Riscatti e ricongiunzioni Legge 7 febbraio 1979 n° 29 ( fonte di consultazione )
Le modifiche al sistema delle pensioni del 1995 - Riforma Dini - Legge 335/95 ( fonte di consultazione )
Le modifiche al sistema delle pensioni del 1997 - Riforma Prodi - Legge 449/97 art.. 59 ( fonte di consultazione )
22 maggio 2002 Periodi computabili per l'anzianità - Servizi e anzianità contributive computabili ( fonte di consultazione )
La pensione di vecchiaia ai lavoratori dipendenti - La pensione di vecchiaia ai lavoratori autonomi - la pensione di anzianità per i dipendenti pubblici - L'età pensionabile - Lavori usuranti
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23 dicembre 2005. Inpdap, nota operativa 6.12.2005 n° 43. Inpdap: tasso di capitalizzazione per pensioni decorrenza 2006. (...) Aggiornamento del tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione del montante contributivo individuale per l’anno 2005. Decorrenza pensioni 2006
22 dicembre 2005 . Circolare Inps 105/2005. L'Inps spiega la nuova riforma dal 2008. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Circolare n. 105 - Roma, 19 Settembre 2005 - Allegati 5 OGGETTO: Legge 23 agosto 2004, n. 243: “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”. Nuove disposizioni in materia di accesso alla pensione di anzianità nel sistema retributivo e misto ed alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. SOMMARIO: Con effetto dal 1° gennaio 2008, entrano in vigore nuove disposizioni in materia di accesso al pensionamento nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle forme di essa sostitutive ed esclusive gestite dall’Istituto, nonché nella gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Nuovi requisiti anagrafici - Nuove decorrenze - Categorie di lavoratori cui continua ad applicarsi la disciplina previgente alla legge n. 23 del 2004
15 dicembre 2005 . La pensione per il poliziotto con 32 anni di anzianità.
Sono nato l'8 agosto 1960. Mi sono arruolato nel corpo delle guardie di P.S.
nel maggio 1979. Alla data del 31 dicembre 1997 avevo maturato
un’anzianità contributiva (compreso un anno di maggiorazione ogni cinque di
servizio) di 22 anni e nove mesi.
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13 dicembre 2005 . Corte dei Conti, sez. II^ appello, sentenza 5.10.2005 n° 335 . L'indennità militare non viene considerata pensionabile al personale in ausiliaria .
05 dicembre 2005 . I dubbi su come si calcola una pensione statale . Credo che
nella risposta data all’impiegato ministeriale il 7 giugno ci sia un errore.
Infatti quando la pensione è stata ricalcolata sulla base di 45 anni di
anzianità contributiva scrivete: 32 anni per la quota a), 3 anni per la quota
b1) e 5 anni per la quota b2) per un totale di 40 anni. Ma gli anni sono 45.
Non sono un esperto, ma un semplice delegato sindacale. Il caso è diventato
oggetto di accese discussioni tra gli iscritti al Sindacato. Gradirei comunque
una chiarimento (
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dicembre 2005 . Se il beneficio non vale col sistema contributivo . A una
nostra dipendente è stata riconosciuta, dalla competente Commissione medica e
a decorrere dal 2 ottobre 2003, un'invalidità pari all'80 per cento. A
seguito di tale riconoscimento la medesima dipendente ha chiesto
l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 80, comma 3, della legge
388/2000. La signora è in servizio dal 31 dicembre 1991, e la sua pensione
sarà calcolata con il sistema misto.
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novembre 2005 .
Cassazione , SS.UU. civili, sentenza 21.10.2005 n° 20336 . Cumulo integrale
tra pensione e lavoro per i prepensionati dal 1° gennaio 1995 . ( ... )
Con sentenza del primo dicembre 2000 il Tribunale di Pistoia confermava la
statuizione resa dal locale Giudice del lavoro n. 287 del 1999, con cui, in
accoglimento del ricorso proposto da (omissis), erano state dichiarate non
dovute dal medesimo le somme pretese dall'Inps a titolo di rimborso di quote
di pensione indebitamente percepite in violazione del divieto parziale di
cumulo fra pensione e redditi di lavoro autonomo, stabilito dall'ari. 10 del
decreto legislativo n. 503 del 1992.
29 novembre 2005 . Corte dei Conti Toscana, Sentenza 13.10.2005 n° 620 . L'indennità di ausiliaria va ricalcolata ai sensi della legge 266/99 . ( ... ) ACCOGLIE parzialmente il ricorso in epigrafe proposto da P.O. e, per l'effetto, dichiara il diritto del medesimo alla riliquidazione della pensione, previa rideterminazione dell'indennità di ausiliaria in essa confluita, calcolando la stessa con il meccanismo di cui all'art. 46 della legge 10.5.1983, n.112 escludendo le somme attribuite a titolo di perequazione automatica.
25 novembre 2005 . Il testo della riforma del Tfr . ( .. ) Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale
25 novembre 2005 . Pensioni: le modalità di accesso dal 2008 . Inps, Circolare 19.09.2005 n° 105 . (...) Il successivo comma 8 ha previsto che continuino ad applicarsi le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge delega, ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione ed al personale delle Forze Armate, di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché dei rispettivi dirigenti
25 novembre 2005 . Sentenza n.326-2003 del 15 aprile 2003 - Sezione giurisdizionale per la regione marche ( ... ) Per l’odierna udienza ha fatto pervenire memoria nella quale si riporta al ricorso nel quale vi era l’esposizione delle norma di legge che disciplinano la materia e si sofferma sulla giurisprudenza favorevole di questa Corte dei conti. Afferma in estrema sintesi nel ricorso che in buona sostanza la sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991 ha stabilito che i ricorrenti appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e agli altri corpi di Polizia, posti in quiescenza dopo l’entrata in vigore della legge n. 121 del 1981, che avevano chiesto il trattamento economico previsto per i pari grado della Polizia di Stato, hanno diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico loro spettante ai fini giuridici, dalla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981 n. 121 di riforma dell’amministrazione della Polizia di Stato, data dalla quale deve essere calcolata la progressione teorica retributiva ai fini della rideterminazione dello stipendio e\o della pensione e la prescrizione eventualmente applicabile solo per i ratei. Il Ministero della Difesa si è costituito facendo presente che il riconoscimento non può essere concesso ai Sottufficiali dell’Arma, non ricorrenti, cessati dal servizio anteriormente al 20 giugno 1986
25 novembre 2005 . Corte dei Conti Toscana, sentenza 9 febbraio 2005 n° 70 . Pensione privilegiata reversibile: nullatenenza e requisito di inabilità .
21 novembre 2005 . L'art. 12 della L. 18 ottobre 1961 n. 1168, nel testo novellato dall'art. 9 della L. 1° febbraio 1989 n. 53, prevedendo che il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri cessi dal servizio continuativo anche prima del raggiungimento del limite di età
18 novembre 2005 . Corte dei Conti, sezione giurisd. Abruzzo, sentenza 21.9.2005 n° 676 . Privilegiata militari: il requisito di inabilità non è necessario per l'erogazione.
12 novembre 2005 . Corte dei Conti, Sez. III^ giurisdizionale d'appello, Sentenza 23.2.2005 n° 348 . Pensione: i benefici contrattuali si applicano alle singole scadenze .
09 novembre 2005 . La trasformazione del titolo pensionistico . (Articolo di Pasquale De Feo 02.11.2005) . Le Sezioni unite della Corte di Cassazione con due sentenze del 2004, la n. 9492 e la n. 8433, hanno risolto il contrasto tra orientamenti giurisprudenziali che si era determinato in ordine all’individuazione, nel nostro sistema previdenziale, di un principio generale che consentisse il mutamento del titolo pensionistico. La querelle nasce dalla specifica struttura del sistema previdenziale.
07 novembre 2005 . Corte dei Conti, Sez. I^ giurisdizionale centrale, sentenza 24.6.2005 n°281 . Stato: impiegati infedeli, risarcimento del danno erariale e lesione della P.A. .
03 novembre 2005 . Corte dei Conti Veneto, Sentenza 20.5.2005 n° 867 . Carabinieri: pensione privilegiata per ulcera causata da stress per servizio . Con ricorso depositato il 1° febbraio 1990, B.G, Carabiniere in congedo cessato dal servizio il 9 febbraio 1974, impugnava il decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale delle Pensioni - n. 420 del 21.11.1989, negativa della pensione privilegiata in quanto non riconosciuta dipendente da causa di servizio l'infermità “esiti di resezione gastrica parziale”, trattandosi di infermità prevalentemente a sfondo nocero distonico endogena, sull'insorgenza e decorso della quale non potè avere nocivamente influito il servizio.
27 ottobre 2005 . Corte dei Conti Toscana, sentenza 6.7.2005 n° 560 . Privilegiata: lavoro in altitudine e maltempo non sono eventi riconosciuti . ( ...) FATTO Il ricorrente è stato in servizio al Corpo Forestale della Regione Toscana dal 1.8.1949, con mansioni di guardia giurata presso il Comando Stazione Forestale di V.Come rammenta l'interessato e si evince dal rapporto informativo dell'allora Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, (nota del 26.8.1972), ha svolto la sua attività in località disagiata, ad un'altitudine superiore ai 1000 metri ed è stato sottoposto a continui disagi fisici e ad intemperie stagionali. Il 23.3.1972 fu ricoverato all'ospedale di Arezzo ove fu riconosciuto affetto da "lieve diabete mellito, discreta insufficienza epatica e cardiomegalia; artrosi cervicale con discopatie C5-C6 e C6-C7 e periartrite spalla destra".
25 ottobre 2005 . A chi si ricorre per avere tutta la contingenza . Spettabile
Redazione, vorrei sapere se mia madre può ottenere il riconoscimento del 100
per cento dell’indennità integrativa speciale sulla propria pensione di
reversibilità (invece del 60 per cento già riconosciuto). La mia richiesta
prende spunto da una sentenza della Corte dei Conti (di cui non conosco gli
estremi) in base alla quale i superstiti dei dipendenti del Pubblico
Impiego, andati in pensione prima del 31 dicembre 1994 e deceduti dopo l’1
gennaio 1995, possono ricorrere alla Corte dei Conti regionale per il
riconoscimento appunto del 100 per cento dell’IIS. Ricorrendo tali
presupposti, desidererei sapere se è possibile esperire tale azione ed a chi
mi devo rivolgere, tenuto conto che mia madre abita in provincia dell’Aquila,
ha 84 anni e vive da sola .
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13 ottobre 2005 . Quando non spetta la liquidazione allo statale . Sono un
ex-poliziotto riformato per lesioni a seguito di causa di servizio e
successivamente transitato nei ruoli civili del Ministero dell'Interno. Al
momento del transito chiesi se mi spettasse la "liquidazione" e mi fu risposto
che non mi spettava, anche se avevo cambiato Amministrazione, perché il
capitolo di spesa per tale emolumento è lo stesso per tutti gli statali sia
militari che civili. Ora mi viene qualche dubbio: se l'avessi chiesto
formalmente avevano l'obbligo di darmi la liquidazione già maturata alla data
del passaggio all’impiego civile?
(
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06 ottobre
2005 .
Quando va in pensione un poliziotto . Sono nato il 14 settembre 1955; ho fatto
il servizio militare di leva dal 9 maggio 1977 al 18 maggio 1978; mi sono
arruolato in Polizia il 1° novembre 1978; ho riscattato cinque anni di
maggiorazione (un anno ogni cinque anni di servizio effettivo). Desidererei
conoscere la data più prossima per il diritto alla pensione. (
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06 ottobre 2005 . Per gli statali non esiste assegno di invalidità . Sono una
dipendente del Ministero della giustizia. Ho avuto il riconoscimento
dell’invalidità al 100 per cento e chiedo di sapere se l’INPDAP eroga
l’assegno ordinario di invalidità così come viene erogata ai lavoratori
iscritti presso l’INPS .(
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05 ottobre 2005 . Inpdap, Circolare 13/9/2005 n° 44 . la certificazione del diritto a pensione dell’art. 1, c. 3 legge 243/2004 . La legge richiamata in oggetto introduce a decorrere dal 1° gennaio 2008 maggiori requisiti contributivi ed anagrafici per il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico e modifica, tra l’altro, le date di accesso al pensionamento di anzianità (cfr nota divulgativa n. 13188 del 4 ottobre 2004).
24 settembre 2005 - Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia ( ... ) Fatto e Diritto Il ricorrente chiede la perequazione del trattamento pensionistico sulla base dei miglioramenti economici conferiti al personale di pari qualifica in attività di servizio, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 501 del 1988 . Con ordinanza emessa nella pubblica udienza del 30 gennaio 2002, questo Giudice ha disposto l’accertamento di quale entità sia, in termini monetari e percentuali, lo scostamento tra il trattamento pensionistico del ricorrente ed il trattamento economico del personale in servizio di pari qualifica, a partire dalla data di collocamento a riposo.
13 settembre 2005 . Corte dei Conti Toscana, Sentenza 17 giugno 2005 n° 390 . Indebiti: l'errata applicazione palesa la restituzione delle somme accessorie . ( ... ) Deduceva che in seguito, in sede di liquidazione di trattamento definitivo, l' Amministrazione aveva accertato un indebito pari a £. 15.451.228, con ritenute mensili per il suddetto recupero dal settembre 1994 all' aprile 1995, poi interrotte a seguito di diffida e consequenziale riconoscimento di un credito della sig.raM.C.C. pari a £. 12.442.395.L' odierna ricorrente concludeva per la declaratoria del conguaglio tra quanto percepito a titolo di trattamento provvisorio e quanto dovutole a titolo definitivo, unitamente alla restituzione delle indebite ritenute per £. 1.059.873 dal mese di settembre 1994 al mese di aprile 1995, ed alle competenze accessorie sulle suddette somme dalla data delle singole scadenze sino al soddisfo, oltre alla vittoria di spese ed onorari.
