotazione, mentre si trovava da solo nella sua casa di abitazione.    Dopo essersi recato presso la caserma di servizio, egli ha dapprima informato dell’accaduto il capopattuglia e in seguito – dinanzi a questi e al capitano che ha redatto il rapporto di servizio – ha dichiarato che l’episodio era dovuto alla sua originaria volontà di suicidarsi, modificata all’ultimo istante col mutamento della direzione dell’arma.....P.Q.M...Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), previa declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti, accoglie l’appello n. @@@@@@@ del 2004 e, in parziale riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado n. @@@@@@@ del 2002 e annulla l’atto n. @@@@@@@ de 23 maggio 2002. Condanna le Amministrazioni appellate al pagamento di euro 3.000 (tremila) in favore dell’appellante, per spese ed onorari dei due gradi del giudizio.

 

10.03.2010 Consiglio di Stato..."Con l’impugnata sentenza il TAR del Lazio ha accolto il ricorso proposto dall’agente della Polizia di Stato @@@@@@@ @@@@@@@ avverso il decreto del 15.12.2000, con cui il Capo della Polizia gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ritenendo fondato il primo e assorbente mezzo di gravame (relativo alla denunciata violazione dell’art. 21 del DPR n. 737/1981), con il quale l’interessato, richiamando l’art. 9, comma 2, della legge 7.2.1990 n. 19 e la decisione della Corte Costituzionale n.197/1999, ha prospettato l’inapplicabilità della disposizione anzidetta al personale della Polizia di Stato e la applicazione delle diverse norme di cui al T.U n. 737 del 1981, in particolare dell’art.9, che fissa il termine di 120 giorni per la sottoposizione a procedimento disciplinare decorrente dalla data della pubblicazione della sentenza penale ex art. 444 c.p.p. e comunque dalla data della sua irrevocabilità (29.12.1999), sentenza che nella specie aveva applicato nei confronti del ricorrente la pena di tre mesi di reclusione e di £. 750.000 di multa con sostituzione della pena detentiva ex art. 53 della L. n.689/1981 nella corrispondente pena di £. 6.750.000."

 

09.03.2010 Consiglio di Stato..."La questione sottoposta all’esame del Collegio è quella della legittimità di un provvedimento di destituzione, emesso nei confronti di un appartenente alla Polizia di Stato condannato per tentata rapina, porto illegale di armi  e cessione illegale della propria pistola di ordinanza, in primo grado con rito abbreviato ed in appello con pena concordata, a norma dell’art. 599 cod.proc.pen. "

 

05.03.2010 TAR..."Ed invero il provvedimento di trasferimento dopo aver richiamato i precedenti disciplinari in cui è incorso il ricorrente rileva che “quanto sopra esposto ha suscitato commenti tra i colleghi del dipendente e la popolazione locale determinando una insanabile situazione di incompatibilità ambientale;"

 

02.03.2010

Consiglio di Stato.."Poiché la destituzione, come massima sanzione espulsiva, dell'appartenente alla Polizia di Stato è rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione, che deve tener conto di tutte le circostanze concrete (art. 13 D.P.R. n. 737/1981), si deve considerare carente di motivazione il provvedimento di destituzione che, motivato con la reiterata contrazione di più debiti, poi, non onorati (con conseguente attivazione di una procedura esecutiva davanti al tribunale), non abbia preso in considerazione la reale situazione dell'incolpato, le cui deduzioni fanno emergere difficoltà familiari a causa di grave malattia di un parente a carico."

 

 

FEBBRAIO 2010

25.02.2010 TAR..."Si sostiene che il d.p.r. 904/1983 riguarda l'approvazione del regolamento sui requisiti psico fisici e attitudinali degli appartenenti ai ruoli della polizia di stato e che il giudizio di idoneità può essere richiesto dall’amministrazione in occasioni particolari e in connessione ad istituti che disciplinano le assenza per motivi di salute, oppure in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio; che tali norme non consentono accertamenti connessi ad azioni di natura disciplinare; che con le proprie giustificazioni il ricorrente aveva eccepito il vizio di sviamento di potere in quanto si stava attuando un accertamento senza i legali presupposti di legge e che l’amministrazione ha dato inizio al procedimento disciplinare sottoponendo l'impiegato a visita medico - legale, ai sensi del d.p.r. 904/1993 senza indicare la natura dell'infermità...."