13 settembre 2005 . Inpdap, Circolare 12.07.2005 n° 28 . Ministero della Giustizia: la trattazione delle pratiche pensionistiche. ( ... ) Occorre preliminarmente precisare che tutta l’attività di subentro di questo Istituto nella gestione delle prestazioni pensionistiche per il personale statale stabilita con Circolare 67 del 16 dicembre 2004 riguarda esclusivamente i magistrati, il personale dirigente e delle Aree funzionali di detta Amministrazione iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici dello Stato (CTPS), ad eccezione del personale addetto agli Uffici Notificazioni e Protesti iscritto alla Cassa pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG), già gestita dagli ex Istituti di Previdenza
11 settembre 2005 . Corte dei Conti Toscana, Sentenza 17 giugno 2005 n° 394 . Pensionati O.O.I.S.: non spetta perequazione contratto triennio 1995 - 1997 . ( ... ) Il ricorrente, già sottufficiale della Guardia di Finanza dal 12 ottobre 1965 al 21 novembre 1980, collocato in congedo illimitato dalla forza armata di provenienza, fu trasferito in data 22 novembre 1980 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con inquadramento nel personale degli organismi di informazione e sicurezza (OO.I.S.), ai sensi degli artt. 3,4 e 6 della legge 24 ottobre 1977 n. 801
09 settembre 2005 . Corte dei Conti Toscana, Sentenza 17 giugno 2005 n° 86 . Assegno di parziale omogeneizzazione stipendiale: no alla pensionabilità . ( ... ) Tale normativa - che disciplina la “base pensionabile del personale militare - dispone, al 1° comma, che “ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare … la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è maggiorata del 18 per cento ( ... )
02 settembre 2005 . Corte dei Conti , sez. Emilia-Romagna, sentenza 13.06.2005 . Pensione privilegiata: sulla decorrenza degli interessi legali e anatocistici . ( ... ) FATTO Il ricorrente ricorda che con decisione n. 649/98 pubblicata il 12 agosto 1998, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna ha accolto un ricorso da lui promosso avverso la mancata concessione di trattamento pensionistico privilegiato ordinario. Con la citata decisione invece la Sezione ha riconosciuto l'infermità sofferta “nevrosi d'angoscia in personalità psicosomatica” dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla VI^ categoria tab. A per anni due dal congedo, oltre agli interessi legali
30 luglio 2005 . Il trattamento di quiescenza . Memorandum . E’ il trattamento attribuito di diritto al dipendente di ruolo collocato a riposo, comprendente la liquidazione e la pensione. Il “memorandum” che segue – redatto a cura della Sezione Dipendenti Pensionati del Sindacato Autonomo INAIL – esprime, per sommi capi, i termini per conseguire la tutela del diritto con brevi indicazioni ed istruzioni pratiche
28 luglio 2005 . Inpdap, Circolare 23 maggio 2005 n° 17 . Gestione delle attività pensionistiche del personale del Ministero dell’Interno . L’art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha istituito presso l’Inpdap, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti delle Amministrazioni statali.Rientra nella predetta gestione anche il personale civile del Ministero dell’Interno ivi compreso il personale della carriera prefettizia.Nell’intesa in corso di definizione tra il Ministero dell’Interno e l’Inpdap, si conviene che, a partire dal 1° ottobre 2005, l’Istituto assuma le competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale iscritto alla Cassa trattamenti pensionistici Stato decorrenti dalla predetta data, nonché la definizione delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate dalla medesima data del 1° ottobre 2005.Restano a carico del Ministero dell’Interno le competenze per la determinazione di tutti i provvedimenti pensionistici relativi al personale cessato dal servizio anteriormente al 1° ottobre 2005, nonché la definizione delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente alla predetta data.
27 luglio 2005 . Calcolo della pensione, quando la somma diventa sottrazione . Sono un impiegato ministeriale e vado in pensione il 1° ottobre prossimo con 45 anni di servizio. L'ufficio pensioni, dell'amministrazione di cui faccio parte, aveva calcolato la mia pensione in base a 40 anni e l’importo annuo lordo era di euro 18.662,45. ( ... ) PensioniLex risponde ai quesiti che, secondo il giudizio della redazione, hanno interesse di carattere generale. Vanno inviati a pensionilex@kataweb.it. Le risposte sono curate dagli esperti del Sindacato pensionati italiani (Spi) della Cgil.
20 luglio 2005 . Inpdap, Circolare 1 giugno 2005 n ° 18. Pensione al dipendente pubblico sospeso o dimesso per procedimento penale. ( ... ) Decreto Legge 16 marzo 2004, n. 66 convertito con modificazioni nella legge 11 maggio 2004, n. 126, recante “Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessi dall’impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento ( ... )
20 luglio 2005 . Corte dei Conti, Sez. III giurisd. appello, Sentenza 16 maggio 2005 n° 293. Pensione provvisoria: gli interessi legali scattano dalla trasformazione in definitiva . ( ... ) FATTO Con l'appellata sentenza la sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte -pronunciandosi sul ricorso proposto da S.N. in pensione dal 1 agosto 1984, inteso ad ottenere il riconoscimento del diritto alla percezione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle competenze pensionistiche tardivamente corrisposte dalla Amministrazione (la liquidazione dei ratei era avvenuta il 26 marzo 1993 )-ha riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere i suddetti benefici con decorrenza dalle singole scadenze debitorie e fino all'intervenuto pagamento ,nei limiti del maturato quinquennio prescrizionale da individuare sulla base della richiesta stragiudiziale del 26 giugno 1997 ,calcolati secondo il disposto di cui all'articolo 16 della legge n 412 del 1991 come interpretato dall'articolo 45 sesto comma della legge n 448 del 1998.
14 luglio 2005 . Cassazione SEZ. LAVORO, 25 luglio 2003, n. 11541. Arma dei Carabinieri e ricongiunzione dei contributi . ( ... ) Con ricorso del 13 dicembre 1995 F. conveniva davanti al Pretore del lavoro di Messina l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica-INPDAP ed esponeva che, avendo prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze del Comune di Messina, al momento della cessazione del rapporto aveva inutilmente chiesta, ai fini della liquidazione dell'indennità di fine rapporto ed ai sensi dell'articolo unico della L. 1 novembre 1973, n. 761, il riconoscimento del servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri ( ... )
12 luglio 2005 . Corte dei Conti Calabria, Sentenza 5 maggio 2005 n° 576 . Indebiti Inpdap: irripetibili le somme in caso di revisione fatta dopo un anno. ( ... Con il ricorso in epigrafe la signora R.M.M.- ex insegnante in pensione - ha chiesto l'annullamento e/o la revoca previa sospensione del provvedimento con cui l'Inpdap ha disposto il recupero - mediante trattenute mensili di euro 227,86 della somma complessiva di euro 2.054,09 corrispondente a quanto indebitamente percepito sulla pensione provvisoria relativamente al periodo dal 9.6.1997 al 30.11.2003.
09 luglio 2005 . Inpdap Circolare 1 giugno 2005 n ° 19 - Amministrazione Penitenziaria: trattazione pratiche e requisiti accesso pensione . Rientra nella predetta gestione anche il personale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Nell’intesa in corso di definizione tra il Ministero della Giustizia e l’Inpdap, si conviene che, a partire dal 1° ottobre 2005
09 luglio 2005 . Nota INPS 20552/2005 . Pensione di vecchiaia contributiva: la decorrenza . Sono pervenute da alcune Sedi richieste di chiarimenti in ordine all’applicabilità dell’articolo 6 della legge n. 155 del 1981, anche alle pensioni di vecchiaia liquidate con il sistema contributivo.
01 luglio 2005 . Corte dei Conti, III^ Sezione appello, Sentenza 16 maggio 2005 n° 285 . Doppia I.I.S.: no alla limitazione “trattamento minimo” sulla seconda pensione . ( ... ) FATTO Con sentenza 31 ottobre 2003 n° 198/03 la Sezione giurisdizionale per la regione Molise, in composizione monocratica, ha dichiarato il diritto della sig.ra L.F. all'indennità integrativa speciale anche sulla pensione iscr. ...., in costanza di percezione di altro trattamento iscr. 3530563/R, nei limiti peraltro dell'integrazione al “minimo Inps” e con salvezza della prescrizione quinquennale.
18 giugno 2005 . TAR Toscana 2199.05 ( ... ) FATTO E DIRITTO Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, collocato a riposo il 17 luglio 1983, ha chiesto la riliquidazione dell’indennità di buonuscita con i benefici economici previsti dal d.P.R. n. 344 del 25 giugno 1983 (accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie), maturati al 1° gennaio 1985, richiamando la sentenza della Corte dei conti, sez. giurisd. Friuli Venezia Giulia, 27 ottobre 1997, n. 301/M/97, che gli ha riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico secondo le stesse cadenze previste dal d.P.R. 27 marzo 1984, n. 69 (accordo del 15 dicembre 1983 concernente il personale dei ruoli della Polizia di Stato) per i miglioramenti dello stipendio intervenuti dopo la cessazione dal servizio ma nell’ambito del triennio 1983-1985.
08 giugno 2005 . Sono un Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri nato il 18.7.1969 , mi sono arruolato il 17 settembre 1977 con 28 anni di servizio effettivo. Quando potrò andare in pensione ? ( Risposta a cura di Biagio Muzio )
01 giugno 2005 . Inpdap . Nota Operativa n° 11 . L'opzione per il TFR : istruzioni e modalità operative . Con la presente nota operativa si forniscono le prime indicazioni ed istruzioni circa le modalità dell'opzione del TFR per i dipendenti pubblici che aderiscono ad un fondo di previdenza complementare .
27 maggio 2005 . Decreto Legislativo 193/03, sistema dei parametri stipendiali . Effetti ai fini della determinazione indennità di buonuscita . Chiarimenti
25 maggio 200 . ARMA DEI CARABINIERI E RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI . ( ... ) Svolgimento del processo Con ricorso del 13 dicembre 1995 F. conveniva davanti al Pretore del lavoro di Messina l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica-INPDAP ed esponeva che, avendo prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze del Comune di Messina, al momento della cessazione del rapporto aveva inutilmente chiesta, ai fini della liquidazione dell'indennità di fine rapporto ed ai sensi dell'articolo unico della L. 1 novembre 1973, n. 761, il riconoscimento del servizio prestato nell'Arma dei carabinieri dal 23 febbraio 1947 al 20 aprile 1956. Il ricorrente chiedeva, quindi, che l'ente convenuto fosse condannato a pagargli la somma di L. 10.204.128, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. ( ... ) P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto ricorrente a pagare al ....... le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 12,00 oltre ad € 1.500,00 (millecinquecento) per onorari, da distrarsi a favore dell'Avv. Giacomo Previti.
18 maggio 2005 . Dirigenti ministeriali: no all'aggancio automatico pensione - retribuzione (Corte dei Conti Emilia, Sentenza 26 aprile 2005 n° 516). ( ... ) FATTO on il ricorso in epigrafe, il sig. B.A. già dipendente del Ministero del Lavoro, cessato dal servizio dall'1/1/1978 con la qualifica di 1° Dirigente, chiede che il suo trattamento pensionistico sia riliquidato alla luce dei miglioramenti retributivi recati dalla legge emanata successivamente alla liquidazione della sua pensione, ai pari grado in attività di servizio con la stessa anzianità. Adduce, a sostegno della sua pretesa, i principi elaborati dalla Corte Costituzionale in ordine alla necessità che il trattamento pensionistico dei lavoratori sia sempre proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, atteso che la pensione è un prolungamento della retribuzione ai fini previdenziali e quindi retribuzione differita, argomentando dagli artt. 3,32,36,38,e 98 della Costituzione e richiamando, a supporto, una decisione della Sez. III Giurisdizionale ordinario della Corte dei conti n. 49970 del 28/11/82.
18 maggio 2005 . TAR Lazio ( ...) FATTO E DIRITTO I ricorrenti, ex-Carabinieri ed ex-militari cessati dal servizio nel periodo compreso tra il 16 novembre 1987 ed il 12 agosto 1990, chiedono l’accertamento del loro diritto all’attribuzione dei 6 scatti stipendiali ai fini pensionistici e dell’indennità di buonuscita calcolati sul complesso dei miglioramenti attribuiti dalla Legge 14 novembre 1987 n. 468, di conversione del D.L. 16 settembre 1987 n. 379.
10 maggio 2005 . Corte dei Conti Emilia Romagna ( ... ) Inclusione I.I.S.: non spetta ai collocati in ausiliaria anteriormente al 1995. ( ... ) FATTO Con il ricorso all'esame l'interessato ha eccepito l'illegittimità del rifiuto dell' Amministrazione all'inclusione della indennità integrativa speciale nel computo del trattamento pensionistico spettantegli. A fondamento della domanda si cita l'art. 15, quinto comma, della legge n. 724 del 1994, sostenendo che esso deve essere interpretato nel senso che il 1° gennaio 1995 costituisce data di decorrenza delle determinazioni anche delle pensioni riliquidate al personale già collocato, a quella data, in posizione di ausiliaria e si menziona, a sostegno, la sentenza della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia n. 287/98/C del 23 novembre 1998.
07 maggio 2005 . Sono un Sottufficiale dell'esercito, arruolato il 10-01-1974. Dal 4-4-1975 lavoro in un ente operativo. Ad oggi ho maturato, con la maggiorazione dei 5 anni, 36 anni e 4 mesi. la mia età è di 54 anni a giugno. La mia amministrazione dice che l'aliquota di rendimento ,per noi militari, è stata del 2,25% fino al 31-12-1997(sarà vero??). Poi dal 1-1-1998 è scesa all'1,9% e non al 2% (è così???). Potreste aiutarmi a dipanare questi dubbi ? Quando riuscirò a raggiungere l'80% ? Ringraziandovi aspetto un riscontro a questa mia. . krothgiove@virgilio.it ( Risposta a cura di Ottavio Di Loreto )
07
maggio 2005 .
Corte dei Conti Emilia, Sentenza, 20 aprile 2005 n° 488 . Guardia di Finanza:
gli aumenti stipendiali sono equiparabili a Polizia di Stato . ( ...)
FATTO I ricorrenti, eredi di
sottufficiali o sottufficiali della Guardia di Finanza cessati dal servizio
dopo l'entrata in vigore della l. n. 121 del 1981 e comunque anteriormente al
20 giugno 1991, hanno chiesto all'Amministrazione delle Finanze la
riliquidazione del proprio trattamento pensionistico (ovvero di quello
spettante ai propri danti causa) con l'applicazione della equiparazione
retributiva alle qualifiche corrispondenti del personale della Polizia di
Stato, ai sensi della legge 1° aprile 1981 n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), con effettivo pagamento degli
arretrati con decorrenza dalla data del collocamento in quiescenza.
05 maggio 2005 . Danneggiata la dirigenza . L'istituto previsto per il restante personale delle Forze di polizia e delle Forze Armate dalla cosiddetta " parametrazione " , è in vigore altresì per tutti gli altri dirigenti dello Stato dal 1° gennaio 2003 . ( dal mensile Polizia e Democrazia " Il parere dell'esperto a cura di Giuseppe Chiola " )
30 aprile
2005
Gestione delle attività pensionistiche del personale della Polizia di
Stato (Inpdap, Circolare 23 marzo 2005 n° 6) Personale della Polizia dello
Stato: la circolare Inpdap relativa alla gestione delle pratiche
pensionistiche. Normativa, requisiti per l'accesso anticipato a pensione e
coefficienti di rivalutazione.
30
aprile 2005 . Sezione Lavoro Militare
. Arma dei Carabinieri e ricongiunzione dei contributi . “L’articolo unico
della legge n. 761 del 1973 aveva stabilito che, ai sensi e per gli effetti
della legge n. 523 del 1954, il servizio reso nell'Arma dei carabinieri e
degli altri corpi equiparati equivaleva alla prestazione lavorativa svolta
alle dipendenze dello Stato”.
30 aprile 2005 . Corte dei Conti Toscana . L'indennità di impiego operativo legge 78/83 è pensionabile ( ... ) Il ricorrente ha proposto ricorso avverso la mancata inclusione nella propria base pensionabile dell'indennità di impiego operativo, percepita in attività di servizio. In particolare, l'interessato aveva avanzato al suddetto fine specifiche istanze, alle quali il competente Ministero non ha data accoglimento sul presupposto della mancata indicazione di tale voce nella relativa previsione legislativa (art.53 T.U. 1092/73).
28 aprile 2005 . TFS, riscatto 1/5 servizi, fondi pensione . Sono assistente capo della Polizia di Stato con i seguenti anni di "lavoro": 4 anni: Ditta privata (contributi già ricongiunti senza ulteriori oneri) (anni 1982-1986) 17 anni: Polizia di Stato (anni 1988-2005) . Dati i contributi versati, desidero sapere se sia opportuno: aderire ai fondi pensione (per noi non ancora esistenti) rinunciando alla buonuscita maturanda; continuare a richiedere il riscatto (quello che noi chiamiamo 1/5 del servizio) agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita...(ho già riscattato 3 anni). Grazie. A.P. ( Risposta a cura di Ottavio Di Loreto )
18 aprile 2005 . Indennità di amministrazione non pensionabile . Sono andato in pensione come dipendente ministeriale dal 1° febbraio 2002 con 38 anni di anzianità contributiva. L’indennità di amministrazione non è stata considerata nel conteggio della pensione, né in quota A né in quota B, nonostante fosse sottoposta a contribuzione ai fini pensionistici, mentre è stata considerata nel calcolo della buonuscita. A niente sono servite le mie richiesta di chiarimento né mi è stata data copia della normativa che esclude tale indennità dal conteggio della pensione. A Lucca ci siamo rivolti al giudice del lavoro ma i tempi sono lunghi. So che anche in altre città i pensionati ministeriali si stanno muovendo: sarebbe utile un contatto. Secondo il mio parere, non esiste Legge dello Stato italiano che escluda tale indennità dal conteggio della pensione; ne sarei venuto in possesso. Mentre esiste la Legge in base alla quale la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione. Il problema non è solo mio ma di tutti i ministeriali collocati a riposo dal 1996 in poi. ( fonte di acquisizione http://www.pensionilex.kataweb.it/ )
15 aprile 2005 . Corte dei Conti Toscana . Inpdap: comportamento autoritativo su indebito pensionistico. viene affermato che non esiste nel nostro ordinamento una norma od un principio che fondino la irrinunciabilità del diritto di credito, da ripetizione di indebito, della P.A., alla luce del quale sia imprescrittibile il diritto della P.A. alla ripetizione di somme erogate ma non dovute. Per le esposte ragioni il recupero del presunto indebito operato dall'I.N.P.D.A.P. è illegittimo, per cui il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, la ricorrente ha diritto a trattenere tutte le somme erogate a titolo di arretrati pensionistici, ivi compresi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, in applicazione del provvedimento di riliquidazione n. 1129/P in data 14.10.1998 del Provveditorato agli studi di Lucca. La medesima ricorrente ha diritto alla restituzione delle somme trattenute cautelarmente.
10 aprile 2005 . Quesito . Come usare la supervalutazione di servizio . Il Ministero della Difesa mi riconosce anni 2 e mesi 5 di supervalutazione di servizio, in base all'art. 19 del DPR n. 1092/1973 e all'art. 17 della legge n. 187/1976, per il periodo prestato in Marina Militare e congedadomi da dipendente statale in servizio permanente effettivo. È stata costituita presso l'INPS la mia posizione assicurativa, ma nel mio estratto conto contributivo non figurano questi anni di supervalutazione. Essendo un lavoratore in mobilità vorrei fare la domanda di pensionamento e farmi riconoscere questi anni utili al raggiungimento del massimo degli anni di anzianità. Ne ho diritto? Come devo impostare la domanda in modo che non ci siano equivoci? ( fonte di acquisizione http://www.pensionilex.kataweb.it/ )
04 aprile 2005 . Pensioni – Perequazione del trattamento pensionistico in base ai miglioramenti economici conferiti al personale in servizio con pari qualifica ed anzianità – Ammissibilità . ( ... ) La Corte costituzionale ( sent. n. 409 del 1995 ) ha avuto occasione di affermare che i modi attraverso i quali perseguire l’obiettivo dell’aggiornamento delle pensioni dei pubblici dipendenti possono essere, in via di principio, o la riliquidazione ( allineamento delle pensioni al trattamento di attività di servizio di volta in volta disposto con apposita legge ) o la c.d. “ perequazione automatica “ consistente in un meccanismo normativamente predeterminato, che adegui periodicamente i trattamenti di quiescenza agli aumenti retributivi intervenuti mediamente nell’ambito delle categorie del lavoro dipendente.
02 aprile 2005 . Privilegiata: spetta anche se il pensionamento è avvenuto per anzianità . ( ... ) FATTO Il ricorrente fu collocato a riposo per limiti d'età a decorrere dal 1° gennaio 1991. In data 10 ottobre 1991 presentò domanda di pensione privilegiata, facendo valere il giudizio medico legale espresso dalla C.M.O. presso l'O.M. di Livorno, allo scopo investita dall'Opera Primaziale di Pisa, ente presso il quale il ricorrente aveva prestato servizio fino alla pensione
01 aprile 2005 . Il ruolo dell'INPDAP e gli effetti sulla contribuzione . In base a quanto disposto dal DPCM, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 8, L. 335/95, per il personale iscritto all'INPDAP ai fini dell'erogazione dei trattamenti di fine servizio, il TFR viene accantonato figurativamente e liquidato alla cessazione dal servizio del lavoratore, secondo le regole sopra descritte, dall'INPDAP stesso. Pertanto, la gestione del fondo per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, delle aziende di Stato, della scuola, dell'università, della sanità e degli enti locali è affidata all'INDPAP.
01 aprile 2005 - Pensione privilegiata: errore di fatto e revocazione art. 395 c.p.c . ( ... ) FATTO Con ricorso per revocazione del 24.5.2001, il sig. G.M. impugna la sentenza n. 331/98 P.M. di questa Sezione Giurisdizionale Toscana con cui viene respinto il ricorso n. 2166 P.M. da lui proposto avverso il decreto del Ministero della Difesa n. 1119 del 18.11.1976, con il quale gli viene negato il trattamento privilegiato ordinario
31 marzo 2005 - Pubblica sicurezza: miglioramenti legge 59/91 sono assorbibili con legge 141/85 - ( ... ) FATTO Con l'impugnato decreto in epigrafe, il Ministero dell'Interno/Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico del signor V.U. - ex appuntato di P.S. cessato dal servizio il 3.12.1963 - in applicazione dell'art.3, comma 2, del decreto-legge n.409 del 22.12.1990, convertito con modificazioni, nella legge n.59 del 1991. ( ... )
30 marzo 2005 - Privilegiata: spetta anche se il pensionamento è avvenuto per anzianità - ( ... ) FATTO Il ricorrente fu collocato a riposo per limiti d'età a decorrere dal 1° gennaio 1991. In data 10 ottobre 1991 presentò domanda di pensione privilegiata, facendo valere il giudizio medico legale espresso dalla C.M.O. presso l'O.M. di Livorno, allo scopo investita dall'Opera Primaziale di Pisa, ente presso il quale il ricorrente aveva prestato servizio fino alla pensione ( ... )
26 marzo 2005 . Pensione privilegiata e servizio in polizia . Non trovo risposta adeguata al mio quesito da parte del Ministero dell’interno e chiedo anche a voi. A causa della mia riforma dal servizio di istituto per malattia dipendente da causa di servizio (ascritta alla Tabella A, quarta categoria), sono transitato nei ruoli tecnici della Polizia di Stato in applicazione del DPR 24 aprile 1982, n. 339. A differenza di altri colleghi, che sono transitati negli uffici dello stesso Ministero dell’Interno o di altri Ministeri, mi è stato negato il diritto alla pensione di privilegio perché, sostengono, sono rimasto in Polizia. Ma, a questo punto mi domando, perché a tutti gli altri miei colleghi che sono transitati in altri impieghi in applicazione dello stesso DPR n. 339 è stata concessa la pensione di privilegio? Dal testo dell’articolo 139 del TU di cui al DPR n. 1092/1973, che disciplina il caso, non si rileva alcuna giustificazione a questo diverso trattamento. ( fonte di acquisizione http://www.pensionilex.kataweb.it/ )
22 marzo
2005 .
Egr. Prof. Sabetta , ultimamente mi sono soffermato in maniera
particolare sulla questione del TFR dei dipendenti pubblici . All'interno
della mia categoria ( polizia di Stato ) si sono formate due dottrine di
pensiero sulla specifica questione , una delle quali prevede
l'esclusione della mia categoria dagli effetti del D.L.vo del luglio 2004
riguardante la legge delega per la riforma del sistema pensionistico e più in
particolare circa l'utilizzo del trattamento di fine rapporto . Dall'altra una
posizione molto vicina alle Sue teorie . Le sarei , pertanto , veramente
grato se potesse fornirci delle delucidazioni in merito ad una così
delicata questione . ( Risposta a cura del Prof.
Sergio Sabetta )
15 marzo 2005 . Il rischio del silenzio-assenso sul trasferimento del TFR ai fondi pensione . La volontà manifestata dal Governo di varare entro i primi mesi del 2005 il decreto legislativo necessario per l’uso del TFR mediante il “silenzio-assenso” al fine del potenziamento della previdenza complementare, stimato in un introito dai 7 ai 10 miliardi di euro l’anno, rende urgente la necessità di meglio chiarire i criteri per potere effettuare una scelta ponderata estremamente delicata per ogni singolo lavoratore. Articolo del Prof.re Sergio Sabetta
14 marzo 2005 - Amministrazioni Statali: le varie voci pensionabili - Nonostante che la gestione dei trattamenti pensionistici delle Amministrazioni Statali sia passata, già dal 1996 all'Inpdap, ancora oggi si torna a fare il punto sulle varie voci pensionabili e la loro esatta utilizzazione.. L'Inpdap con propria circolare ha affrontato la questione .
11 marzo 2005 - Corte dei Conti, Sez. Emilia Romagna, Sentenza 31 gennaio 2005 n° 75 - Corpo Forestale dello Stato : assegno di funzione e base pensionabile - La Corte dei Conti riconferma che l’assegno di funzione riconosciuta, al compimento di un determinato numero di anni di servizio ai dipendenti del Corpo con il grado di guardia forestale e sottoufficiale, dal D.L. nr. 387/87 riguardante il personale militare (o equiparato, come gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato), non può essere incluso nella base pensionabile ai fini della maggiorazione del 18% di cui all’art. 16 della Legge 29.4.1976 n. 177. -
07 marzo 2005 - Spett.le webmaster , sono in Ispettore Capo della Polizia di Stato ( ex r.e. prossimo SUPS ) nato il 4.5.1955 ed arruolato il 1° aprile 1978 , gradirei conoscere quando maturerò il diritto a pensione , quanto mi spetterebbe di buonuscita e qualora decidessi di andare in pensione nel 2008 in che data avrei diritto a percepire la pensione ? ( Risposta a cura di Ottavio Di Loreto )
03 marzo 2005 - Pensioni: legittimità artt. 39 e 56 del D.P.R. 915/1978 e art. 1 c. 5 del D.P.R. 834/81 ( ... ) FATTO Con la sentenza impugnata è stata negata a parte appellante, titolare di pensione di guerra indiretta di cui alla tabella G, la concessione dell'assegno di maggiorazione e dell'indennità speciale annua di cui rispettivamente agli articoli 39 e 56 del D.P.R. n. 915/1978 nonché dell'assegno personale previsto dall'art. 1 comma 5 del D.P.R. 834/1981.
24 febbraio 2005 - Pensione privilegiata per varici riconosciuta ad un militare di leva paracadutista - ( ... ) RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Col ricorso in epigrafe indicato il sig. I. ha impugnato il decreto 5 ottobre 1998, n. 400, col quale la competente Direzione Generale del Dicastero della Difesa, espletata l'istruttoria di rito, ne aveva respinto l'istanza pensionistica per l'addotta infermità “varici recidivate arto inferiore destro con insufficienza venosa in soggetto già safenectomizzato”. ( ... )
21 febbraio 2005 - Indennità aeronavigazione: viene riconfermata la natura stipendiale - GIUDIZI PENSIONISTICI: LA CORTE DEI CONTI IN APPELLO RICONFERMA LA NATURA STIPENDIALE DELLA “INDENNITA’ DI AERONAVIGAZIONE” - ( ... ) FATTO Il sig. omissis (nato a omissis il omissis), omissis collocato in riserva dal 1° gennaio 1980, si gravava alla Corte dei conti, lamentando che nella rideterminazione del proprio trattamento di quiescenza, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 1991, era stato rivalutata soltanto la voce stipendio e non anche l'indennità di aeronavigazione e di volo, che egli aveva percepito in attività di servizio, nonostante che questa abbia egualmente natura stipendiale; e che a questa non era stato mai applicato neppure l'aumento recato dall'art. 19 della legge n. 78/1983, nonostante che tale disposizione non faccia distinzione tra i percettori cessati prima del 1° gennaio 1982 e quelli cessati successivamente. Chiedeva, altresì, anche gli accessori dovuti, come per legge. E vistosi rigettato il ricorso dalla Sezione giurisdizionale nella regione Lazio, contro la sentenza in epigrafe proponeva appello alle Sezioni centrali.
18 febbraio 2005 - Corte dei Conti - Perequazione delle pensioni alle retribuzioni del personale di pari qualifica - ( Omissis ) Il ricorrente chiede la perequazione del trattamento pensionistico sulla base dei miglioramenti economici conferiti al personale di pari qualifica in attività di servizio, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 501 del 1988 ( ... ) P.Q.M. Accoglie i ricorsi, previa riunione, nei sensi in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge.
17 febbraio 2005 - Giudizi pensionistici: in appello la Corte si pronuncia per motivi di diritto - ( ... ) FATTO Con la sentenza impugnata è stata respinta la domanda dell'interessato appellante intesa ad ottenere il trattamento privilegiato pensionistico in relazione all'infermità denunciata, vale a dire “atrofia muscolare scapola omerale sinistra prossimale giovanile” in quanto non ritenuta dipendente da causa di servizio ma dovuta a fattori endogeni costituzionali.
15 febbraio 2005 - Corpo Forestale, come si liquidano le pensioni - Previste anche le incombenze a carico degli uffici - Con la Circolare n. 62 del 29 novembre 2004, l’INPDAP ha reso noto che sulla base di intese intercorse con il Ministero delle Politiche Agricole e sottoscritte il 1° luglio 2004, ha avviato la fase sperimentale per provvedere anche nei confronti del personale del Corpo Forestale dello Stato alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza aventi decorrenza nel 1° semestre 2005. Ciò in applicazione dell’art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente la riforma generale del sistema pensionistico, che affida all’INPDAP la gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato. La fase sperimentale durerà fino al 31 marzo 2005.
01 febbraio 2005 - Sono un ex ispettore della P;S: in pensione,percepisco una pensione privilegiata di 6 ^ categoria e non quella ordinaria in quanto sono in attesa di un procedimento penale che e prescritto già da diversi anni, e che mi ha causato una sospensione cautelare di quasi 5 anni,che assommato ai 27 anni di servizio avrei diritto alla pensione ordinaria con la maggiorazione del 10 % per la privilegiata:- La domanda che sottopongo e : Esistono sentenze favorevoli della Corte dei Conti per il personale della Polizia di Stato per quanto riguarda il computo al 50 % del periodo di sospensione cautelare sofferto come previsto per i militari art. 8 del T.U.DEL 29 /12/ 1973 nr.1092 :- Se vi e giurisprudenza favorevole la pregherei di avere il nr. delle sentenze e quale organo giurisdizionale le ha emesso -Ringrazio e complimenti del portale giuridico molto utile :-Attendo una vostra risposta Firmato S.C. ( Risposta a cura di Ottavio Di Loreto )
01 febbraio 2005 - Sono un ex Assistente della polizia di Stato con 22 anni di servizio che dal 19.8.2002 è transitato nei ruoli civili dello Stato ed a domanda per effetto del DPR 24.4.1982 n. 339 inquadrato in ruolo come assistente amministrativo a.f. B2 nel Ministero degli Affari Esteri ( Risposta a cura di Ottavio Di Loreto )
30 gennaio 2005 - Pensione privilegiata per infermità nervosa: militare di leva ed eventi stressanti - Il sig. x x, con ricorso presentato il 16 febbraio 1982, ha contestato il decreto n. 166 del 12 novembre 1981, con il quale il Ministero della Difesa gli aveva negato il trattamento pensionistico privilegiato per non dipendenza da causa di servizio dell'infermità “sindrome schizofrenica inalterata e stabilizzata (in atto: sindrome dissociativa)”, che egli assume essere stata causata dal servizio militare di leva, prestato negli anni 1966/1967, durante il quale visse esperienze negative quali punizioni per lievi mancanze e dileggio da parte dei compagni d'arme perché affetto da un'imbarazzante infermità (condilomi acuminati).