 

25.02.2010 Consiglio di Stato..."Destituzione dal servizio: il procedimento disciplinare è indipendente da quello penale. Quando anche i fatti risultino ammessi, questi non possono essere recepiti acriticamente, ma devono essere valutati e tale valutazione in rapporto alla sanzione comminata deve emergere da una motivazione più che soddisfacente "

 

23.02.2010 TAR..."Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto in considerazione dell’assorbente primo motivo di doglianza con cui il ricorrente lamenta che la misura disciplinare odiernamente impugnata sarebbe stata adottata in pendenza del procedimento penale d’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza di condanna di primo grado, ossia in assenza di una sentenza irrevocabile di condanna, con conseguente violazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 737 del 1981.....P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, restando salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione."

 

23.02.2010 TAR..."deduce l’illegittimità degli atti del procedimento disciplinare culminato con la sanzione destitutoria non essendo stato rispettato, in seno a tale procedimento, il principio del contraddittorio per mancata formale contestazione degli addebiti e per non essergli stata data la possibilità di fornire giustificazioni e deduzioni scritte a discolpa; "

 

20.02.2010 TAR ..."Il giudice non condivide queste censure. Le norme dettate per la custodia delle armi da parte degli appartenenti al corpo della polizia di Stato non distinguono allorché trattano della vigilanza sulla dotazione, essendo il consegnatario comunque responsabile per gli atti di intromissione da parte dei terzi, siano essi appartenenti alla polizia od estranei ad essa. "

 

13.02.2010 Consiglio di Stato..."L'agente ausiliario di Polizia viene sospeso a causa di un procedimento penale. Dopo l'assoluzione l'accertamento attitudinale è illegittimo. L'Amministrazione in ogni caso durante lo svolgimento del servizio può verificare il possesso dei requisiti psico-fisici ma solo quando elementi sintomatici inducano a dubitare della permanenza degli stessi"

 

09.02.2010 Consiglio di Stato.."Guardia di Finanza. Procedimento disciplinare La contestazione deve indicare con precisione gli addebiti"

08.02.2010 Consiglio di Stato..."L'ispettore di Polizia non onora i debiti: no alla destituzione se il provvedimento non tiene conto delle difficoltà familiari. L'Amministrazione avrebbe dovuto invece valutare le controdeduzioni del poliziotto al fine di compiere tutti gli accertamenti istruttori del caso per vagliarne la veridicità. Andava accertato dunque l'utilizzo effettivo delle somme ".

02.02.2010

Corte Costituzionale..."È costituzionalmente illegittimo l'art. 38 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, nella parte in cui non prevede il termine di decadenza di 180 giorni dalla cognizione della sentenza irrevocabile di condanna per il promovimento del provvedimento disciplinare a carico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri: non è infatti ammissibile, alla luce dei parametri indicati dal rimettente, che per i soli Carabinieri permanga una disciplina lesiva della loro posizione giuridica, che determina una disparità di trattamento del tutto ingiustificata rispetto agli altri dipendenti, civili e militari, e che contrasta, altresì, con il principio di buon andamento e di efficienza che deve informare anche l'ordinamento dei Corpi militari dello Stato.Si vedano sent. n. 197 del 1999, sent. n. 104 del 1991, sent. n. 1129 del 1988, sent. n. 240 del 1997, sent. n. 363 del 1996, sent. n. 356 del 1995 e sent. n. 126 del 1995."

 

 

 

 

GENNAIO 2010

29.01.2010 Consiglio di Stato.."Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto l’attuale appellante, militare della Guardia di Finanza col grado di finanziere impugnava il provvedimento disciplinare di perdita del grado per rimozione a conclusione di procedimento disciplinare instaurato a seguito di procedimento penale concluso con sentenza di patteggiamento, per concorso in guida senza patente, per avere messo a disposizione un veicolo ad un amico senza patente e per il reato di cui all’articolo 648 c.p. (ricettazione)."