26 gennaio 2005 - Pubblici dipendenti in pensione anche a 70 anni - Con la Circolare n. 69 del 24 dicembre 2004, l’INPDAP ha diramato le prime istruzioni operative per l’applicazione dell’art. 1-quater del DL 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, che prevede per la quasi totalità dei dipendenti pubblici la possibilità di essere trattenuti in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, senza l’obbligo dell’ente datore di lavoro di versare i contributi. La facoltà di rimanere in servizio è prevista da disposizioni che hanno ampliato il comma 1 dell’art. 16 del DLgs n. 503/1992. Essa riguarda tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del DLgs n. 165/2001, ad eccezione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia sia ad ordinamento militare che civile, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
25 gennaio 2005 - Sono un Sovr.te della PolStato.Vorrei un chiarimento sulla mia posizione ai fini pensionistici. Nato nel Settembre 1955. Arruolato nel 1978 con un anno precedente di servizio militare nell'Esercito, nel 95 pertanto ho goduto dei benefici avendo maturato 18 anni di servizio (comprendendo anche l'anno del servizio militare). Vorrei sapere se entro la fine del 2008 (Legge Dini)posso andare in pensione con 31 di servizio effettivo ( 36 maturati con riscatto di cinque anni) e 53 anni di età. Cordiali saluti. ( Risposta a cura di Ottavio Di Loreto )
25 gennaio 2005 - Ho 59 anni finiti ho fatto servizio nei carabinieri per 15 anni, percepisco una pensione privilegiata 8° cat.sono stato liquidato di tutto. Sono entrato nella scuola il 20/04/1978 a tutt'oggi in servizio so che andrò via a 65 anni, ci sono altre strade? Si mi dimetto questi anni che ho fatto quando li prenderò e si avrò la liquidazione e come dovrei fare.sono un vostro iscritto in attesa di un vostro riscontro distinti saluti ( Risposta a cura di Ottavio Di Loreto )
18 gennaio 2005 - Come l'Inpdap liquiderà gli statali - Sono stati definiti ulteriori aspetti tecnici della procedura informatica - Facendo seguito alla Circolare n. 34 del 17 dicembre 2003, l’INPDAP ha emanato la Circolare n.10 del 10 febbraio 2004 per definire ulteriori aspetti operativi della procedura informatica mediante la quale lo stesso Istituto previdenziale, a partire dalle pensioni con decorrenza dal 1° giugno 2004, inizia a liquidare direttamente i trattamenti di quiescenza nei confronti dei dipendenti degli Enti pubblici iscritti alle Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza e nei confronti dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato delle quali aveva acquisito la relativa competenza. La Circolare n. 10/2004 ribadisce che il trattamento di vecchiaia o di anzianità è attivato sulla base della domanda dell’interessato che provvede a presentarla sia alla Sede provinciale o territoriale dell’INPDAP dove risiede sia all’Ente o all’Amministrazione presso cui svolge attività lavorativa. Poiché la procedura per la liquidazione deve essere avviata prima dei tre mesi che precedono la cessazione dal servizio, è indispensabile che la presentazione della domanda avvenga anteriormente all’inizio degli stessi tre mesi.
17 gennaio 2005 - Maggiorazione 18% su assegno funzionale legge 472/87 - L'assegno funzionale di cui alla legge 472/87 non rientra e non può essere considerato nella base retributiva da utilizzare per il calcolo della pensione. L'art.16 della legge n.177/1976, che ha sostituito l'art.53 del DPR n.1092/1972, dispone : “Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale miltare …… la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennnità pensionabili sottoindicati, intgralmente percepiti, è aumentata del 18%”.
03 gennaio 2005 - Corte dei Conti, II° sez. giurisdizionale di appello, Sentenza 2 novembre 2004 n° 340 - Privilegiata tabellare: la prescrizione dei ratei è quinquennale - Nel testo sostituito dall'art. 2 della legge n. 428 del 1985, l'art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939 stabilisce: "Le rate di stipendio o di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel d.l.lgt. 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.
28 dicembre 2004 - Inpdap: gestione delle attività pensionistiche del personale dello Stato Com’è noto l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha istituito presso l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP), a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti statali.
24 dicembre 2004 - Difficile ritirarsi prima dei 65 anni - Ho 59 anni finiti. Ho fatto servizio nei carabinieri per 15 anni e percepisco una pensione privilegiata ottava categoria. Sono entrato a far parte del personale della scuola il 20 aprile 1978 e, a tutt’oggi, sono in servizio. So che andrò in pensione a 65 anni ma vi chiedo: ci sono altre strade? Se mi dimetto, prima di aver compiuto il 65° anno di età, quando prenderò la pensione per gli anni lavorati presso la scuola? Per quegli anni avrò la liquidazione della buonuscita?
17 dicembre 2004 - INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica Circolare n. 57 del 24 ottobre 1997 - Allegati (omessi) Decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187. Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l’attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria
12 dicembre 2004 - INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica. Circolare n. 23 - Roma 24 giugno 2002. OGGETTO: Pensioni privilegiate per gli iscritti alle Casse pensioni amministrate dalla soppressa Direzione Generale degli Istituti di previdenza – Nuove procedure. ( ... ) verbali delle autorità preposte all’accertamento dei fatti che possano dare origine al riconoscimento della pensione di privilegio (ad esempio: Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili Urbani) e relazioni dell’eventuale autorità giudiziaria;
08 dicembre 2004 -
Corte dei Conti , sez. Lazio, sentenza
20.07.2004 n° 2112 - Pensione privilegiata per patologia tumorale:
videoterminalista ed eventi stressanti
- ( ... ) Risulta dagli atti
che il dante causa della ricorrente fu assunto alle dipendenze del Ministero
della Pubblica Istruzione nell'agosto 1964 e, dal 1973, quale comandato,
presso questa Corte dei conti in qualità di coadiutore meccanografo; nel
settembre 1982 venne ricoverato presso l'Istituto di II^ Clinica Chirurgica di
Roma per "neoplasia mediastinica" e in data 14/10/1982 fu sottoposto ad
intervento di toracotomia sin. con lobectomia sup. per escissione di una massa
neoplastica istologicamente diagnosticata come Morbo di Hodgkin. Dopo essere
stato sottoposto a 5 cicli di MOPP, in data 25/03/1983 un rx torace
evidenziava una recidiva locale (emitorace sin.) di una nuova massa parailare
sin. Dopo radioterapia con accelerazione lineare dal 18/04/1983 al 25/05/1983
si ottenne una remissione completa ma dopo pochi giorni di benessere iniziò
sintomatologia febbrile con calo ponderale e comparsa di una tumefazione
esterna sottocutanea parietale toracica sin. Trasferito all'Istituto Tumori di
Genova fu eseguita una nuova biopsia della massa tumorale aggettante alla
parete toracica sin. La diagnosi istologica sconfessò la diagnosi di Morbo di
Hodgkin e indicò come più probabile quella di "Istiocitosi maligna"
(infiltrazione in tessuto fibroadiposo di neoplasia maligna
emolinfoproliferativa a grandi cellule, ad elevato indice mitotico).( ... )
P.Q.M.
La
Corte dei conti, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE Il ricorso n. 020834/C
presentato dalla sig.ra B. M. D. e, per l'effetto, riconosce il diritto della
medesima alla pensione privilegiata ordinaria di riversibilità, nella misura
massima di legge, per il decesso - dovuto a concausa di servizio - del marito
B. G. B..Con interessi e rivalutazione monetaria come in parte motiva.
01 dicembre 2004 - Corte dei Conti Aosta - Polizia: il mero quesito di certificazione del diritto a pensione è inammissibile - ( ... ) FATTO Gli interessati, appartenenti alla Polizia di Stato, avevano inoltrato quesito del 12 marzo 2003 al Ministero dell'Interno, in merito alla sussistenza o meno, in capo ad essi, del diritto, acquisito alla data del 31 dicembre 1997, a poter essere collocati in quiescenza, percependo il relativo trattamento in base all'anzianità contributiva maturata al presente. Tale istanza veniva espressamente qualificata come un “mero quesito” e dichiaratamente non costituiva domanda di pensione.
30 novembre 2004 - Pensioni Inpdap: il termine di prescrizione delle rate è quinquennale - Ancora in tema di prescrizione delle rate di pensione la Corte dei Conti ribadisce quanto affermato dall’art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939 che stabilisce, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge n. 428 del 1985, quanto segue: "Le rate di stipendio o di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel d.l.lgt. 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni
27 novembre 2004 - Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 28 ottobre 2004 n° 20686 - Il risarcimento del danno previdenziale di configura al pensionamento
27 novembre 2004 - Corte dei Conti Appello, Sentenza 28 maggio 2004 n° 370 - La svalutazione monetaria è elemento essenziale del credito pensionistico -
21 novembre 2004 - Corte dei Conti , Sezione Sardegna - Pensioni privilegiate : infermità nervosa contratta da un Carabiniere in servizio -
21 novembre 2004 - Maternita, Sì ai benefici per l'anzianità contributiva - Spett.le Pensionilex, una nostra dipendente, per incrementare la propria anzianità contributiva, ha chiesto l'accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo per maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro.
16
novembre 2004 -
Pensione privilegiata applicazione al personale di polizia il più favorevole
art. 67 del DPR 29.12.1973 in luogo del penalizzante art. 64 . Tutti
coloro che sono andati in pensione avendo ricevuto un diniego alla
privilegiata per l'errata applicazione dell'art. 64 , devono presentare la
nuova domanda .
16 novembre 2004 - Corte dei Conti Toscana, Sentenza 13 ottobre 2004 n° 704 - Carabinieri: no alla maggiorazione del 18% art. 52 D.p.r. 1092/73 - ..... Il ricorso è infondato, in accordo con la recente e concorde giurisprudenza della seconda sezione centrale di appello di questa Corte, pure richiamata nella sentenza delle sezioni riunite di questa Corte n.6 del 27.4.2004. L'art. 53 del t.u. n.1092/1973 è stato modificato dall'art 16 della l. n.177/1976 che, introducendo la maggiorazione del 18% della base pensionabile, individuata nell'ultimo stipendio o nell'ultima paga percepiti e negli assegni ed indennità in esso elencati, al secondo comma testualmente dispone: “Agli stessi fini nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”.
13 novembre 2004 - Chiarimenti in ordine agli adempimenti del Casellario dei trattamenti pensionistici - Agenzia delle entrate - Sono giunte a questa Agenzia richieste di chiarimenti da parte di istituti pensionistici e di rappresentanti sindacali dei pensionati in materia di modalità di applicazione della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, introdotta dalla legge n. 289 del 2002, nel caso di soggetti che percepiscono più trattamenti pensionistici.
07
novembre 2004 - La seconda Sezione Centrale d'Appello della Corte dei Conti,
con la Sentenza n. 222/04 depositata il 1/7/2004, che qui si commenta, ha
riconfermato un orientamento restrittivo in materia che era stato, diciamo
così, mitigato negli ultimi anni. Si tratta di questo. L'art. 169 del T.U. del
29/12/1973 n. 1092 (che ha recepito il vecchio art. 9, 1° comma del d. lgt. n.
497/1916) letteralmente prescrive: " la domanda di trattamento privilegiato
non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla
cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza della
infermità o delle lesioni contratte". Poichè, nel corso degli anni e dei
decenni, tanti, avendo contratto una infermità in costanza di servizio, per
inesperienza od ignoranza delle leggi, hanno lasciato trascorrere i cinque
anni senza presentare la domanda, la giurisprudenza ha affermato il principio
che "per la presa in considerazione della domanda di pensione privilegiata,
che sia presentata oltre il quinquennio dalla cessazione del servizio - deve
essere avvenuto, durante il servizio o comunque nel quinquennio successivo,
l'accertamento, anche con esito negativo, "allo stato degli atti", della
dipendenza da causa di servizio della infermità per la quale si chiede il
trattamento di privilegio". Col tempo, quindi, il problema si è spostato sulla
interpretazione del termine "constatazione della infermità", nel senso che
alcune sentenze hanno sempre preteso, appunto, che nei cinque anni,
l'infermità sia stata constatata con la prescritta procedura medico legale -
cioè, col giudizio, ancorchè negativo, sulla dipendenza da causa di servizio -
altre invece (vedi, per tutte, la Sentenza n. 137/2000/A del 14 aprile 2000
della stessa Sezione Seconda Centrale d'Appello) hanno ritenuto sufficiente
che "la stessa infermità sia stata clinicamente constatata nel corso del
servizio". In altre parole, poichè lo scopo della norma è far sì che
l'Amministrazione abbia agli atti gli elementi per esaminare la domanda anche
se tardiva (ricoveri in strutture militari in costanza di servizio, verbali
delle Commissioni Mediche Ospedaliere, proposte a rassegna, ecc...) non è
necessario che un solerte funzionario abbia apposto un timbro con su scritto
"si o no dipendente da causa di servizio" quando le patologie denunciate sono
"state oggetto di formale accertamento (con relativa diagnosi e provvedimento
medico legale) nelle apposite strutture sanitarie militari". Disgraziatamente,
come abbiamo detto all'inizio, la Corte dei Conti è tornata sui suoi passi ed
ha statuito che: "poichè dall'acquisito fascicolo amministrativo non risulta
che l'appellante durante il servizio militare o nel quinquennio successivo
abbia subìto ad opera delle competenti autorità militari accertamenti sulla
dipendenza da causa di servizio della dedotta infermità, sia pure con giudizio
negativo "allo stato degli atti"; nè che nello stesso periodo abbia presentato
domande rivolte a conseguire un tale accertamento, l'appello deve essere
respinto." Auspicando che la Corte dei Conti ritorni in futuro
sull'interpretazione meno severa della norma (che, ricordiamolo, oppone una
decadenza alla ....imprescrittibilità del diritto a pensione, sancito
dall'art. 5 dello stesso T.U. 1092/1973), possiamo dare un solo consiglio: non
appena viene contratta una infermità in servizio, non aspettare i cinque anni
e neanche i sei mesi (termine breve per richiedere l'equo indennizzo!), ma
presentare subito la domanda per chiedere il riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio, l'equo indennizzo, e, al termine del servizio stesso, la
pensione privilegiata ordinaria!
06 novembre 2004 -
Tfr, che cosa succederà con l'introduzione del silenzio assenso? (
... ) La lettera del friulano Giovanni Candusso ci pare riassuma efficacemente
le preoccupazioni e un comune sentire dei lavoratori e delle lavoratrici.
Precisiamo che l'attuazione delle norme in materia di previdenza complementare
avverrà attraverso una o più decreti da emanare entro 12 mesi dall'entrata in
vigore della legge (la legge è stata approvata il 28 luglio e pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale il 21 settembre 2004). Dalla data di pubblicazione del
decreto le lavoratrici ed i lavoratori hanno sei mesi di tempo per prendere
una decisione. Il ministro Maroni ha fretta, è opinione comune che il decreto
sul silenzio-assenso sarà varato entro l'anno. In ogni caso nessuna norma
obbliga i lavoratori e le lavoratrici ad assumere una decisione in materia di
utilizzo del Tfr entro il 31 dicembre 2004.
04 novembre 2004 - Inpdap: rivalutazione pensioni con decorrenza ante 1/1/1995 - “Perequazione automatica attribuita sulle pensioni liquidate in data anteriore al 1° gennaio1995” - Pervengono alla scrivente numerosi atti di diffida con i quali i pensionati chiedono il riconoscimento del diritto all’applicazione della perequazione automatica sui distinti importi dell’indennità integrativa speciale e della pensione e non, come effettuato dalle Direzioni provinciali del tesoro prima e dal 1° gennaio 1999 dalle sedi INPDAP, prendendo in considerazione, ai fini della individuazione della fascia di importo cui applicare gli aumenti percentuali, il complessivo trattamento pensionistico, comprensivo dell’indennità integrativa speciale.
04 novembre 2004 - Informativa Inpdap - Gli aumenti agli invalidi per cause di servizio - Le stesse norme stabiliscono la base retributiva sulla quale l'ente datore di lavoro deve fare i calcoli -
27 ottobre 2004 - Inpdap, Nota Operativa 20 ottobre 2004 n° 21 - Personale in ausiliaria o riserva: il pagamento delle pensioni provvisorie - Chiarimenti in merito all'ammissione a pagamento, a decorrere dal 1° gennaio 2005, delle pensioni provvisorie del personale militare che ha concluso il periodo di permanenza in ausiliaria, ovvero collocato direttamente nella riserva.
24 ottobre
2004 -
Inpdap Circolare 759.2004 - Chiarimenti sulla manifestazione di volontà
nella destinazione del TFR/TFS a previdenza complementare
24
ottobre 2004 -
Ministero dell'Interno Circolare Prot. 0406/ n. 7/2004 dell'11 ottobre
2004 . Oggetto : Chiarimenti riforma sistema pensionistico e previdenziale
24 ottobre 2004 - Corte dei Conti 239/2004 - Pensione privilegiata, per l'Inps non conta da che servizio - Decisione nata per il caso di un ex ufficiale che era stato carabiniere - Il principio enunciato negli articoli 6 e 39 del TU delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, di cui al DPR n. 1092/1973, secondo cui il servizio prestato non può essere computato, ai fini di pensione, per più di una volta, si applica anche nel caso in cui viene concessa la pensione privilegiata ordinaria (non tabellare).
24 ottobre 2004 - Pensione privilegiata: applicato il principio dello ius superveniens - La Sentenza che oggi segnaliamo è importante perchè applica il principio dello ius superveniens.. disconosciuto dalla Pubblica Amministazione. Nella specie, il ricorrente aveva goduto di pensione privilegiata per una lesione traumatica riportata durante il servizio militare di leva con assegni rinnovabili per otto anni sino al 1971. Nel 1973 la legge ha fissato il limite massimo della rinnovabilità in sei anni, dopo di che la pensione va confermata a vita, ma l'Amministrazione non ne ha tenuto conto, da qui il ricorso alla Corte dei Conti.
17 ottobre 2004 - Super bonus: la nota operativa emanata dall'Inpdap (Inpdap, Nota Operativa 12 ottobre 2004 n° 20) Incentivo al posticipo del pensionamento: la nota dell'Inpdap.
16 ottobre 2004 - Salve. Sono un ex Sovrintendente della Polizia di Stato. Purtroppo ex, giacché cessato dal servizio il 19 maggio u.s. per infermità non riconosciuta come causa di servizio, dopo essere stato prima collocato ininterrottamente in aspettativa per infermità dal 5/6/2003 al 19/5/2004 e poi dispensato dallo stesso per inabilità.
14 ottobre 2004 -
Inpdap, Nota operativa 4 ottobre 2004 -
Riforma sistema previdenziale: la circolare dell'Inpdap - Dopo
la pubblicazione della legge
di riforma del sistema previdenziale (in vigore dal 6 ottobre) anche l'Inpdap
emana la sua prima circolare in merito
14 ottobre 2004 - Corte dei Conti Veneto, Sentenza 7 luglio 2004 n° 902 - Carabinieri: non applicabili per analogia i benefici CCNL del comparto scuola - Il personale dipendente dal Ministero della Difesa, già collocato a riposo, non ha diritto alla rivalutazione della pensione per applicazione dei benefici contrattuali contenuti nel CCNL del comparto scuola.
07 ottobre 2004 - Per la scelta sul Tfr manca il decreto attuativo - Invio questa richiesta con la speranza di avere chiarimenti in tema di TFR e previdenza complementare (mi pare si tratti di un decreto del Governo) di cui si sta parlando in questi giorni. Si tratta di una riforma che sta creando un sacco di timori negli ambienti di lavoro; anche perché il sindacato, fino ad oggi, non ha dato informazioni e spiegazioni adeguate
03 ottobre 2004 .
Come va in
pensione un poliziotto . Gradirei
avere informazioni sul calcolo della percentuale spettante agli appartenenti
alla Polizia di Stato considerando, come
aliquota massima, l’80 per cento. Ritengo di avere le idee piuttosto confuse
sul come si determina questo 80 per cento.
03 ottobre 2004 . Pensione privilegiata: posticipo decorrenza su tardiva presentazione domanda . La decorrenza della pensione privilegiata di reversibilità, presentata dopo il termine di un anno dal decesso decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.
26 settembre 2004 . Il futuro previdenziale di chi lavora da vent'anni . Premesso che gran parte delle varie riforme delle pensioni non mi sono molto chiare, gradirei sapere, nel pratico, qual’è il criterio (o i criteri) con il quale dovrà essere calcolata la mia futura pensione. Preciso che lavoro, in qualità di dipendente a tempo indeterminato, dall’inizio del 1986, e, quindi, alla data di oggi posso contare su circa 20 anni di anzianità contributiva ai fini INPS.
10 settembre 2004 . Statali militari . L'anzianità di 40 anni può bastare per la pensione . Con la presente gradirei un ulteriore chiarimento in merito al compimento degli anni contributivi per il diritto alla pensione ovvero: con le disposizioni da voi citate, alla data odierna ho maturato 35 anni di contributi; nel 2008 maturerò 40 anni di contributi e avrò 49 anni di età. A quella data, non avendo raggiunto l'età dei 53 anni (come richiede l'articolo 6, comma 2, del DLgs n. 165/1997) e pur avendo maturati 40 anni di contributi, quale norma mi vieta di usufruire della pensione?
03 settembre 2004 . L’ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI AL TRATTAMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO Impiegato dello stato e pubblico in genere - Trattamento di quiescenza - Aggancio ai miglioramenti retributivi - Esclusione - Questione infondata di costituzionalità
31 luglio 2004 . Quando vanno in pensione i lavoratori precoci . Sono nato nel 1960; ho iniziato a lavorare nel 1975 nel settore alberghiero; nel febbraio 1978 mi sono arruolato nell’Arma dei Carabinieri. Quindi, attualmente, avrei maturato 26 anni di contributi nell’Arma; due anni e 9 mesi nell’attività alberghiera come lavoratore precoce; 5 anni di maggiorazione in base all’articolo 3, comma 5, della legge n. 284/1977, già riscattati.
31 luglio 2004 . INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica. Informativa n. 53 - OGGETTO: Benefici attribuiti al personale riconosciuto invalido o mutilato per causa di servizio .Con la Informativa n. 53 del 5 novembre 2003, l’INPDAP ha fornito chiarimenti sui riflessi pensionistici derivanti dagli incrementi stipendiali del 2,50 per cento o dell’1,25 per cento attribuiti ai dipendenti riconosciuti invalidi o mutilati per infermità determinate da cause di servizio ed ascritte rispettivamente, alle prime sei categorie ovvero alle ultime due categorie di cui alla tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834.
18 luglio 2004 . Spett.le webmaster sono un dipendente della polizia di Stato , riformato per causa di servizio con la 4^ categoria e passato con la 339 al ruolo tecnico , vorrei sapere se posso avere la pensione privilegiata , facendomi calcolare il servizio nei ruoli tecnici non in maniera continuativa con il servizio prestato nei ruoli ordinari ( al momento della riforma avevo 20 anni di servizio ) . Grazie I.S.
10 luglio 2004 . Come si adeguano le pensioni al costo della vita . Con effetto dal 1° gennaio 2004 le pensioni sono state aumentate, provvisoriamente, del 2,5 per cento per tenere conto dell’aumento del costo della vita. Quell’aumento dovrebbe poi essere regolarizzato rispetto all’inflazione reale.
30 giugno 2004 . D.P.R 29 ottobre 2001, n. 461. Disposizioni applicative per la concessione della pensione di privilegio nei confronti del personale delle amministrazioni statali per le quali l’Inpdap ha assunto la competenza in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici
25 giugno 2004 . Il trattamento degli invalidi per servizio . Potete chiarirmi in cosa consiste l’estensione agli invalidi “per servizio” dei benefici spettanti ai mutilati e agli invalidi di guerra?
23 giugno 2004 . Salve. Sono un Sovrintendente della Polizia di Stato, arruolato nell'anno 1980. In seguito a una grave patologia oculare, non riconosciuta come causa di servizio, mi è stata prospettata una dispensa dal servizio per inabilità alle mansioni specifiche. Vorrei cortesemente chiedere se la mia eventuale pensione verrà conteggiata in base al sistema retibutivo (in data 31.12.95 potevo vantare 15 anni e cinque mesi di servizio effettivo più i tre anni figurativi a noi riconosciuti, quindi oltre 18 anni). Vorrei infine sapere se beneficerò dei sei scatti supplementari sulla base pensionabile come previsto dall'art.4 del decreto normativo nr 165/97. Ringrazio sentitamente, Luigi. ( Risposta a cura di Muzio-Capanna - clicca QUI per visualizzare la risposta )
19 giugno 2004 . Riforma Maroni , cosa cambia per le lavoratrici . Sono nata nel mese di agosto 1951 e lavoro ininterrottamente dal mese di marzo 1973. Alle mie condizioni dovrei perfezionare i requisiti per la pensione di anzianità nel mese di agosto 2008 (57 anni di età e 35 anni di contributi).
21 maggio 2004 Vorrei cortesemente conoscere la mia attuale posizione in merito alla pensione di anzianità.Premetto che sono ancora abbastanza giovane (41 anni) e non pretendo certo di smettere di lavorare adesso, ma vorrei capire se posso avvalermi di qualche vantaggio derivante dalla mia vita lavorativa che ora andrò a elencare.
08 aprile 2004 . La pensione di un carabiniere inabile . Sono un Carabiniere che alla data odierna ha 26 anni utili a pensione, compresa la maggiorazione di un anno ogni cinque anni di servizio. Sono stato riformato con la seguente frase “non idoneo al s.m.i. ma idoneo al transito nel ruolo dei civili”.
05 aprile 2004 - Anzianità contributiva - La Corte dei Conti dà ragione a carabinieri e poliziotti
01 aprile 2004 . Riscattare l'aspettativa per motivi di famiglia . Una dipendente ministeriale nel 2000 ha chiesto il riscatto di due periodi di aspettativa per motivi di famiglia, senza assegni, sempre relativi all’anno 2000. Tale riscatto, ai sensi del DLgs 564/1996, si realizza utilizzando i coefficienti di riserva matematica ex art. 13 della Legge 1338/1962 (distinti per maschi e femmine) o quelli determinati dal DM 9 maggio 1992 (uguali per entrambi i sessi)?
22 marzo 2004 - Cumulo, regole diverse per il contributivo - Ho letto nel vostro sito che, in base all’art. 72 della legge n 388/2000, dal 1° gennaio 2001 è possibile cumulare la pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro.
22 marzo 2004 - Che succede se la pensione è sbagliata - L’INPDAP ha decurtato l’importo della “pensione base” della mia pensione privilegiata di settima categoria della tabella A (sono un ex sottufficiale AM congedato dal 1978) da 430 euro al mese a 276 euro al mese, sostenendo che nel 1983 hanno sbagliato i calcoli per una perequazione.
20 febbraio 2004 - Quesito - Anzianità, forze di polizia in pensione a 53 anni - Sono un graduato dell’Arma, mi sono arruolato nel 1978. Da quando sono state attuate le varie riforme, soprattutto dopo la riforma 'Dini', non si è più capito nulla. In poche parole, gli appartenenti al comparto sicurezza hanno un contratto a parte ma soggiacciono alle leggi in materia pensionistica che riguardano tutti gli altri lavoratori.
04 gennaio 2004 - Quesito - Vecchiaia o anzianità più ricche con più anni di servizio - Sono una insegnante statale e compirò 59 anni il prossimo mese di agosto. Ho maturato 32 anni di anzianità contributiva, compresi gli anni del corso legale della laurea che ho già riscattati. Per maturare il diritto alla pensione di anzianità, secondo la legge Dini, dovrei prestare servizio ancora per altri tre anni. Se al compimento del 60esimo anno di età dovessi scegliere la pensione di vecchiaia, quale è la differenza di trattamento economico?
19 dicembre 2003 - Non sempre il sistema retributivo è più favorevole - Sono un medico dipendente ospedaliero che all'epoca della introduzione della riforma DINI delle pensioni (31 dicembre 1995) aveva maturato 17 anni e 8 mesi di anzianità contributiva (comprensivi di riscatto laurea, specializzazione ed anzianità di servizio).
14 dicembre 2003 - Ris. Agenzia delle Entrate 158/E/2003 - Il trattamento fiscale degli importi di pensione agli eredi - L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 158 del 25 luglio 2003, rispondendo ad un quesito concernente il trattamento tributario da riservare ai fini IRPEF (Imposta sui redditi delle persone fisiche) alle somme corrisposte agli eredi di pensionati deceduti, ha fornito chiarimenti sull’applicazione del comma 10 dell’art. 2 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per l’anno 2003) in base al quale, ai fini fiscali, gli aumenti dell’aliquota previsti dal 1° gennaio 2003 per il primo scaglione di reddito non operano sugli emolumenti da rapporto di lavoro dipendente o di pensione corrisposti agli eredi quando si tratti di arretrati ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera b), del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al DPR n. 917/1986). L’Agenzia delle Entrate ha fatto presente che, come già specificato nella Circolare n. 15/E del 15 marzo 2003, ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al comma 10 dell’art. 2 della legge n. 289/2002, le somme percepite dall’erede del lavoratore deceduto mantengono la qualificazione fiscale che avrebbero rivestito qualora fossero state percepite dal lavoratore avente diritto
09 dicembre 2003 - Quando spetta la pensione privilegiata - Sono un agente della polizia di Stato riformato in modo assoluto per malattie dipendenti da causa di servizio ascrivibili alla quarta categoria ed ulteriormente impiegabile (articoli 1 e 4 del DPR n. 339/1982). Vorrei sapere, dal momento che ho 20 anni di servizio effettivo e quindi ho maturato il diritto a pensione (circa 1.000 euro al mese) se mi conviene fare la domanda per il passaggio o farmi mettere in pensione. Mi spiego meglio, se vado ad accettare un ulteriore impiego, avrò il cumulo tra il nuovo stipendio e la pensione privilegiata? Se si, come mi verrà calcolata.
25 novembre 2003 - ORDINANZA della Corte costituzionale N. 246/2003 - Pensione privilegiata, i termini li decide il legislatore - Il fatto che l’art. 169 del TU di cui al DPR n. 1092/1973, concernente le norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, ai fini dell’ottenimento della pensione privilegiata, abbia stabilito, al primo comma, che la domanda debba essere presentata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, mentre, al secondo comma, abbia previsto che, in caso di morbo di Parkinson, la domanda possa essere presentata entro dieci anni dalla cessazione dal servizio, non determina alcuna situazione di disparità di trattamento tra coloro che chiedono la pensione privilegiata perché affetti da sclerosi multipla, ai quali si applica il primo dei due citati commi, e coloro che chiedono la pensione privilegiata perché affetti da parkinsonismo, ai quali si applica il secondo dei due commi indicati.