 

25.01.2010 Consiglio di Stato..."Il finanziere viene condannato all'estero con pena pecuniaria per tentato furto: no alla perdita del grado per rimozione....ha disposto la perdita del grado per rimozione con conseguente messa a disposizione come semplice soldato presso il Distretto Militare, a seguito di un decreto penale di condanna a pena pecuniaria per tentato furto, emesso dal Tribunale penale di Innsbruck."

21.01.2010 Consiglio di Stato.."Niente destituzione per il dipendente se l'Amministrazione avvia in ritardo il procedimento disciplinare. Il conto alla rovescia del tempo a disposizione per dare corso all'azione disciplinare scatta dalla pubblicazione della sentenza: centoventi giorni in tutto, non di più. E il momento in cui la Pa ne è venuta a conoscenza non rileva"

20.01.2010 Consiglio di Stato ..."Destituzione dal servizio: il procedimento disciplinare è indipendente da quello penale. Quando anche i fatti risultino ammessi, questi non possono essere recepiti acriticamente, ma devono essere valutati e tale valutazione in rapporto alla sanzione comminata deve emergere da una motivazione esaustiva "

 

19.01.2010 Consiglio di Stato..."A seguito di tale sentenza veniva dalla Guardia di Finanza disposta un’inchiesta formale che si concludeva con il provvedimento n. @@@@@@@ del 25 gennaio 1997, con il quale il veniva inflitto al suddetto militare la perdita del grado per rimozione."

 

18.01.2010 Consiglio di Stato..."Per la pacifica giurisprudenza, in ragione della sua natura cautelare, il provvedimento di sospensione cautelare discrezionale dal servizio risulta adeguatamente motivato quando si basi sui fatti contestati in sede penale, per i quali vi sia stato il rinvio a giudizio, inerenti al rapporto di servizio (Sez. VI, dec. n. 1917 del 2003) e che siano tali incidere sul prestigio dell’amministrazione e sull’opportunità che siano svolte le funzioni che – secondo l’accusa – hanno occasionato la commissione dei reati (Sez. VI, dec. n. 1882 del 2003)."

 

18.01.2010 Consiglio di Stato ..."Nel presente caso non occorre prendere posizione sulla questione se il termine decorra dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (come la lettera lascerebbe intendere), o da quella del suo passaggio in giudicato (solo tale evento rende certa la ricostruzione dei fatti oggetto dell’indagine penale), atteso che, anche con riferimento alla prima soluzione, il medesimo risulta rispettato. Infatti il procedimento disciplinare deve ritenersi avviato nel momento in cui viene comunicato all’interessato il compimento di una qualsiasi delle attività prevista dall’art. 19 D.P.R. 747/1981 (in tal senso lo stesso parere reso su ricorso straordinario al P.d.R. del coimputato dell’appellante). Detta disposizione prevede che “L'istruttoria per irrogare la sospensione dal servizio o la destituzione deve svolgersi attraverso le seguenti fasi:  il capo dell'ufficio o il comandante del reparto che abbia notizia di un'infrazione commessa da un dipendente, per la quale sia prevista una sanzione più grave della deplorazione, se il trasgressore appartiene a qualifica dirigenziale o direttiva o, comunque, è in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza, ne dà comunicazione all'autorità centrale competente a infliggere la sanzione; se invece appartiene al restante personale, informa il questore della provincia in cui lo stesso presta servizio. "

 

09.01.2010 Cassazione (...) Non può essere licenziato il dipendente che si allontana senza autorizzazione dal posto di lavoro se lo stesso non ha mai subito sanzioni disciplinari in tutta la sua carriera.

 

02.01.2010 Cassazione (...) l'azienda non può  negare al lavoratore l'audizione in sede disciplinare perché egli ha chiesto di essere sentito con l'assistenza del suo avvocato - violazione dell'art. 7 st. lav.