21 novembre 2003 - Nuovi stipendi per la dirigenza - Progressione economica per la dirigenza della polizia di Stato . ( a cura di Giuseppe Chiola )
9 novembre 2003 - Spett.le Web Master , Sono un Sovrintendente Capo della Polizia di Stato arruolatosi il 1 aprile 1973 , attualmente ho 29 anni di servizio effettivi , quale sarebbe la mia attuale posizione pensionistica ? Ringrazio sentitamente . ( risposta a cura di Biagio Muzio )
24 ottobre 2003 - Quale finestra per chi ha 56 anni e 35 di contributi -
20 ottobre 2003 - Criteri discordanti sui sei scatti ( a cura di Giuseppe Chiola )
2 ottobre 2003 - QUESITO : Quando va in pensione il poliziotto invalido . Se venissi dispensato dal servizio per “permanente ed irreversibile inabilità ai servizi di polizia”, avendo circa 28 anni di contributi, potrei percepire una pensione? e se sì, potrei cumularla con un eventuale lavoro autonomo?
2 ottobre 2003 - OGGETTO : Pensione anticipata di anzianità - finestre di uscita . QUESITO : Sono un Ispettore Superiore S.U.P.S. , sono nato il 29.10.1953 e mi sono arruolato in data 8.5.1972 . Vorrei sapere quando potrò andare in pensione . Ti ringrazio e ti invio tante cordialità . ( S.M. ) ( CLICCA QUI PER LEGGERE LA RISPOSTA A CURA DI BIAGIO MUZIO )
Luglio - agosto 2003 - La parametrazione per i Comparti Sicurezza e Difesa . ( a cura di Giuseppe Chiola )
12 settembre 2003 - Quesito . Quando si ha diritto alle agevolazioni dei " precoci " . (...) Ho 55 anni; ho iniziato a lavorare all’età di 16 anni come lavoratore dipendente continuativamente per 10 anni; quindi, per altri 7 anni, ho lavorato come artigiano autonomo; successivamente sono tornato lavoratore dipendente e lo sono tutt’ora. Quesito: posso considerarmi “lavoratore precoce” per beneficiare dell’agevolazione sull’età per la pensione di anzianità?
5 agosto 2003 - Informativa INPDAP 9/ 2003 Sospese le riliquidazioni del Tfr dei dipendenti pubblici - L’INPDAP, con l’Informativa n. 9 del 7 luglio 2003, ha autorizzato le proprie Sedi a tenere in sospeso, fino a nuove disposizioni, le riliquidazioni del TFR (trattamento di fine rapporto), conseguenti alla recente stipulazione di nuovi contratti collettivi di lavoro intervenuti nell’ambito del pubblico impiego per il biennio economico 2002-2003.
7 luglio 2003 - Il calcolo delle pensioni e l'opzione per il sistema di calcolo contributivo . La riforma del sistema pensionistico, attuata con la legge n. 335 del 1995, si basa, essenzialmente, sul nuovo sistema di calcolo dell’importo della pensione denominato “contributivo” che, gradualmente, sostituirà il sistema di calcolo vigente denominato “retributivo”. Il nuovo sistema di calcolo si applica per determinare l’importo della pensione dei lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 e che, alla stessa data, risultano privi di anzianità contributiva. Il sistema di calcolo contributivo si utilizza anche per determinare l’importo della quota di pensione relativa all’anzianità contributiva acquisita dopo il 31 dicembre 1995 per i lavoratori che, pur avendo iniziato a lavorare prima dell’1 gennaio 1996, alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere una anzianità contributiva inferiore a 18 anni. ( a cura di Ottavio Di Loreto )
26 giugno 2003 - Quesito - Che succede alla statale che si ritira prima di 60 anni ? Sono una dipendente pubblica di 48 anni; lavoro dal 1981 e sto riscattando 4 anni di università. Dovrei, pertanto, avere 26 anni di contribuzione. Vorrei sapere: se dovessi licenziarmi adesso o comunque prima della maturazione del diritto alla pensione, previsto dall’attuale normativa, perderei tutti i contributi versati? C’è la possibilità di ricevere una pensione commisurata a quanto versato, non subito naturalmente ma in futuro, a partire da una certa età, a 57 o a 60 anni?
16 giugno 2003 - I " riassunti " a domanda a cura di Giuseppe Chiola
9 giugno 2003 - ORDINANZA della Corte costituzionale N. 173/2003 Cumulo, giusto selezionare per l'integrazione al minimo ( ... ) Le disposizioni dell’art. 6, comma 3, del DL n. 463/1983, convertito con modificazioni nella legge n. 638/1983, che stabiliscono i criteri per individuare quale debba essere il trattamento da integrare fino al limite del minimo pensionistico in caso di cumulo di pensioni di importo al di sotto di tale limite, debbono ritenersi costituzionalmente legittimi perché non si pongono in contrasto né con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione né con la garanzia dell’adeguatezza dei mezzi di sussistenza alle esigenze di vita sancita dall’art. 38 della Costituzione. In tal senso si è pronunciata la Corte Costituzionale nella Ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 173, dichiarando la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della normativa di cui all’art. 6, comma 3, del DL n. 463/1983, convertito in legge n. 638/1983, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Viterbo.
23 maggio 2003 Emolumento pensionabile a cura di Giuseppe CHIOLA
19 maggio 2003 INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Circolare n. 50 - Roma, 10 marzo 2003. OGGETTO: Trasferimento ad altro Ente di contribuzione dovuta ma non versata, applicazione del principio dell’automatismo delle prestazioni. SOMMARIO: Ricongiunzione verso altri Enti anche per periodi per i quali i contributi risultino dovuti ma non versati, purché non ancora prescritti.
10 maggio 2003 - Fac simile domanda per richiedere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ( a cura di Diego Brentani )
10 maggio 2003 - Circolare Ministero dell'Interno Pos.n. 333-H/N43Regolamento per la semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento delle infermità da causa di servizio ( a cura di Diego Brentani )
10 maggio 2003 - Informativa INPDAP n. 26 - DPR 29.10.2001 n. 461 - Semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento delle infermità da causa di servizio ( a cura di Diego Brentani )
18 aprile 2003 - Cassazione sentenza n. 2471/2003 - Per la reversibilità si tiene conto anche della convivenza - Nell'attribuzione della pensione di reversibilità si deve tenere conto anche dei periodi di convivenza. La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con una sentenza che estende le tutele anche alle coppie di fatto, ha stabilito che anche i periodi di convivenza devono essere conteggiati dai giudici per l'attribuzione delle quote della pensione di reversibilità del marito defunto, tra la prima moglie, titolare di assegno di divorzio, e la moglie sposata in seconde nozze e rimasta vedova; a favore di quest'ultima si devono considerare anche tutti gli anni nei quali si è protratta la convivenza prima delle seconde nozze.
16 aprile 2003 - Informativa Inpdap n. 19/2003 - Pensione privilegiata agli statali, ecco come otternerla L’INPDAP, in data 2 aprile 2003, ha emanato l’Informativa n. 19/2003 per l’applicazione delle procedure per la concessione della pensione privilegiata previste dal Regolamento di cui al DPR 29 ottobre 2001, n. 461, sulla semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
11 aprile 2003 - D.M. Lavoro 57/2003 Tutte le possibilità di totalizzare i periodi assicurativi - Per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di inabilità - Con il Decreto 7 febbraio 2003, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2003, è stato emanato il Regolamento sulle modalità di attuazione dell’art. 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi.
10 aprile 2003 - Corte dei Conti III Sezione 8/2003 - L’indennità di amministrazione pensionabile dal 1996 - Prevista per gli statali dal contratto a partire dal primo gennaio di quell'anno - L’indennità di amministrazione, prevista in favore dei dipendenti statali dall’art. 34 del CCNL del Comparto “Ministeri” 1994-1997 ed attribuita dal 1° dicembre 1995, ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti della Amministrazioni dello Stato, compresi i dipendenti del Ministero della Pubblica Istruzione, è stata resa pensionabile dal 1° gennaio 1996 in forza dell’art. 2, comma 9, della legge n. 335/1995. Peraltro, la pensionabilità dell’indennità di amministrazione dal 1° gennaio 1996, in base al comma 10 del citato art. 2 della legge n. 335/1995, è stata prevista limitatamente a quella parte della stessa indennità che è eccedente rispetto alla maggiorazione del 18 per cento ( .... )
26 marzo 2003 - Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 18204/2002 - Invalidità - Perché i supremi giudici distinguono tra equo indennizzo e rendita - Il riconoscimento della dipendenza da cause di servizio richiesto ed ottenuto per il conseguimento del diritto all’equo indennizzo, non è rilevante ai fini del riconoscimento del rapporto di causalità tra l’attività svolta e la patologia contratta, necessario per conseguire il diritto alla rendita per malattia professionale. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, nella sentenza n. 18204 del 30 ottobre-20 dicembre 2002 con la quale la stessa Corte ha respinto il ricorso proposto da un dipendente delle Ferrovie dello Stato spa che, per un malattia contratta durante il servizio svolto come macchinista, aveva chiesto la rendita dopo avere ottenuto l’equo indennizzo. Il lavoratore in parola, si era rivolto al Pretore di Bari per impugnare il non accoglimento della domanda con cui aveva chiesto alle Ferrovie dello Stato la rendita per una infermità da lui ritenuta di carattere professionale in quanto già riconosciuta dalle stesse Ferrovie come dipendente da causa di servizio con conseguente attribuzione dell’equo indennizzo. Avendo, però, il Pretore respinto il ricorso, l’interessato aveva impugnato la sentenza pretoriale in grado di appello avanti al Tribunale di Bari, ricorrendo poi in Cassazione avverso la sentenza con la quale detto Tribunale aveva respinto l’appello sulla base del fondamentale rilievo che il lavoratore non aveva fornito, come invece avrebbe dovuto, la prova delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta e del rapporto di causalità tra questa e la tecnopatia denunciata. La Sezione lavoro della Corte di Cassazione, ha ritenuto corrette le motivazioni poste dal Tribunale di Bari a fondamento della sentenza di rigetto dell’appello, e a sua volta, richiamando anche la precedente propria giurisprudenza, ha respinto il ricorso in Cassazione sulla base, tra l’altro, delle seguenti considerazioni. In tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando come nel caso di specie l’infermità invalidante derivi da fattori concorrenti, di natura sia professionali che extra professionali, trova applicazione il principio di equivalenza causale stabilito in materia penale dall’art. 41 del codice penale, con la conseguenza che a ciascuno di detti fattori deve riconoscersi carattere di causa efficiente esclusiva, ma tale principio non solleva il lavoratore dall’onere di provare il rapporto di causalità tra i fattori lavorativi e la malattia di cui si asserisce essere l’affetto. L’istituto della rendita per malattia professionale previsto dalle norme del DPR n. 1124/1965 e quello dell’equo indennizzo di cui all’art. 68 del DPR n. 3/1957 e all’art. 64 del DPR n. 1092/1973, dovuto anche ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, si fondano su presupposti diversi. Infatti, l’equo indennizzo, qualificabile come prestazione speciale di carattere previdenziale, viene attribuito al dipendente per compensare menomazioni fisiche comunque connesse al servizio. La rendita per malattia professionale, invece, richiede che la malattia sia contratta nell’esercizio e a causa della lavorazione svolta, imponendo un nesso più stretto tra malattia ed attività lavorativa. Per il conseguimento del diritto alla rendita, l’attività lavorativa, in caso di fattori plurimi, deve pur sempre costituire la causa sufficiente, ossia la "conditio sine qua non" della malattia, per cui il riconoscimento della causa di servizio di una infermità non ha rilievo per il riconoscimento del rapporto di causalità tra l’attività svolta e la malattia contratta e, di per sé, non consente alcun apprezzamento circa l’eventuale incidenza di altri fattori di natura extra professionali sulla riduzione dell’attitudine al lavoro
24 marzo 2003 - Informativa Inpdap n. 14/2003 - La pensione provvisoria liquidabile a tutti i superstiti - Non esclusivamente al coniuge e agli orfani minori - L’INPDAP, con l’Informativa 6 marzo 2003, n. 14, ha dato disposizioni alle proprie sedi provinciali e territoriali affinché anche nei confronti degli orfani maggiorenni, dei genitori e dei collaterali, che siano aventi titolo di pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio di pensione, si proceda alla liquidazione in via provvisoria della pensione di reversibilità. Ciò in considerazione della peculiarità dell’ordinamento dell’INPDAP e del fatto che i ritardi, imputabili alle Amministrazioni, nell’emettere i provvedimenti pensionistici definitivi nei confronti dei pensionati, non possono in alcun modo penalizzare coloro che, nella posizione di familiari superstiti aventi titolo, hanno diritto a ottenere comunque la liquidazione della pensione di reversibilità. È stato in tal modo superato l’ostacolo formale derivante dalla lettura delle disposizioni dell’art. 162 del TU di cui al DPR n. 1092/1973, come sostituito dall’art. 7 del DPR n. 138/1986, e del comma 6 dell’art. 7 del DPR n. 438/1986, che riguardano rispettivamente i dipendenti dello Stato e i dipendenti degli enti locali, e che uniformemente prevedono la possibilità della liquidazione del trattamento provvisorio di pensione di reversibilità nei confronti del coniuge superstite e degli orfani minori, senza stabilire alcunché per la liquidazione dell’analogo trattamento provvisorio nei confronti degli altri familiari superstiti aventi diritto
21 marzo 2003 - Una strana motivazione - Per il Ministero dell'Interno non ha diritto alla pensione privileggiata ordinaria il personale della Polizia di Stato che ha contratto infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio , se le stesse menomazioni non lo abbiano reso indabile al servizio [ *** ] La dimenticanza della Corte [ *** ] di Giuseppe Chiola tratto dal mensile Polizia e Democrazia
19 marzo 2003 Informativa INPDAP 2/2003 Il termine perentorio per la rettifica della buonuscita Dopo la sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo L’INPDAP, in data 14 febbraio 2003, ha emanato l’Informativa n. 2/2003 per comunicare ai dirigenti responsabili delle proprie strutture che con la sentenza 24 ottobre-7 novembre 2002, n. 1077, il TAR per l’Abruzzo ha confermato il carattere perentorio del termine di un anno previsto dall’art. 30 del TU delle norme sulle prestazioni previdenziali dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al DPR n. 1032/1973, per procedere alla revoca, modifica o rettifica d’ufficio del provvedimento di liquidazione dell’indennità di buonuscita. L’INPDAP, con la stessa Informativa, richiama l’attenzione sul fatto che, ai sensi del citato art. 30 del TU di cui al DPR n. 1032/1973, il provvedimento di rettifica, a pena di decadenza, deve essere adottato nel termine di un anno dalla data di adozione del provvedimento di liquidazione dell’indennità di buonuscita, a nulla peraltro rilevando la circostanza che la comunicazione della rettifica pervenga all’interessato dopo che detto termine sia scaduto
12 marzo 2003 - (Tar Abruzzo-Pescara 1077/2002) L'Inpdap può rettificare la buonuscita solo entro un anno - Il termine di un anno entro il quale l’INPDAP, ai sensi dell’art. 30 del T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al DPR 29 dicembre 1973 n. 1032, può esercitare il potere di revocare, modificare o rettificare l’indennità di buonuscita, ha carattere perentorio e decorre dalla data di adozione del provvedimento di liquidazione dell’indennità di buonuscita. L’atto di rettifica del provvedimento di buonuscita, qualora intervenga entro il suddetto termine di un anno è legittimo e consente di recuperare una quota dell’indennità di buonuscita erroneamente liquidata, anche se la rettifica viene comunicata all’interessato dopo la scadenza dell’anno. In tal senso si è pronunciato il TAR per l’Abruzzo nella sentenza 24 ottobre-7 novembre 2002, n. 1077, con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso presentato da una ex dipendente statale allo scopo di ottenere la restituzione di due differenze di indennità di buonuscita recuperate dall’INPDAP in quanto liquidate a causa di un errore di calcolo. Nell’occasione, il TAR per l’Abruzzo, confermando la perentorietà del termine di un anno previsto dal citato art. 30 del TU di cui al DPR n. 1032/1973, ha stabilito che delle due differenze recuperate dall’INPDAP dovesse essere restituita alla ricorrente soltanto quella recuperata a seguito della rettifica adottata entro l’anno dall’emanazione del provvedimento di liquidazione dell’indennità di buonuscita e non l’altra differenza recuperata a seguito di rettifica adottata dopo che l’anno era già scaduto. Ciò perché, alla luce di quanto dispone l’art. 30 in parola, ai fini del computo dell’anno a disposizione dell’INPDAP per procedere alla rettifica occorre riferirsi a due precisi momenti indicati nella norma: la data di adozione del provvedimento di liquidazione dell’indennità di buonuscita, dalla quale inizia a decorrere l’anno, e la data di adozione del provvedimento di rettifica, che deve avvenire entro la scadenza dello stesso anno, non avendo alcun rilievo, al riguardo, la circostanza che la rettifica sia stata portata a conoscenza dell’interessato successivamente alla scadenza di quell’anno.
6 marzo 2003 - Pensioni , polizia fuori in anticipo . Superato l'empasse per chi ha fatto la domanda entro il 1997 ed è ancora in servizio . Una sentenza della Corte dei Conti di Torino apre una finestra per chi era incappato nel blocco del 1995 .
3 marzo 2003 CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. REGIONE PUGLIA - Sentenza 11 dicembre 2001 n. 1149 - G.U. V. Raeli - Occhinegro c. Ministero del Tesoro - Direzione Generale degli Istituti di Previdenza - Cassa Per le Pensioni dei Dipendenti degli Enti Locali.Giurisdizione e competenza - Corte dei conti - Giurisdizione in materia pensionistica - Potere della Corte dei Conti di disapplicare gli atti amministrativi riguardanti la posizione giuridica del pubblico dipendente - Non sussiste.Nel giudizio pensionistico che coinvolga l’an ed il quantum del trattamento di quiescenza dei dipendenti degli enti locali la Corte dei conti non può disapplicare gli atti amministrativi riguardanti la posizione giuridica del pubblico dipendente emanati dal datore di lavoro, ma così come la C.P.D.E.L., in sede di liquidazione, solo valutare se gli emolumenti corrisposti in attività di servizio rientrano tra quelli costituenti la retribuzione annua contributiva e la conseguente quiescibilità
8 febbraio 2003
L'Inpdap
spiega le nuove regole sul cumulo (
Informativa Inpdap
4/2003 )
L’INPDAP, con la Informativa n. 4 del 23
gennaio 2003, ha fornito i primi chiarimenti sull’applicazione dell’art. 44
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria per il 2003), concernente:
il nuovo regime di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi di lavoro a
decorrere dal 1° gennaio 2003; l’accesso al regime di totale cumulabilità per
i pensionati di anzianità alla data del 1° dicembre 2002; la regolarizzazione,
ai fini del cumulo, dei periodi fino al 31 marzo 2003.
L’Informativa dell’INPDAP contiene una serie di precisazioni tra cui quelle di
seguito indicate.
In base al comma 1, con effetto dal 1° gennaio 2003 il regime di totale
cumulabilità di cui all’art. 72, comma 1, della legge n. 388/2000, delle
pensioni di anzianità liquidate sulla base di almeno 40 anni di anzianità
contributiva con i redditi di lavoro autonomo e dipendente, è esteso ai casi
in cui la pensione di anzianità sia stata liquidata sulla base di almeno 37
anni d i anzianità contributiva purché il lavoratore interessato all’atto del
pensionamento abbia compiuto 58 anni di età. L’INPDAP precisa che tale
estensione, qualora gli interessati siano in possesso degli anzidetti
requisiti di età e di anzianità contributiva, si applica anche in favore dei
titolari di trattamenti di invalidità, mentre non opera per i titolari della
pensione di inabilità prevista dall’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995.
Il requisito dei 37 anni di anzianità contributiva si riferisce a tutta
l’anzianità posseduta, compresa quella che, pur non essendo utile ai fini del
conseguimento del diritto alla pensione, sia utilizzata ai fini della
determinazione della misura della pensione. Le pensioni interessate dal nuovo
regime di cumulo sono quelle per le quali si applicano le regole del sistema
di calcolo retributivo o misto, e non anche quelle per le quali si applicano
le regole del sistema di calcolo contributivo, in riferimento alle quali
continuano ad operare le disposizioni sul cumulo di cui all’art. 1, comma 21 e
22, della legge n. 335/1995.
Nei confronti dei titolari di pensione di anzianità e di invalidità aventi
decorrenza dal 1° gennaio 2003 in poi, che non siano in possesso dei requisiti
in parola, in tema di cumulo continuano ad applicarsi le preesistenti
disposizioni. Restano, peraltro, confermate le speciali norme sul cumulo
previste dall’art. 1, commi 185 e 186, della legge n. 662/1996 per i
dipendenti che siano in possesso dei requisiti per ottenere la pensione di
anzianità e che trasformino il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a
tempo parziale, cumulando la pensione di anzianità con la retribuzione.
Il comma 2 consente di accedere dal 1° gennaio 2003 al nuovo regime di totale
cumulabilità tra pensione e redditi: sia agli iscritti che risultino già
pensionati di anzianità alla data del 1° dicembre 2002, e che, per effetto di
una attività lavorativa già in essere a tale data, erano assoggettati al
regime di divieto parziale o totale di cumulo; sia agli iscritti che non
risultino titol ari di pensione di anzianità al 1° dicembre 2002 ma che entro
il 30 novembre 2002 hanno maturato i requisiti per il pensionamento di
anzianità, hanno interrotto il rapporto di lavoro, hanno presentato domanda di
pensionamento e intrapreso attività lavorativa autonoma o dipendente.
Gli uni e gli altri, per potere usufruire del nuovo regime di totale cumulo,
sono tenuti a versare all’INPDAP una somma una tantum il cui ammontare è
determinato nei limiti e secondo le modalità specificate nelle disposizioni
dello stesso comma 2 ed illustrate nell’Informativa dell’INPDAP anche con un
esempio. La somma non è dovuta se gli interessati all’atto del pensionamento
avevano compiuto i 58 anni di età e possedevano un’anzianità contributiva pari
o superiore ai 37 anni.
In applicazione del comma 3, i titolari di qualsiasi tipo di pensione, i quali
abbiano percepito redditi di lavoro autonomo o dipendente per i quali era
previsto il divieto parziale o totale di cumulo e che di tale circostanza non
abbiano provveduto a dare comunicazione all’INPDAP, possono regolarizzare la
loro situazione per il periodo fino al 31 marzo 2003, senza incorrere nelle
penalità e senza essere sottoposti alle trattenute previste dalla vigente
normativa. Coloro che sono interessati ad ottenere la regolarizzazione,
debbono versare all’INPDAP una somma pari al 70 per cento della pensione
mensile lorda relativa a gennaio 2003, determinata secondo le modalità fissate
nella norma e illustrate nell’Informativa dell’INPDAP con un esempio.
Ai sensi del comma 4, anche i soggetti già titolari di pensione alla data del
30 novembre 2002 ma non in attività lavorativa, hanno la possibilità di
accedere al nuovo regime di totale cumulabilità, versando all’Istituto, entro
tre mesi dall’inizio del rapporto lavorativo, la somma determinata secondo le
modalità di cui al citato comma 2, maggiorata del 20 per cento. Anche per
costoro è confermato che nulla è dovuto se gli interessati, all’atto del
pensionamento, avevano compiuto i 58 anni di età e possedevano un ’anzianità
contributiva pari o superiore ai 37 anni.
L’Informativa dell’INPDAP precisa anche le modalità per mezzo delle quali
debbono essere effettuati i versamenti, prevedendo sia il pagamento in unica
soluzione sia quello rateale e richiamando l’attenzione, tra l’altro, sul
termine perentorio del 16 marzo 2003, fissato dal comma 4 per la somma da
versarsi in unica soluzione o per il 30 per cento di anticipo
4 febbraio 2003 -
Polizia, non per tutti la
riforma del 1995 -
Le norme sul diritto a pensione della legge
n. 335/1995 si applicano dal 1° gennaio 1998 -
Nei confronti degli
appartenenti alle Forze di polizia di Stato, la data di decorrenza
dell’applicazione delle norme sul conseguimento del diritto alla pensione di
anzianità contenute nei commi 25, 26, 27 e 29, dell’art. 1 della legge n.
335/1995, è stata fissata dal 1° gennaio 1998. Ai fini dell’acquisizione del
diritto alla pensione di anzianità con decorrenza compresa entro il 31
dicembre 1997, al medesimo personale continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti prima dell’introduzione della nuova normativa ad opera della legge n.
335/1995. Ciò per effetto di quanto al riguardo ha disposto l’art. 8 del DLgs
n. 165/1997, che è stato emanato in attuazione della delega di cui all’art. 2,
comma 23, lettera a), della stessa legge n. 335/1995, conferita al Governo
affinché stabilisse i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici per le
categorie di lavoratori, tra cui il personale delle Forze di polizia, indicati
nell’art. 5, commi 2 e 3, del DLgs n. 503/1992.
In tal senso si è pronunciata la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti
per la Regione Sicilia nella sentenza 11 dicembre 1998-4 gennaio 1999, n.
6/99/c, accogliendo il ricorso proposto da un ex vice sovrintendente della
Polizia di Stato, cessato dal servizio per destituzione dall’impiego dall’11
maggio 1996.
Il ricorso era stato rivolto avverso la determinazione con la quale il
Ministero dell’Interno aveva sospeso l’erogazione del trattamento provvisorio
di pensione, già attribuito al ricorrente dal 1° gennaio 1997 ai sensi delle
disposizioni preesistenti alla legge n. 335/1995, sulla base di 27 anni, 5
mesi e 15 giorni di anzianità contributiva maturata alla data della cessazione
dal servizio. Infatti, il Ministero dell’Interno, a seguito di riesame della
relativa pratica, aveva ritenuto che l’interessato, all’atto della cessazione
dal servizio, non fosse in possesso del prescritto requisito contributivo dei
30 anni di anzianità contributiva previsto dalle summenzionate norme della
legge n. 335/1995, senza però tenere conto che, come ha rilevato la Corte dei
conti, le norme della legge n. 335/1995 dovevano essere applicate dal 1°
gennaio 1998 e che invece fino a quella data continuava a dover essere
applicata la preesistente normativa(.....)P.Q.M.La
Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana accoglie il
ricorso del signor Prontini Carmelo e, per l’effetto, dichiara il suo diritto
al trattamento di quiescenza ed al conseguente ripristino dell’erogazione del
trattamento di pensione ordinario siccome già liquidato dalla Prefettura di
Siracusa, in applicazione delle previgenti norme in materia dell’ordinamento
della Polizia di Stato, e messo in pagamento dalla DPT di Siracusa a decorrere
dal 1 gennaio 1997.
2 febbraio 2003 - Corte dei Conti Sicilia sentenza n. 99/C - Forze armate, non per tutti la riforma delle pensioni 1995 - I nuovi criteri non si applicano a chi è andato il pensione fino al 1997 - La riforma pensionistica 1995 con i suoi nuovi criteri di accesso al trattamento di anzianità non si applicano al personale militare delle Forze Armate - compresa l’Arma dei Carabinieri -, del Corpo della Guardia di Finanza, nonché al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, allorché sia cessato dal servizio in data anteriore al 1° gennaio 1998. Lo ha deciso la Corte dei conti della Sicilia con una sentenza del 1999 confermata nel 2000. Con la riforma del sistema pensionistico attuata con la Legge n. 335/1995 il legislatore ha ristretto i margini per l’accesso alla pensione di anzianità, prevedendo nuovi e più rigidi criteri di acquisizione del diritto basati, innanzitutto, sul duplice requisito dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva e, subordinatamente, sul solo requisito della anzianità contributiva, ma in misura maggiore rispetto alla normativa prima vigente. In tale ipotesi, perta nto, resta ferma la più favorevole normativa dell’ordinamento di appartenenza, così come vigente prima della riforma. In tal senso, almeno, ha deciso la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con la Sentenza n.6/99/C del 04/01/1999 (confermata dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, con la Sentenza n.45/A/2000 del 10/02/2000 emessa a seguito dell’appello promosso dal Ministero dell’Interno). In sostanza viene riconosciuto il diritto a percepire il trattamento pensionistico ordinario ad un dipendente della Polizia di Stato cessato dal servizio a seguito di destituzione dall’impiego a decorrere dal 1° gennaio 1997, con una anzianità contributiva maturata di soli 27 anni, 5 mesi e 12 giorni, il quale si era visto sospendere l’assegno pensionistico liquidatogli all’atto del posizionamento in quiescenza sull’erroneo presupposto che, a dire del Ministero dell’Interno, al tempo della cessazione dal servizio non aveva raggiunto l’anzianità utile per conseguire il dirit to a pensione secondo i nuovi parametri fissati dalla Legge 335/1995 (nel caso specifico, personale della Polizia di Stato, almeno trent’anni di servizio).
13 gennaio 2003 Polizia, per la pensione privilegiata norme militari - Desidererei un chiarimento per quanto riguarda la pensione privilegiata agli appartenenti alla Polizia di Stato. Tenuto conto che è un corpo di polizia civile, va applicata la normativa prevista per il personale civile o va applicata la normativa prevista per i militari? In sintesi, va applicato l'art. 64 o l'art. 67 del DPR 1092/1973?
8 gennaio 2003 - Polizia di Stato, i requisiti per la pensione privilegiata Sono un appartenente alle FF.AA. Gentilmente vorrei sapere quali sono i requisiti richiesti per avere diritto alla pensione di anzianità. C’è chi dice che occorrono almeno 35 anni di servizio e chi dice che sono ancora validi i limiti della legge n. 335/1995 (riforma Dini) sia pure con la “penalizzazione”.Io mi sono arruolato nel 1980 e ho fatto anche 12 mesi di militare. A quale disposizione devo fare riferimento par sapere quando posso andare in pensione?
4 dicembre 2002 - Causa di servizio - Ernia del disco - ( di Giuseppina Rulli Medico Capo della Polizia di Stato )
4 dicembre 2002 - Certificazione occorrente per il riconoscimento della causa di servizio
4 dicembre 2002 - La causa e la concausa di servizio
4 dicembre 2002 - Causa di servizio - Quali diritti
29 novembre
2002 - Quesito -
Quando spetta una pensione
privilegiata - A seguito di un incidente stradale
ho riportato un trauma cranico e varie fratture e ho poi avviato la procedura
per la richiesta della pensione privilegiata. Ho concluso la visita medica
presso la CMO (Commissione Medica Ospedaliera) di Bari che mi ha riconosciuto
la causa di servizio e mi ha classificato “non idoneo in modo permanente
e assoluto al servizio” assegnandomi la terza categoria di invalidità.
Tuttavia i medici stessi mi hanno sconsigliato di continuare la pratica in
quanto, se poi respinta dal Comitato per le pensioni privilegiate, andrei in
pensione con il minimo. Invece mi hanno consigliato di appellarmi alle legge
n. 335/95 per avere un rapido pensionamento con il massimo degli anni.
Non so cosa fare perché non vedo il motivo per cui dovrebbero rifiutarmi la
pensione privilegiata.
17 novembre 2002 - Informativa Inpdap 16/2002 Chiarimenti INPDAP per il TFR ai dipendenti pubblici - Moduli TFR1 e TFR2 per la liquidazione del trattamento
10 novembre 2002
Consiglio di Stato, sez. VI, 28
ottobre 2002, n. 5877
POLIZIA DI STATO
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
L'indennità pensionabile di polizia di cui all'art. 43, 3º comma, l. 1°
aprile 1981 n. 121 ed agli art. 2 l. 20 marzo 1984 n. 34 e 5 d.p.r. 27 marzo
1984 n. 69, non è computabile ai fini dell'indennità di buonuscita del
personale dell'arma dei carabinieri e delle altre forze di polizia equiparate
(C. Stato, ad. plen., 17-09-1996, n. 19). Va premesso che attualmente la base
contributiva dell’indennità di buonuscita è stabilita dall’art. 38 del D.P.R.
n. 1032 del 1973 ed è costituita dall’80 per cento dello stipendio, paga o
retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il
trattamento economico del personale iscritto al fondo, dalla tredicesima
mensilità (art. 2 della legge n. 75/1980), dall’indennità integrativa speciale
(art. 1 della legge n. 87/1994) nonché degli assegni tassativamente indicati
dalla predetta norma di cui all’art. 38 del d.p.r. n. 1032/1973. L’indennità
di buonuscita è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui
all’art. 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ai fini del predetto
trattamento. E’ ius receptum nella giurisprudenza amministrativa che, per
stabilire l’idoneità di un certo compenso a far parte contributiva
dell’indennità di buonuscita, ciò che rileva non è il carattere sostanziale di
esso ma il dato formale ossia il regime impresso dalla legge a ciascun
emolumento (Consiglio di Stato Ad. Plen.17-09-1996 n. 18). La locuzione
"stipendio" poi va intesa, nel pubblico impiego, come paga tabellare e non
come comprensiva di tutti gli emolumenti erogati con continuità ed a scadenza
fissa; il che significa che, per stabilire l’idoneità di un certo compenso a
fare parte della base contributiva dell’indennità di buonuscita, ciò che
rileva non è il carattere retributivo o meno della prestazione ma il dato
formale ossia il regime impresso dalla legge a ciascun emolumento (Consiglio
di Stato Ad. Plen. 21-05-1996 n. 6). L’articolo 38 citato prevede
espressamente che concorrono a costituire la base contributiva gli assegni e
le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento
previdenziale. Il legislatore non ha voluto indicare come utili ai fini
previdenziali gli emolumenti di cui gli appellanti chiedono l’inclusione nella
base contributiva utile ai fini della liquidazione dell’indennità di
buonuscita. In particolare la c.d. indennità pensionabile di cui al D.P.R.
27/3/1984 n. 69 ed alla legge n. 121/1981, pur erogata a scadenza fissa o
qualificabile come corrispettivo per l’opera prestata, in considerazione del
suo carattere disagevole come sostenuto nell’atto di appello, non è stata
inclusa espressamente nella predetta base contributiva. I principi affermati
dall’Adunanza Plenaria – che costituiscono canoni interpretativi generali
poiché volti a connotare la materia privilegiando esigenze di certezza dei
trattamenti e di contenimento della spesa - sono stati confermati dalla
Cassazione. In analoga questione, infatti, riguardante i dipendenti degli enti
locali, la Suprema Corte ha statuito che "la retribuzione contributiva, a cui
per i dipendenti degli enti locali si commisura, a norma dell'art. 4 l. 8
marzo 1968 n. 152, l'indennità premio di servizio, è costituita solo dagli
emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, 5º comma, legge cit., la cui
elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione "stipendio o salario"
richiede un'interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione,
come componenti di tale voce, degli aumenti periodici, della tredicesima
mensilità e del valore degli assegni in natura; conseguentemente non può
assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, un
assegno ad personam, anche se costituente parte fissa del globale trattamento
retributivo del lavoratore, in quanto lo stesso non fa parte degli emolumenti
specificatamente indicati dalla norma e non può considerarsi come componente
dello stipendio, nella locuzione usata dalla citata norma di previsione" (Cass.,
sez. un., 29-04-1997, n. 3673).
Giova ricordare che
l’assetto normativo ricostruito ha oltrepassato il vaglio di costituzionalità
del giudice delle leggi. Si è ritenuto infatti che "non è illegittimo, in
riferimento agli art. 3 e 36 cost., il combinato disposto degli art. 3 e 38
t.u. 29 dicembre 1973 n. 1032 e della l. 23 marzo 1983 n. 78, nella parte in
cui non consente l'inclusione dell'indennità militare operativa, pur ritenuta
pensionabile, nell'indennità di buonuscita Enpas del personale militare, in
quanto, come non è sufficiente addurre la natura retributiva di un trattamento
economico aggiuntivo per ritenere costituzionalmente illegittima la non
pensionabilità, così, reciprocamente, il principio di adeguatezza della
retribuzione non implica che un emolumento, sebbene pensionabile, debba essere
necessariamente incluso nel trattamento di fine servizio" (Corte costit.,
27-06-1995, n. 278).
22 ottobre 2002 - Informativa Inpdap n. 75/2002 Statali, ricongiunzione periodi pregressi automatica senza rinuncia L’INPDAP, facendo seguito alla Informativa n. 55 del 4 giugno 2002, ha emanato l’Informativa n. 72 del 17 settembre 2002 per fornire chiarimenti sugli effetti che si producono nel caso di mancata tempestiva rinuncia al provvedimento di ricongiunzione di pregressi periodi assicurativi, chiesta ai fini di pensione ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1979 e definita a costo zero per il richiedente. L’INPDAP, in proposito, ha precisato che, in base alle disposizioni del Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con la delibera n. 1182 del 16 marzo 2000, se entro 90 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, non intervenga la rinuncia alla ricongiunzione, questa, anche se determinata a costo zero, si intende accettata dal dipendente che l’ha chiesta e la competente struttura dell’INPDAP, di conseguenza, procederà ad acquisire dalla Gestione di provenienza la contribuzione inerente ai periodi ricongiunti con i previsti interessi dovuti
20 ottobre 2002 - Informativa Inpdap n. 73/2002 Ex combattenti e invalidi per servizio, i benefici contrattuali Con l’Informativa in data 4 ottobre 2002, n. 73, l’INPDAP ha fornito chiarimenti sulle modalità, previste dai recenti CCNL di vari Comparti, ai fini del calcolo dei benefici economici spettanti agli ex combattenti ed assimilati in base all’art. 2 della legge n. 336/1970 e ai mutilati e invalidi per causa di servizio in base agli articoli 43 e 44 del RD n. 1290/1922. I Comparti interessati sono quelli delle Regioni ed Autonomie locali, Sanità, Ministeri e Enti pubblici non economici. L’Informativa contiene varie precisazioni, tra cui le seguenti. Anche a seguito della sottoscrizione dei nuovi contratti collettivi di lavoro, le disposizioni del secondo comma dell’art. 2 della legge n. 336/1970 che, in favore degli ex combattenti ed assimilati, prevedevano la possibilità di chiedere, all’atto della cessazione dal servizio, di chiedere, in alternativa all’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, il passaggio alla qualifica superiore se più favorevole, non possono essere applicate in quanto incompatibili con le vigenti regole sulla progressione economica verticale e con quelle sulla progressione economica orizzontale. Le nuove norme contrattuali per il personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie locali e del Comparto della Sanità prevedono che, all’atto della cessazione dal servizio, l’incremento di anzianità previsto dall’art. 2, comma 1, della legge n. 336/1970, per coloro che siano cessati dal servizio successivamente alla data di sottoscrizione dei relativi contratti collettivi, viene equiparato ad una maggiorazione individuale di anzianità pari a tre aumenti periodici del 2,50 per cento (7,50 per cento) della retribuzione mensile, degli incrementi economici o fasce economiche della categoria d’appartenenza e dell’indennità integrativa speciale. A coloro che sono cessati dal servizio prima delle anzidette date di sottoscrizione dei contratti collettivi si applica la pregressa disciplina. Quanto all’attribuzione del beneficio economico previsto in favore dei mutilati e degli invalidi per causa di servizio dagli articoli 43 e 44 del RD n. 1290/1922, come integrato dalla legge n. 539/1950, le percentuali di incremento previste da tali norme, nei confronti del personale dei Comparti Regioni ed autonomie locali, Sanità e Ministeri, sono calcolate nella misura diversificata del 2,50 per cento o dell’1,25 per cento sul trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della relativa domanda, a seconda che l’invalidità sia stata ascritta alle prime sei o alle ultime due categorie di menomazioni della vigente tabella di menomazioni allegata al testi unico sulle pensioni di guerra. Per il personale del Comparto degli enti pubblici non economici, le suddette percentuali sono applicate sulla retribuzione base mensile in godimento alla data di presentazione della domanda e costituita dal valore economico mensile di tutte le posizioni previste all’interno di ciascuna area e dall’indennità integrativa speciale
7 ottobre 2002 - Consiglio di Stato sentenza n. 636/1998 - Ministero dell'Interno Criterio per il calcolo delle pensioni ordinarie - Problematiche (...) ESAMINATI gli atti ed udito il relatore, Cons. Alessandro Pajno; PREMESSO: Il Ministero dell'Interno ricorda che l'art. 96 della legge 1 aprile 1981 n.121, recante norme sul nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, ha previsto che, fino all'entrata in vigore di tale nuovo ordinamento, lo stato giuridico, l'avanzamento, il trattamento economico e di quiescenza del personale facente parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, siano disciplinati dalle disposizioni vigenti. L'Amministrazione riferente ricorda, altresì, che è successivamente intervenuta la legge 12 agosto 1982 n. 569, il cui art.7, primo comma, stabilisce che al personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrantendenti e degli ispettori, proveniente dal disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza, continua ad applicarsi l'art. 6 della legge 3 novembre 1963 n. 1543. Tale disposizione prevede, per quel che in questa sede rileva, che i sottufficiali ed i militari di truppa del corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza conseguano il massimo della pensione con trenta anni di servizio utile. (....)
18 settembre 2002 - INPDAP - Pubblici - Benefici invalidi per servizio, spetta all'ufficio calcolarli
17 settembre 2002 - INPDAP Circolare n. 55/2002 - Riscatto periodi , se non si rinuncia scatta l'obbligo - Comunicazione dell'istituto alle proprie strutture territoriali e provinciali
14 settembre 2002 - Non ricongiungibili contributi da dipendente e da autonomo
14 settembre 2002 - Decreto Ministeriale della Funzione Pubblica 331 del 29.7.1997 - Pensione più lavoro par-time , i criteri nel pubblico impiego . Il decreto spiega tutte le possibilità e i limiti dell'eventuale cumulo
11 settembre 2002 - Quando conviene ricongiungere due versamenti contributivi - un problema diffuso
10 settembre 2002 - Circolare Inpdap n. 30/2002 - Anche il Tfr nel pubblico impiego - Il trattamento di fine rapporto si applica anche al personale dello Stato ( note esplicative )
25 luglio 2002 - Disabili , come si calcola l'assegno per il nucleo familiare
17 luglio 2002 - il trattamento dei dipendenti fuori dal servizio per infermità
5 luglio 2002 - Pensioni, la Corte dei Conti dà ragione alla polizia Migliaia di dipendenti delle forze armate e dell’ordine possono lasciare il lavoro con i vecchi requisiti Una sentenza della magistratura contabile consente il pensionamento di coloro che erano incappati nel blocco del ’97 ( tratto dal quotidiano Il Tempo )
4 luglio 2002 - Regole UE per la totalizzazione dei periodi assicurativi - Nuovi chiarimenti sui regimi speciali per i dipendenti pubblici ( Circolare INPS 99/2002 )
15 giugno 2002 - Pensione e anni di contribuzione mancanti - Quesito : Salve, sono un militare della Guardia di Finanza che ad ottobre di quest’anno maturerà 30 anni di anzianità contributiva di cui 24 anni di servizio effettivo. Ho letto che nella risposta data ad un altro militare avete affermato che il requisito per la pensione di anzianità è stabilito dall’art. 6 del DLgs n. 165/97 e in base all’art. 1, comma 27 lett. b), della legge n. 335/1995, al quale rinvia il citato art. 6. In base a queste norme la pensione di anzianità verrebbe decurtata della percentuale prevista dalla tabella D, degli anni di contribuzione mancanti ai 37. Domanda: siete sicuri che è tuttora vigente la possibilità di andare in pensione con “penalità” in base all’art. 1, comma 27 lettera b), della Legge n. 335/1995? Io so di interpretazioni per una abrogazione dell’articolo in questione (art. 1, comma 27 lett. b), della legge 335/95) dalla successiva legge n. 449/97 - art. 59 commi 6 e 7 - con decorrenza dal 1° gennaio 1998, per cui si intende “tacitamente” abrogato anche l’art. 6, comma 1, del DLgs n. 165/97. Ringrazio sin da ora per una eventuale cortese risposta di chiarimento.
13 giugno 2002 - Circolare INPS n. 102/2002 - Periodi di maternità anche fuori dal lavoro - Astensione facoltativa riconosciuta nella misura massima di cinque anni
9 giugno 2002 - Vocabolario della Riforma pensionistica
6 giugno 2002 - Domanda : Sono un dipendente dello Stato invalido all'80% e prossimo alla pensione di vecchiaia . E' vero che per la mia invalidità l'anzianità contributiva utile per la pensione sarà aumentata di cinque anni ? Risposta : Si. l'art. 80, comma 3° , della legge 388/200 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2002 ai lavoratori sordomuti e a chi ha un'invalidità superiore al 74% vengano riconosciuti due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno lavorato, con un massimo di cinque anni . Ma attenzione : il beneficio spetta soltanto se l'interessato lo richiede espressamente
24 maggio 2002 - Sentenza della Corte dei Conti Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale n. 134/98 depositata il 30 aprile 1998 - La pensione privilegiata non annulla il diritto alla pensione di anzianita' - Sentenza a favore di un militare che ambiva a entrambi i benefici
22 maggio 2002 - I requisiti per la pensione dei lavoratori precoci
13 maggio 2002 - Calcolo - Le aliquote per il calcolo della pensione -
17 aprile 2002 - Statali militari - I requisiti per la pensione di anzianità dei militari
26 marzo 2002 - Chiarimenti sull'invalidità dei militari
25 marzo 2002 - Come riscattare i periodi non coperti da contribuzione
3 gennaio 2002 Informativa INPDAP pensioni in ritardo maggiorate del 3%
22 novembre 2001 - Può andare in pensione chi ha scelto il contributivo ( Ddl 801/2001 )
14 giugno 2001 - Consiglio di Stato - Parere - Adunanza della Sezione Prima n° 636/1998 - Oggetto: Ministero dell'Interno criteri per il calcolo delle pensioni ordinarie - Problematiche
La pensione entro 60 giorni dalla cessazione del servizio ( 19 settembre 2001 )
Polizia di Stato , con il massimo dei contributi pensione a 52 anni ( 12 giugno 2001 )
24 luglio 2000 - La pensione per i dipendenti dello Stato - DPR 1092/73